Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9778 del 30/01/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 9778 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: CASSANO MARGHERITA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SCABELLO GASTONE N. IL 24/05/1932
avverso la sentenza n. 6938/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del
01/10/2010
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARGHERITA CASSANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ft che ha concluso per < e t- k LLA.~0 \/•0 Udito, per la parte civile, l'Avv Uditi difensor Avv. CAD.2 CAO 0 (2,424..„ Data Udienza: 30/01/2014 ECA-Q.A.A.A.R.Aje, Ritenuto in fatto. 1. 11 10 aprile 2009 la Corte d'appello di Roma confermava la sentenza del locale Tribunale che, il 26 marzo 2004, aveva dichiarato Gastone Scabello amministratore unico dal 26 giugno 1995 al 30 ottobre 1997 e, comunque, gestore di fatto, per l'intero periodo, della s.r.l. "Edil Eden", dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Roma del 30 ottobre 1997, colpevole del delitto di cu agli artt. 110 generiche, dichiarate prevalenti sulle aggravanti e sulla recidiva contestate, lo aveva condannato alla pena di due anni di reclusione, oltre alle pene accessorie. 2.11 10 giugno 2011 la Quinta Sezione Penale di questa Corte, premesso che il ricorso per cassazione proposto dall'imputato non devolveva specificamente alla Corte l'addebito di bancarotta documentale fraudolenta, annullava la sentenza della Corte d'appello di Roma limitatamente al delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e rinviava per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma, indicando una serie di profili critici in ordine ai quali la motivazione era carente e/o illogica.. 31'1 ottobre 2012 la Corte d'appello di Roma, giudicando in sede di rinvio, dichiarava non doversi procedere nei confronti di Gastone Scabello in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, perché estinto per prescrizione. Determinava la pena per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, fermo restando il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti, in due anni di reclusione. Confermava, nel resto, la decisione impugnata. 4. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, Gastone Scabello, il quale formula le seguenti censure. Lamenta erronea applicazione della legge penale e contraddittorietà della motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio, essendo stata confermata la condanna a due anni di reclusione, nonostante la declaratoria di estinzione per prescrizione del reato più grave, quello di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in relazione al quale andava applicata l'attenuante del danno patrimoniale lieve alla luce delle considerazioni svolte dalla sentenza della Corte di Cassazione che aveva disposto l'annullamento con rinvio. Denuncia, inoltre, erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione con riguardo all'omessa declaratoria di estinzione per i c.p„ 216 e 219 I. 16 marzo 1942 n. 267 e, riconosciute le circostanze attenuanti prescrizione del reato di bancarotta documentale, maturata alla data del 30 aprile 2010. Osserva in diritto. Il ricorso è manifestamente infondato. 1.11 primo motivo di censura è manifestamente privo di pregio. La sanzione irrogata per il delitto di bancarotta documentale è pari al minimo prevalenza della già riconosciute circostanze attenuanti generiche. Pertanto, la declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per il quale, peraltro, non era stato applicato alcun aumento di pena, non poteva in concreto comportare una riduzione di pena al di sotto dei limiti minimi di sanzione per esso fissati dalla legge. 2.Del pari manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso. Tenuto conto della tipologia del delitto, del massimo della pena stabilita per il delitto di bancarotta documentale, dell'epoca di consumazione del reato, coincidente con la pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento, degli atti interruttivi, dei termini di prescrizione stabiliti dalla legge, al momento della decisione di secondo grado la prescrizione non era maturata. 3.Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di prova circa l'assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione (Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma di mille euro alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa delle ammende. Così deciso, in Roma, il 10 gennaio 2014. consentito, avuto riguardo ai limiti edittali stabiliti dalla legge e al giudizio di

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