Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9774 del 30/01/2014
Penale Sent. Sez. 1 Num. 9774 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: LA POSTA LUCIA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FERRONE PIETRO N. IL 15/02/1979
avverso la sentenza n. 5809/2008 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
24/11/2010
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. e.
che ha concluso per .1 .0_
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Udito, per la parte• vile, l’Avv
Uditi difens e Avv.
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Data Udienza: 30/01/2014
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RITENUTO IN FATTO
1. In data 24.11.2010 la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza
emessa il 30.10.2007 dal Tribunale di Torre Annunziata, con la quale Pietro
Ferrone veniva condannato, con la recidiva contestata, alla pena di mesi sei di
arresto in relazione al reato di cui all’art. 2 legge n. 1423 del 1956, accertato il
2.6.2006.
La Corte territoriale, per quanto qui interessa, riteneva infondati i rilievi
generiche ed alla dosimetria della pena.
2. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione
il Ferrone, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo la violazione di legge in
ordine alla
ritenuta
recidiva,
atteso che trattandosi di fattispecie
contravvenzionale è preclusa la contestazione della recidiva, con conseguente
illegittimità del relativo aumento di pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
wiAmt,i,
Il ricorso in ordine alla esclusione della recidiva in relazione alla fattispecie
contestata all’imputato è fondato, a norma dell’art. 99 cod. pen. che si riferisce
esclusivamente alle fattispecie delittuose .
Il vicorso, quindi, non è inidoneo ad instaurare il rapporto di impugnazione,
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kticzertdielent che precludgi secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la
possibilità di far valere una causa di non punibilità ovvero di rilevarla di ufficio.
Conseguentemente, tenuto conto della mancanza di sospensioni del corso
della prescrizione, deve essere rilevata l’estinzione del reato contestato, ai sensi
degli artt. 157 e ss. cod. pen., per intervenuta prescrizione.
La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio, ai
sensi dell’art. 620 lett. a) cod. proc. pen., perché il reato è estinto per
prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione.
Così deciso, il 30 gennaio 2014.
dell’imputato in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti