Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 977 del 11/06/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 977 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da :
LO PRESTI ANDREA N. IL 24.11.1950
Avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI PALERMO del 7 dicembre 2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Francesco Maria Ciampi, udite le conclusioni
del PG in persona del dott. Carmine Stabile che ha chiesto dichiararsi inammissibile il
ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 7 dicembre 2012 la Corte d’appello di Palermo, in parziale
riforma della sentenza del GUP presso il Tribunale Palermo in data 10 gennaio 2012,
appellata da Lo Presti Andrea, esclusa la contestata aggravante di cui all’art. 80
d.P.R. n. 309 del 1990, riduceva la pena inflitta all’imputato ad anni quattro di
reclusione ed C 20.000,00 di multa. Questi era stato tratto a giudizio per rispondere
del reato di detenzione al fine di spaccio di 18 kg circa di hashish suddivisi in
sacchette già confezionate aventi il peso di 100 gr ognuna.
2. Avverso tale decisione ricorre il Lo Presti a mezzo del proprio difensore deducendo
la violazione dell’art. 606 c.p.p. lett. b) ed e) in relazione agli artt. 63 comma 1, 65,
69 c.p. e 133 c.p. per erronea applicazione delle norme che regolano la
determinazione della pena e per mancanza di motivazione in ordine alla
determinazione della pena base
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è manifestamente infondato e come tale va dichiarato inammissibile
Giova a riguardo considerare che in tema di valutazione dei vari elementi per quanto
riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti,
la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la ed. motivazione
implicita (Cass. sez. 6 22 settembre 2003 n. 36382 n. 227142) o con formule
sintetiche (tipo “si ritiene congrua” vedi Cass. sez. 6 4 agosto 1998 n. 9120 Rv.
211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra

Data Udienza: 11/06/2013

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della cassa delle ammende…

Così deciso nella camera di consiglio dell’Il giugno 2013
IL CONSIGLIERE ES ENSORE

IL PRESIDENTE

circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all’art.
133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero
arbitrio o ragionamento illogico (Cass. sez. 3 16 giugno 2004 n. 26908, Rv. 229298).
Si tratta di evenienza che certamente non sussiste nel caso di specie. La Corte
territoriale ha infatti considerato che la pena inflitta in primo grado (e peraltro
ridotta) appariva adeguata alla illecita condotta in contestazione (facendo particolare
riferimento alla considerevole quantità di sostanza stupefacente sequestrata
all’imputato)
4. Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.,
sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al
pagamento delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina
in mille euro, in favore della cassa delle ammende.

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