Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9769 del 19/11/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 9769 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: CAPOZZI RAFFAELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CALABRO’ ANTONIO N. IL 13/03/1953
avverso la sentenza n. 2046/2009 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 20/03/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. R ot.c AJto At-UELLO,
che ha concluso per R
4-<.- 't Jc~;6;y4r4.6,i‹fiek-v3,3 ■ Udii difensor Avv. cAAL, 4 A,/ Data Udienza: 19/11/2013 N.41413/12-RUOLO N.4 P.U. (2380) RITENUTO IN FATTO 1.CALABRO' Antonio impugna innanzi a questa Corte per il tramite del suo difensore la sentenza del 20 marzo 2012, con la quale la Corte d'appello di Reggio Calabria ha confermato la pena di anni 16 di reclusione inflittagli dal G.U.P. in sede con sentenza emessa il 13 luglio 2006 col rito abbreviato per i seguenti reati, riuniti col vincolo della continuazione: SIGNATI Sebastiano e ROMEO Antonio, giudicati a parte, ad un'associazione criminosa finalizzata all'importazione dall'estero (Germania e Turchia), alla detenzione e cessione di sostanze stupefacenti tipo cocaina e eroina, esclusa l'aggravante dell'adulterazione delle sostanze stupefacenti onde accentuarne la potenzialità lesiva (art. 74 commi 1, 2 e 3 del d.P.R. n. 309 del 1990); B)-detenzione a fini di spaccio, in concorso con altri, di 25 kg. di eroina, da lui commissionata al cittadino turco KARAKUS Coskun, giudicato a parte, a fronte di una contropartita di € 400.000,00 (artt. 110, 73 del d.P.R. n. 309 del 1990); C)-detenzione a fini di spaccio, in concorso con altri, di ulteriori kg. 59,288 di eroina, da lui commissionati al cittadino turco KARAKUS Coskun, giudicato a parte (art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990). 2.La sentenza impugnata nella presente sede era stata la seconda emessa dalla Corte d'appello di Reggio Calabria avverso la sentenza del G.U.P. di Reggio Calabria del 13 luglio 2006, atteso che la medesima Corte d'appello di Reggio Calabria aveva confermato la sentenza del G.U.P. anzidetta con altra sentenza del 9 luglio 2008, annullata dalla quinta sezione di questa Corte di cassazione con sentenza del 7 luglio 2009, con esclusivo riferimento alla posizione di CALABRO' Antonio e rinviata alla Corte di appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio nei suoi confronti, essendo state rilevate illogicità e contraddizioni motivazionali circa la sua sicura identificazione, nonché contraddittorietà ed inconferenza dei dati sui quali era stata fondata la sua colpevolezza. Non era in particolare risultato certo che il CALABRO' avesse utilizzato il volo Alitalia Lamezia Terme-Milano delle ore 13,10 del 4 novembre 2002; neppure era risultato certo che fosse stato il CALABRO' a chiamare per telefono il sodale cittadino turco KARAKUS Coskun in Turchia alle ore 16,42 del 18 agosto 2002, in quanto nel corso della telefonata era stato fatto riferimento ad un figlio che avrebbe potuto essere inviato in Turchia; ora il CALABRO' non aveva all'epoca figli maschi in grado di fare detto viaggio e sarebbe stato illogico riferire l'invio del figlio al KARAKUS, trovandosi quest'ultimo già in Turchia. 1 A)-partecipazione con il ruolo di organizzatore, da lui svolto unitamente ai sodali La Corte d'appello di Reggio Calabria, in sede di giudizio di rinvio, ha disposto la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, acquisendo notizie sul volo Alitalia Lamezia Terme-Milano delle ore 13,10 del 4 novembre 2002 ed espletando perizia fonica onde accertare se uno dei conversanti nelle telefonate intercorse nell'agosto e nel novembre del 2002 con l'utenza cellulare 338/1901645 e con un'utenza fissa milanese potesse identificarsi con il CALABRO'. La Corte territoriale, premesso che era da ritenere ormai coperta dal giudicato la sussistenza del sodalizio criminoso di cui al capo A) e dei reati fine di cui ai capi Reggio Calabria, per i quali l'Antonio in contatto con il fornitore di stupefacente turco KARAKUS era da identificare