Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9778 del 16/02/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9778 Anno 2016
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MORTILLARO SIMONE N. IL 05/12/1977
avverso la sentenza n. 4208/2009 CORTE APPELLO di TORINO del 10/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA;

Data Udienza: 16/02/2016

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: vizio di motivazione con
riferimento al trattamento sanzionatorio.
Il motivo è inammissibile. Difatti il ricorso è privo della specificità, prescritta dalléart. 581, lett. c),
in relazione alléart 591 lett. c) c.p.p.,; al riguardo questa Corte ha stabilito che «La mancanza
nell’atto di impugnazione dei requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc. pen. – compreso quello
della specificità dei motivi- rende l’atto medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di
giudizio ed a produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere una
pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità>> (Sez. 1 n. 5044 del 22/4/1997, Pace,
Rv. 207648). Viceversa nella sentenza, con argomentazioni in fatto prive di vizi logici, si dà atto che
la pena è stata rideterminata alla luce dei criteri di cui alléart. 133 cod. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro mille a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro mille alla cassa delle ammende.

16/02/2016

Il/La CORTE APPELLO di TORINO, con sentenza in data 10/11/2014, parzialmente riformando la
sentenza pronunciata dal GIP TRIBUNALE di ASTI, in data 23/06/2009, nei confronti di
MORTILLARO SIMONE confermava la condanna in relazione al reato di cui all’ art. 648 CP

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