Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 977 del 22/12/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 977 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PANGALLO MARIA N. IL 21/11/1969
avverso la sentenza n. 3047/2010 CORTE APPELLO di ROMA, del
28/05/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/12/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARGHERITA TADDEI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

cyCeA

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

at.,r

e

Data Udienza: 22/12/2014

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza indicata in epigrafe , la Corte di appello di Roma ,
confermava la sentenza del Tribunale della stessa città, in data 17.11.2009,
che aveva condannato Pangallo Maria alla pena di mesi otto di reclusione ed

Art. 12 D.L. 143/91 convertito nell’art. 12 L. 197/91 perché, al fine di trarne
profitto per sé o per altri, indebitamente utilizzava, non essendone titolare,
la carta di credito n. 4922970740354171 intestata a Coviello Gennaro, per
l’acquisto di un Tv C 20 Samsung.In Roma 14.9.2005

1.1 Avverso tale sentenza propone ricorso personalmente l’imputata
deducendo un unico motivo di gravame con il quale lamenta l’inosservanza ed
erronea applicazione di legge in relazione all’art. 55, comma 9, D.L.vo 231/07
e all’art. 640 ter c.p.. essendo pacifico in giurisprudenza che integra il reato di
cui all’art. 640 ter c.p. e non quello di indebita utilizzazione di carte di credito
la condotta di colui che, servendosi di una carta di credito falsificata e di un
codice di accesso fraudolentemente captato in precedenza, penetri
abusivamente nel sistema informatico bancario ed effettui illecite operazioni di
trasferimento fondi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso è inammissibile.
2.1 Anche a voler prescidere dalla genericità del motivo, rileva che la
lamentata errata qualificazione del fatto viene dedotta ,per la prima volta, in
questa sede di legittimità,contravvenendo al disposto di cui all’art.606 comma
3 cod.proc.pen. .Ciò comporta, in mancanza di più puntuali indicazioni in
punto di fatto, l’inammissibilità del ricorso.
2.2 Rileva, a tal proposito,i1 principio giurisprudenziale di legittimità,che
questo collegio condivide, secondo il quale la questione
sulla qualificazione giuridica del fatto rientra nel novero di quelle su cui la
Corte di Cassazione può decidere ex art. 609 comma secondo, cod.proc.pen. e,

1

€. 400,00 di multa per il reato di seguito indicato:

che pertanto, può essere dedotta per la prima volta in sede di giudizio di
legittimità, solo se per la sua soluzione non siano necessari accertamenti in
punto di fatto.
2.3 Nel caso in esame, la valutazione della diversa qualificazione giuridica del
fatto , richiede un necessario approfondimento sulle specifiche circostanze
della condotta ed una delibazione di merito sulla possibilità di ricondurla
all’ipotesi di cui all’art.640 ter cod.pen., che è del tutto mancata nei

2.4 il ricorso,pertanto,è inammissibile e tale inammissibilità preclude anche
ogni valutazione in ordine ad eventuali cause di proscioglimento per decorso
del tempo.
3. Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere
condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al
versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce
del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000,
sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00
(mille/00).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille alla Cassa delle
ammende.
Il Presidente
( M. Gentile )

etAk,

precedenti gradi di giudizio.

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