con CALABRO' Antonio; ha rilevato che, a seguito degli accertamenti svolti presso l'Alitalia, CALABRO' Antonio era effettivamente fra i passeggeri del volo Alitalia Lamezia Terme-Milano delle ore 13,10 del 4 novembre 2002, la cui durata programmata era di 1 ora e 35-1 ora e 40 minuti, si che la telefonata da un'utenza fissa milanese ben poteva essere stata fatta dall'imputato alle ore 14,58 di quello stesso giorno da un telefono fisso dell'aeroporto milanese subito dopo il suo arrivo a detto aeroporto; ha inoltre rilevato come dalla seconda perizia fonica, disposta in sede di rinnovazione dibattimentale ed affidata al prof. Luciano ROMITO, dopo che era stata giudicata insufficiente una precedente perizia affidata al dr. Daniele MAESANO, poteva desumersi che non era possibile attribuire al CALABRO' la voce di uno dei due interlocutori nelle telefonate del 4 novembre 2002, si che queste ultime non erano idonee a provare l'assunto difensivo, secondo il quale il CALABRO' non poteva trovarsi a Milano con il sodale ROMEO, per avere egli fatto dette telefonate da Lamezia Terme, avendo la Corte territoriale ritenuto che si fosse trattato di telefonate effettuate con un cellulare sicuramente attribuibile all'imputato, ma da persona diversa, che aveva accompagnato l'imputato all'aeroporto di Lamezia Terme ed era ivi rimasto trattenendo il cellulare del primo. Ha poi precisato, quanto alla telefonata intercorsa il 18 agosto 2002 fra il CALABRO' ed il KARAKUS, in ordine alla quale la Corte di Cassazione aveva manifestato le perplessità sopra riportate, che con essa il KARAKUS aveva in realtà detto al CALABRO' che avrebbe inviato un suo figlio, inteso in senso gergale come suo emissario, a prelevarlo all'aeroporto di Istanbul. Ha infine fatto presente che la perizia fonica disposta nel precedente grado di appello, nella parte in cui non aveva formato oggetto di rilievi da parte della Corte di cassazione con la citata sentenza di annullamento con rinvio, aveva accertato che su 66 conversazioni telefoniche esaminate, cui aveva partecipato il CALABRO', 33 di esse aveva avuto lui come interlocutore. 2 B) e C), ha ribadito i validi motivi, già esplicitati in primo grado dal G.U.P. di 3.CALABRO' Antonio formula tre doglianze: I)-violazione della legge processuale, in quanto, ai sensi dell'art. 525 comma 2 cod. proc. pen., alla deliberazione della sentenza avrebbero dovuto partecipare gli stessi giudici che avevano partecipato al dibattimento ed in particolare alle acquisizioni probatorie, alla risoluzione delle questioni incidentali ed alle decisioni interinali inerenti all'oggetto del giudizio. Nella specie collegi diversi rispetto a quello che poi aveva assunto la decisione accolta la richiesta di rinnovazione della perizia fonica. Dopo una serie di udienze in cui nulla era stato fatto per la ravvisata incompatibilità di alcuni componenti del collegio, all'udienza del 10 dicembre 2010 il collegio, composto dal Pres. GAETA e dai consiglieri CAPPELLO e DRAGO, effettuata la relazione, aveva disposto una nuova perizia fonica ed alla successiva udienza del 21 dicembre 2010 aveva affidato al consulente nominato l'incarico peritale; detto collegio non si era più formato e, senza rinnovare l'attività istruttoria, un collegio diverso composto dal Pres. GAETA e dai consiglieri ACCURSO e CAPPELLO all'udienza del 14 aprile 2011 (rectius: 12 aprile 2011) aveva non solo acquisito gli esiti della perizia, escutendo il perito, ma, insoddisfatto del risultato, aveva disposto nuova perizia; poi un diverso collegio composto dal Pres. GAETA e dai consiglieri CAPPELLO e CRUCITTI, quest'ultimo peraltro già in precedenza dichiarato incompatibile, alla successiva udienza del 21 aprile 2011 aveva affidato al nuovo consulente nominato l'incarico peritale; alla successiva udienza del 13 gennaio 2012 un collegio in diversa composizione, composto dal Pres. GAETA e dai consiglieri CAPPELLO e BLATTI, senza effettuare alcuna rinnovazione, aveva acquisito la nuova relazione peritale ed alla successiva udienza del 20 marzo 2012 aveva assunto la decisione, in contrasto con quanto ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, alla stregua della quale il collegio che decideva su di una prova ammettendola od escludendola doveva essere lo stesso che avrebbe deliberato la sentenza; II)-violazione della legge penale e processuale, in quanto erroneamente la sentenza impugnata aveva ritenuto che la Corte di Cassazione avesse annullato la precedente sentenza di condanna emessa nei suoi confronti in modo solo parziale, siccome riferita alla sola incompletezza della motivazione circa il suo viaggio a Milano del 4 novembre 2002 ed i colloqui telefonici fra l'ignoto utilizzatore dell'incerta utenza cellulare 338/1901645 e tale KARAKUS, mentre tutto il resto sarebbe stato intangibile, siccome non compreso nelle ulteriori indagini sollecitate dalla Corte di Cassazione. 3 finale avevano ammesso la prova, avevano acquisito la stessa ed avevano Al contrario quest'ultima aveva ritenuto che la sua individuazione come responsabile dei fatti in contestazione era stata totalmente e non solo parzialmente erronea, avendo la sentenza della Corte di Cassazione individuato solo alcuni e non tutti gli elementi di contraddizione e di illogicità che affliggevano la sentenza impugnata, si che la sentenza di annullamento aveva avuto ad oggetto l'intero tema della sua individuazione come il soggetto che si era relazionato con il KARAKUS e col ROMEO utilizzando l'utenza cellulare 338/1901645, recandosi a Milano il 4 novembre 2002 ed effettuando ivi una Il giudice di primo grado, pur avendo sconfessato il metodo empirico con cui la p.g. aveva individuato la sua voce, consistito nella comparazione fra la voce che aveva parlato dall'utenza cellulare 333/1676943, sicuramente a lui intestata, e quella usata con le altre due utenze di cui sopra, aveva pervicacemente continuato a tener ferma l'individuazione di esso ricorrente quale autore dei dialoghi telefonici intercettati ed intercorsi con il KARAKUS ed il ROMEO. Egli aveva peraltro contestato la sentenza di primo grado anche sotto altri profili, avendo rilevato: -che la persona, la quale aveva prenotato il volo Lamezia Terme-Milano delle ore 13,10 del 4 novembre 2002 non era stato lui, ma un suo omonimo nipote, il quale aveva infatti lasciato come utenza telefonica il numero dell'abitazione da lui condivisa con la madre ed il fratello Sebastiano; -che egli non poteva essere stato a Milano il 4 e 5 novembre 2002 per incontrarsi col ROMEO e contattare il KARAKUS, in quanto l'utenza cellulare a lui sicuramente intestata (333/1676943) aveva effettuato telefonate in Calabria durante l'orario in cui egli avrebbe dovuto trovarsi sul volo aereo da Lamezia Terme a Milano; inoltre egli non avrebbe potuto telefonare al coimputato ROMEO da un'utenza fissa milanese alle ore 14,58 del 4 novembre 2002, in quanto a quell'ora egli non poteva essere ancora sceso dall'amo partito da Lamezia Terme alle ore 13,10; -che la chiamata fatta alle ore 11,16 del 16 novembre 2002 da ROMEO Antonio all'utenza cellulare di suo nipote CALABRO' Sebastiano, nel corso della quale il ROMEO avrebbe detto all'interlocutore "fammi chiamare da tuo zio", non poteva essere stata seguita da una sua telefonata al ROMEO, in quanto Sebastiano aveva più zii e la persona che aveva chiamato il ROMEO col cellulare d'incerta appartenenza 338/1901645 non poteva essere lui, ciò avendo escluso una propria perizia di parte, non contestata dalla prima sentenza della Corte d'assise d'appello di Reggio Calabria; -che i ripetuti contatti avuti con il KARAKUS per mezzo di utenze diverse fossero attribuibili a lui solo perché il 7 settembre 2002 il KARAKUS aveva chiamato 4 telefonata da un'utenza fissa alle ore 14,58. l'incerta utenza 338/1901645 erroneamente a lui attribuita, parlando del matrimonio di sua figlia e facendo riferimento a dei fiori inviati da Bovalino al KARAKUS; invero le espletate perizie foniche avevano escluso che fosse stata sua la voce dell'interlocutore in tutte le conversazioni intercorse con detto KARAKUS; in particolare dalla conversazione del 13 agosto 2002 ore 16,42 fra il KARAKUS