Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9776 del 30/01/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 9776 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: CASSANO MARGHERITA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SAPIA VfNCENZO N. IL 26/06/1968
avverso la sentenza n. 22/2009 TRIBUNALE di ROSSANO, del
18/01/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARGHERITA CASSANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. I* -q,Q2Q,
che ha concluso per
–(ALIA”

r

k)..a..m.,

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

I-Q 79_Q,b

Data Udienza: 30/01/2014

Ritenuto in fatto.
1.11 18 gennaio 2013 il Tribunale di Rossano, in composizione monocratica,

dichiarava Vincenzo Sapia colpevole del reato previsto dall’art. 650 c.p., commesso il 22
ottobre 2006, e lo condannava alla pena di duecento euro di ammenda.
A Sapia si contesta di non avere osservato l’ordine legalmente dato dalla P.S.,
impegnata nel servizio di ordine pubblico presso lo stadio Rizzo di Rossano, durante
l’incontro di calcio Rossanese-Castrovillari, di spostare l’autombulanza di sua proprietà,

locale.
2.Ad avviso del Tribunale, univoche prove di colpevolezza a carico dell’imputato
erano costituite dalle deposizioni di Leo Gloria, sostituto commissario di Rossano e di
Tinari, vigile urbano, i quali, rilevata la presenza del mezzo in una zona non consentita,
che doveva servire per il passaggio dei tifosi, avevano entrambi invano sollecitato, per
ragioni di ordine pubblico, Sapia a spostare l’autombulanza, introdotta nello spazio
delimitato dalle transenne mediante rimozione delle stesse.
Il giudice spiegava, inoltre, le ragioni per le quali le dichiarazioni dei testi indotti
dalla difesa (Scopato, Curia, Minniti) non apparivano attendibili ed erano smentite dal
racconto circostanziato e concordante fornito dagli appartenenti alla Polizia di Stato e al
Corpo dei Vigili Urbani.
3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di

fiducia, l’imputato, il quale formula le seguenti censure.
Lamenta violazione dei canoni di valutazione probatoria e vizio della motivazione
con riferimento alle ragioni poste a base dell’affermazione di penale responsabilità
dell’imputato, tenuto conto di quanto riferito dai testi (Menditto, Scopato, Curia) indotti
dalla difesa.
Denuncia, inoltre, violazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione
all’omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.

Osserva in diritto.

1.11 reato per cui è intervenuta sentenza di condanna è estinto per prescrizione.

La prescrizione è maturata anteriormente alla pronunzia del Tribunale il 27
ottobre 2012, tenuto conto dei limiti massimi di pena previsti per il reato

1

parcheggiata nella zona transennata, si da ostacolare il regolare deflusso della tifoseria

contravvenzionale, dell’epoca della sua consumazione, degli atti interruttivi, dei
periodi di sospensione, pari a 1 anno, quatto mesi e cinque giorni .

2.Non sussistevano, al contempo, i presupposti per il proscioglimento ai sensi
dell’art. 129 c.p.p., atteso che le testimonianze rese costituivano altrettanti
elementi dimostrativi dell’assenza dell’evidenza della non colpevolezza.
3. Per tutte queste ragioni s’impongono l’annullamento senza rinvio della

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per
prescrizione.
Così deciso, in Roma, il 30 gennaio 2014.

sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

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