Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9775 del 30/01/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 9775 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: LA POSTA LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LA TERRA GIUSEPPE N. IL 30/03/1962
avverso la sentenza n. 162/2012 CORTE APPELLO di
CALTANISSETTA, del 23/05/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. (1.s ,-,Au_(
che ha concluso per vt..
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Data Udienza: 30/01/2014

RITENUTO IN FATTO

1. In data 23.5.2013 la Corte di appello di Caltanissetta, in parziale riforma
della sentenza emessa dal Tribunale di Gela del 16.7.2002, dichiarava non
doversi procedere nei confronti di Giuseppe La Terra in ordine al reato di
detenzione di armi per intervenuta prescrizione e, ritenuto il vincolo della
continuazione tra i residui reati di porto di armi, rideterminava la pena nella
misura di anni otto e mesi cinque di reclusione ed euro 2.600 di multa.

ai reati di detenzione e porto di armi commessi sino a maggio 1991 con la
sentenza del 16.7.2002 e che, a seguito di istanza avanzata dall’imputato nel
2011, il tribunale aveva dichiarato la nullità della notifica dell’estratto
contumaciale della predetta sentenza effettuata nel comune di Vittoria, mentre
risultava che l’imputato aveva trasferito la propria residenza a Milano sin dal
gennaio 1991 (rectius 1999); disponeva, quindi, la rinnovazione della notifica a
seguito della quale il La Terra aveva impugnato la sentenza di primo grado
eccependo la nullità del decreto di irreperibilità e della conseguente dichiarazione
di contumacia, nonché di tutti gli atti successivi e della sentenza di primo grado.
Ad avviso della Corte territoriale, il decreto di irreperibilità era stato emesso
legittimamente in data 19.1.1999, atteso che sino a detta data il La Terra
risultava formalmente residente in Vittoria, essendo emigrato per il comune di
Milano nella stessa data. Evidenziava che prima di detta data il giudice per le
indagini preliminari, a seguito della mancata notifica della fissazione dell’udienza
preliminare, aveva svolto tutti gli accertamenti necessari, come risultava dalla
nota dei carabinieri del 23.12.1998 e dalla verifica presso l’amministrazione
penitenziaria; quindi, aveva legittimamente dichiarato la irreperibilità, ai sensi
dell’art. 159 cod. proc. pen., valida per l’udienza preliminare e per tutti gli atti
del processo di primo grado (ex art. 160 cod. proc. pen.). Riteneva irrilevante,
pertanto, ai fini dedotti, la circostanza che l’imputato a far data proprio dal
19.1.1999 avesse trasferito la residenza a Milano.
In ordine alla dedotta prescrizione dei reati contestati, la Corte di appello
affermava che nella specie deve applicarsi la disciplina di cui all’art. 157 cod.
pen. nella formulazione precedente alla modifica della legge n. 251 del 2005,
essendo già intervenuta alla data di entrata in vigore della predetta legge la
sentenza di primo grado; conseguentemente, trattandosi di reati commessi nel
maggio 1991, mentre per il reato di detenzione di armi era intervenuta la
prescrizione alla data del maggio 2006, il reato di porto illegale di arma si
prescrive nel novembre 2013.

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.;–

Premetteva che il Tribunale di Gela aveva condannato il La Terra in relazione

2. Ha proposto ricorso per cassazione il La Terra, personalmente, deducendo
in primo luogo, la violazione dell’art. 159 cod. proc. pen. e la nullità del decreto
di irreperibilità e di tutti gli atti conseguenti.
Afferma che sin dal giorno dell’emissione del decreto, 19.1.1999, era
regolarmente residente a Milano, mentre la notifica del decreto di fissazione
dell’udienza preliminare e della richiesta di rinvio a giudizio era stata effettuata
in Vittoria a mezzo posta ed era stata restituita perché «trasferito»; che il
certificato di residenza storica acquisito attesta che dal 18.1.1999 non era più

notifica nel luogo di ultima residenza ex art. 157 cod. proc. pen. e solo in caso di
esito negativo procedere ex art. 159 cod. proc. pen..
Rileva, altresì, che il giudice non aveva effettuato le ricerche come previsto
dall’art. 159 cod. proc. pen., ma soltanto sulla base della nota dei carabinieri del
14.12.1998 nella quale non si fa menzione dei luoghi indicati dalla predetta
disposizione; in specie, lamenta che non è stata effettuata alcuna ricerca
dell’attività lavorativa dell’imputato in violazione dell’art. 159 cod. proc. pen. che
richiede che le ricerche siano effettuate cumulativamente.
Il ricorrente deduce, quindi, l’omessa notifica dell’avviso della fissazione
dell’udienza del 22.3.2001 con conseguente nullità degli atti successivi e della
sentenza di primo grado. Lamenta che il processo di primo grado è stato
celebrato in contumacia dell’imputato irreperibile che non è mai venuto a
conoscenza della fissazione dell’udienza del 22.3.2001, il cui avviso non è stato
notificato con il rito degli irreperibili ex art. 159 cod. proc. pen. mediante
consegna al difensore, bensì ancora all’indirizzo in Vittoria presso il quale non
veniva trovato.
Infine, denuncia la violazione dell’art. 157 cod. proc. pen. in relazione alla
prescrizione del reato di porto di armi in contestazione commesso nel 1991,
affermando che deve applicarsi la disciplina più favorevole introdotta dalla legge
n. 251 del 2005.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. E’ manifestamente infondata la dedotta violazione dell’art. 159 cod. proc.
pen..
All’evidenza, la circostanza che dal giorno in cui è stato emesso il decreto di
irreperibilità, il 19.1.1999, il ricorrente avesse trasferito la residenza a Milano
non era, né poteva essere nota al momento della notifica della fissazione
dell’udienza preliminare e quando, a seguito della nota dei carabinieri che
informavano della omessa notifica, effettuate le ricerche, era stato emesso, ai

