Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9777 del 30/01/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 9777 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: CASSANO MARGHERITA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CAFARO LUIGIA N. IL 17/12/1959
avverso la sentenza n. 5/2011 TRIBUNALE di VALLO DELLA
LUCANIA, del 11/12/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARGHERITA CASSANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ht
che ha concluso per
t to

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Gtd.(2.42.—

Data Udienza: 30/01/2014

Ritenuto in fatto.

1.L’ l 1 dicembre 2012 il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione
monocratica, pronunziandosi in sede di rinvio quale giudice d’appello a seguito
della pronunzia della Quinta Sezione Penale di questa Corte che, il 24 gennaio
2011, aveva disposto l’annullamento con rinvio della precedente decisione in data
16 marzo 2010, confermava la sentenza con la quale il giudice di pace di Vallo

delitto di minaccia aggravata (artt. 612, 61 n. 10 c.p.), posto in essere il 28 marzo
2003, in danno di Gerardina Conti, segretario comunale presso il Comune di
Cannalonga, condannandola alla pena di cinquantuno euro di multa, oltre al
risarcimento del danno in favore del Comune di Cannalonga, costituito parte civile.
2.Ad avviso del Tribunale univoche prove di colpevolezza a carico della Cafaro
in ordine al delitto a lei ascritto erano costituite dalle dichiarazioni della parte
offesa Gerardina Conti (esaminata nelle forme di cui all’art. 197-bis c.p.p., essendo
divenuta irrevocabile la decisione con la quale alla stessa era stata applicabilità la
causa di non punibilità di cui all’art. 599, comma 2, c.p.p.), nonché dalla
testimonianza del Vigile urbano, Donato Maiese, intervenuto su richiesta della
Conti.
3.Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il
difensore di fiducia, Luigia Cafaro, la quale formula le seguenti censure.
Lamenta violazione ed erronea applicazione della legge penale, mancanza,
contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta
attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni rese dalla parte offesa,
tenuto conto della testimonianza di Donato Gasbarro (figlio dell’imputata) e di
quella di Donato Maiese, entrambe configgenti con la versione dei fatti fornita dalla
Conti.
Denuncia erronea applicazione della legge penale e vizio della motivazione in
relazione alla ritenuta configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 10 c.p.,
non potendosi ritenere che l’episodio contestato sia avvenuto nel contesto
dell’adempimento delle funzioni o del servizio da parte della Conti.
Eccepisce, inoltre, violazione della legge penale con riguardo alla immotivata
assoluzione della Conti dal delitto di ingiuria in danno della Cafaro a seguito del
riconoscimento dell’esimente della reciprocità.
i

della Lucania aveva affermato la penale responsabilità di Luigia Cafaro in ordine al

Infine, contesta il richiamo allo ius corrigendi effettuato dalla difesa della Conti
nel corso della discussione orale.
Osserva in diritto.
1.11 reato per cui è intervenuta sentenza di condanna è estinto per prescrizione.

La prescrizione è maturata anteriormente alla pronunzia del Tribunale in sede di
rinvio e non può rilevare la rinunzia cui si fa riferimento nei motivi di ricorso.

1990 n. 275), che ha dichiarato la illegittimità dell’articolo 157 c.p. nella parte in
cui non prevede che la prescrizione del reato possa essere oggetto di rinuncia da
parte dell’imputato, la giurisprudenza di questa Corte ha fissato i seguenti
principi.
Sotto un profilo temporale, la rinuncia può essere esercitata solamente dopo
che la prescrizione sia maturata (cfr. ex plurimis Sez. 6, n. 2815 del 21 gennaio
1999; Sez. 5, n. 9045 del 12 dicembre 2001).
La rinuncia alla prescrizione si inscrive nel novero dei diritti cd.
personalissimi, attribuiti all’imputato in via esclusiva, sicché lo stesso può essere
esercitato o di persona ovvero con il ministero di un procuratore speciale. Ne
consegue che deve considerarsi inefficace la rinunzia operata dal difensore non
munito di procura speciale (Sez. 1, n. 18391 del 13 marzo 2007; Sez. 2, n.
23412 del 9 giugno 2005).
Nel caso in esame la rinuncia alla prescrizione non è stata fatta personalmente
dall’imputato e il suo difensore era privo di procura speciale per poterla esercitare.
2.Non sussistevano, al contempo, i presupposti per il proscioglimento ai sensi
dell’art. 129 c.p.p., atteso che le dichiarazioni della parte offesa e la testimonianza
del Vigile urbano Maiese costituivano altrettanti elementi dimostrativi
dell’assenza dell’evidenza della non colpevolezza.
3. La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione non esime il giudice

dalla decisione dell’impugnazione agli effetti civili.
Nel caso esame le relative statuizioni devono essere confermate, tenuto conto
della motivazione della sentenza impugnata, evidenziante, sulla base del materiale
2

2.A seguito della decisione della Corte Costituzionale (cfr. sentenza 31 maggio

probatorio acquisito (deposizione della parte offesa e testimonianza del Vigile
urbano Maiese), la sussistenza dei relativi presupposti per quanto attiene all’an.
4. Per tutte queste ragioni s’impongono l’annullamento senza rinvio della
sentenza impugnata, perché il reato di cui agli artt. 612 e 61 n. 10 c.p. per cui vi è
stata condanna, è estinto per prescrizione, e la conferma delle statuizioni civili.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato di cui agli artt. 612
e 61 n. 10 c.p. per cui vi è stata condanna. è estinto per prescrizione, ferme
restando le statuizioni civili.
Così deciso, in Roma, il 30 gennaio 2014.

P.Q.M.

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