Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 978 del 11/06/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 978 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da :
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI
CAGLIARI
Nei confronti di :
SERRA PAOLA N. IL 26.10.1950
Avverso la sentenza del GIUDICE DI PACE DI ORISTANO dell’ 8 novembre 2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Francesco Maria Ciampi, udite le
conclusioni del PG in persona del dott. Carmine Stabile che ha chiesto l’annullamento
della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Oristano

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 8 novembre 2012 il giudice di Pace di Oristano dichiarava
non doversi procedere nei confronti di Serra Paola per remissione di querela.
Questi-era statq, tratta a giudizio per rispondere del reato di cui all’art. 590 c.p.
perché, per imperizia consistita nell’aver formulato una diagnosi errata di
gastroenterite acuta; per negligenza consistita nell’aver omesso di procedere ad
ulteriori e più approfondite indagini, per imprudenza consistita nell’aver
somministrato terapia antibiotica senza previamente effettuare controlli mirati ad
accertare la natura infettiva dell’affezione, la specie batterica coinvolta e la sensibilità
agli antibiotici, cagionava a Loddo Giampaolo una peritonite diffusa dalla quale
derivava una malattia giudicata guaribile in giorni trenta circa
2. Avverso tale decisione ricorre il Procuratore Generale della Repubblica presso la
Corte d’appello di Cagliari, deducendo con un unico motivo la violazione di legge ex
art. 4 decreto legislativo n. 274 del 2000, essendo stata la impugnata sentenza
pronunciata da giudice incompetente.

Data Udienza: 11/06/2013

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso..
Così deciso nella camera di consiglio dell’Il giugno 2013
IL CONSIGLIERE ESTENSORE

L PRESIDENT

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Con l’unico motivo di ricorso il Procuratore Generale ricorrente deduce la
violazione dell’art. 4 del D.Ig.vo n. 274 del 2000, essendo la sentenza stata emessa
da giudice incompetente, escludendo la norma richiamata la competenza del giudice
di pace limitatamente alle fattispecie ex art. 590 c.p. connesse alla colpa
professionale o a violazione delle norme antinfortunistiche.
Il ricorso è inammissibile.
E’ pur vero infatti come dedotto dal ricorrente che il giudice di pace era incompetente
a decidere sulla fattispecie in questione. Tuttavia la questione va però coniugata con
il principio secondo cui per proporre impugnazione occorre avere interesse.
In particolare il ricorso per cassazione del P.M. diretto a ottenere l’esatta applicazione
della legge processuale deve essere caratterizzato dalla concretezza e attualità
dell’interesse da verificare in relazione all’idoneità dell’impugnazione a rimuovere gli
(cfr. Sez. U, Sentenza n. 29529 del
effetti che si assumono pregiudizievoli
25/06/2009, Rv. 244110)
Ha affermato Cass., sez. 3, 17 ottobre 1984 – 13 dicembre 1984, n. 1650, che
l’interesse a ricorrere va commisurato al pregiudizio che il provvedimento impugnato
è idoneo a determinare nella sfera giuridica della parte appellante o ricorrente, non
all’esito del giudizio che essa invoca sulla legittimità del provvedimento stesso.
Principio quest’enunciato anche dalla giurisprudenza precedente: cfr. Cass., sez. 2,
20 ottobre 1978 – 8 febbraio 1979, n. 1466, che parimenti ha ritenuto che l’interesse
a proporre impugnazione deve configurarsi in modo concreto, nel senso di una
qualche utilità pratica, come tale riconosciuta dalla legge, diretta alla riparazione di
lesioni giuridiche produttive di effetti pregiudizievoli, mediante la modifica di un
determinato provvedimento, non sussistendo, invece, interesse a ricorrere in
relazione alla pretesa di teorica esattezza giuridica della decisione.
Se il pubblico ministero – così come nel caso di specie non contesta il contenuto
concreto della adottata decisione, non ha egli interesse a far valere la lesione di una
norma processuale.

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