Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9773 del 30/01/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 9773 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: LA POSTA LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CODREANU ALEXANDRU N. IL 17/07/1983
avverso la sentenza n. 14857/2012 TRIBUNALE di MILANO, del
17/04/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
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che ha concluso per je 0,,Ak‘u. es,..Q_A, e 1.,5\0
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Udito, p a parte civile, l’Avv

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Data Udienza: 30/01/2014

RITENUTO IN FATTO

1.

In data 17.4.2013 il Tribunale di Milano condannava Alexandru

Condreanu, alla pena di euro 100 di ammenda per il reato di cui agli artt. 4 e 17
T.U.L.P.S. e 294 R.D. n. 635 del 1940, così diversamente qualificata la originaria
imputazione di cui all’art. 651 cod. pen., per avere rifiutato di fornire indicazioni
sulla propria identità personale, in data 11.4.2008.

Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore di

fiducia, deducendo la mancata declaratoria di estinzione del reato commesso
1’11.4.2008, per intervenuta prescrizione. Rileva, in specie, che per il reato
ritenuto in sentenza il termine di prescrizione era decorso già prima della
pronuncia di primo grado.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. E’ orientamento consolidato quello secondo il quale è ammissibile il
ricorso per cassazione con il quale l’imputato contesta l’omessa declaratoria della
prescrizione maturata prima della pronuncia dell’impugnata sentenza, ancorché
la relativa eccezione non sia stata dedotta nel giudizio di merito (Sez. 4, n.
49817 del 06/11/2012, Cursio, rv. 254092).
Nella specie, come ha rilevato il ricorrente il termine di prescrizione del
reato ritenuto in sentenza era già maturato, tenuto conto della mancanza di
sospensioni del corso della prescrizione; conseguentemente, deve essere
dichiarata l’estinzione del reato per essere decorso il termine di prescrizione.
La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio, ai
sensi dell’art. 620 lett. a) cod. proc. pen., perché il reato è estinto per
prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione.

Cosi deciso, il 30 gennaio 2014.

2.

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