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residente a Vittoria, bensì a Milano, quindi, il giudice avrebbe dovuto disporre la

sensi dell’art. 159 cod. proc. pen., il decreto di irreperibilità che reca, appunto, la
data del 19.1.1999.
Quanto alle ricerche, premesso che il ricorrente non indica neppure se e in
quale luogo all’epoca svolgesse attività lavorativa, va ribadito che l’obbligo di
effettuare ricerche complete ai fini dell’emissione del decreto di irreperibilità é
condizionato dall’oggettiva praticabilità degli accertamenti, secondo un criterio
che vale come limite logico di ogni garanzia processuale (Sez. 2, n. 45896 del
17/11/2011 – dep. 07/12/2011, Beato, rv. 251359; Sez. 2, n. 9815 del

31/03/2000 – dep. 28/04/2000, Brigato, rv. 216060).
Del resto, dal decreto in atti si rileva che, non essendo stato possibile
eseguire la notificazione del provvedimento di fissazione dell’udienza preliminare
come comunicato dai carabinieri nella nota del 23.12.1998, le ricerche sono state
effettuate nei luoghi previsti dall’art. 159 cod. proc. pen.. Deve, quindi,
escludersi qualsivoglia omissione nelle ricerche.
La mancata notifica dell’avviso per l’udienza dibattimentale 22.3.2001, della
quale neppure si indica la rilevanza, non è stata dedotta dal ricorrente con l’atto
di appello, pertanto, trattandosi di eventuale nullità a regime intermedio, non
può essere rilevata per la prima volta con il ricorso.
Infine, correttamente la Corte di appello ha affermato che, essendo
intervenuta la sentenza di primo grado alla data di entrata in vigore della legge
n. 251 del 2005, nella specie deve essere applicata la disciplina della prescrizione
vigente all’epoca del giudizio come previsto dalla disposizione transitoria dell’art.
10 della predetta legge. Tuttavia, deve rilevarsi che anche in relazione al reato di
porto di armi comuni da sparo, di cui agli artt. 4 e 7 legge n. 895 del 1967 e SS.
mod. – che pure è stato oggetto di contestazione e in ordine al quale è stata
affermata la responsabilità del La Terra – era già decorso il termine di
prescrizione alla data di emissione della sentenza impugnata.
Ed invero, la Corte territoriale nel rideterminare la pena (p.18) ha ritenuto
più grave il reato di porto di dieci pistole cal. 9 Luger, per il quale ha determinato
la pena in anni tre e mesi sei di reclusione ed euro 500 di multa, aumentata di
anni due e mesi tre di reclusione ed euro 900 di multa per il porto delle ulteriori
nove pistole cal. 9 Luger; ha, altresì, indicato ulteriori aumenti di pena nella
misura di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 800 di multa in relazione al
porto di dieci armi comuni da sparo cal. 7,65, di mesi otto di reclusione ed euro
320 di multa per il porto di quattro fucili di precisione e di mesi quattro di
reclusione ed euro 80 di multa per il porto di un’arma da tiro.
Non è maturata, invece, la prescrizione con riferimento al reato di porto
illegale delle armi da guerra, tenuto conto delle sospensioni del decorso del

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05/12/2001 – dep. 11/03/2002, Lu Zhong Q, rv. 221521; Sez. 5, n. 5127 del

termine della prescrizione dal 5.7.2012 al 22.11.2012, dal 22.11.2012 al
12.3.2013, dal 12.3.2013 al 9.5.2013 e dal 14.5.2013 al 23.5.2013.
Ne consegue l’annullamento senza rinvio la sentenza impugnata
limitatamente ai reati di porto illegale di armi comuni, perché estinte’ per
prescrizione e la pena per i residui reati di porto illegale di armi da guerra,
tenuto conto delle determinazioni della Corte di appello innanzi indicate, deve
essere quantificata in anni cinque e mesi nove di reclusione ed euro 1.400 di

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di porto

illegale di armi comuni perché estintql, per prescrizione e, per l’effetto,
ridetermina la pena per i residui reati di porto illegale di armi da guerra in anni
cinque e mesi nove di reclusione ed euro 1.400 di multa.
Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso, il 30 gennaio 2014.

multa.

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