e l'incerta utenza 338/1901645, erroneamente a lui attribuita, era emerso che il soggetto italiano doveva recarsi in Turchia per affari legati alla droga ed aveva tranquillizzato l'interlocutore turco dicendo che se non avesse potuto recarsi lui, età da mandare in Turchia ed allora il G.U.P., travisando completamente il senso della conversazione, aveva ritenuto che fosse stato l'interlocutore turco a dire che avrebbe mandato il proprio figlio; il che era assurdo in quanto quest'ultimo già si trovava in Turchia. Non sussisteva poi alcun collegamento fra di lui ed il KARAKUS, non avendo egli mai intrattenuto alcun rapporto con quest'ultimo quando erano stati entrambi detenuti nel carcere di San Gimignano. La Corte d'assise d'appello di Reggio Calabria in sede di rinvio, pur avendo disposto nuova perizia sulle conversazioni d'incerta valenza probatoria, individuate dalla Corte di Cassazione, non aveva tratto le dovute conclusioni da quanto rilevato dal perito all'uopo nominato, nulla avendo detto sull'ipotesi da lui sostenuta, secondo cui sul volo Lamezia Terme-Milano del 4 novembre 2002 vi era il suo omonimo nipote, che aveva altresì effettuato la relativa prenotazione, fornendo l'utenza telefonica di casa e nulla dicendo del fatto che l'Alitalia aveva comunicato l'impossibilità di verificare l'ora d'arrivo di quel volo e quindi la compatibilità del viaggio con la telefonata partita da un impianto fisso di Milano alle ore 14,58 ed erroneamente a lui attribuita. La nuova perizia fonica effettuata dalla Corte territoriale in sede di rinvio aveva escluso che potessero essergli attribuite le telefonate effettuate con l'utenza incerta 338/1901645 e con l'utenza fissa milanese alle ore 14,48 del 4 novembre 2012, esplicitamente escludendo l'affidabilità dell'accertamento empirico effettuato dalla p.g.; del che la sentenza impugnata non aveva tenuto conto; III)-erronea applicazione della legge penale e carenza di motivazione per abuso del rinvio per relationem alla sentenza di primo grado. Erroneamente era stato ritenuto un suo ruolo direzionale nel sodalizio finalizzato al traffico di stupefacenti, atteso che il contesto criminoso ravvisabile nella specie era caratterizzato da una sorta di aggregazione di più gruppi, si che non era emersa la sussistenza di un organismo sovraordinato, con conseguente impossibilità di individuare capi o promotori di un'associazione criminosa intesa come struttura unitaria ed omogenea. 5 avrebbe mandato il proprio figlio; era stato accertato che egli non aveva figli in 4.Con note d'udienza depositate il 12 novembre 2013, il CALABRO' per il tramite del suo difensore, ha ulteriormente sviluppato i motivi di ricorso di cui sopra, sottolineando come la Corte di Cassazione avesse annullato la precedente sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria per totale mancanza di elementi idonei ad identificarlo come partecipe con ruolo apicale all'associazione criminosa di cui al capo A), si che il giudice del rinvio avrebbe dovuto procedere ad una nuova disamina della sua posizione. delle ore 13,10 del 4 novembre 2002; e l'utenza fissa, indicata in quella occasione dall'usuario dell'incerta utenza cellulare 338/1901645 quale proprio recapito era quella dell'abitazione di CALABRO' Antonio e Sebastiano, suoi nipoti, intestata alla loro madre ROMEO Caterina; ora la perizia fonica disposta non aveva consentito riconoscere la voce della persona che aveva usato l'utenza di cui sopra, si che era una mera congettura aver ritenuto che egli potesse aver consegnato il proprio cellulare ad un terzo; inoltre, non essendo stato possibile perseguire alcun riconoscimento scientifico, non poteva essere ritenuto sufficiente un riconoscimento vocale empiricamente svolto dalla p.g.; né poteva escludersi che il CALABRO' Antonio, che aveva viaggiato sul volo Lamezia TermeMilano delle ore 13,10 del 4 novembre 2002, era il suo omonimo nipote CALABRO' Antonio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.E' fondato il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta violazione dell'art. 525 comma 2 cod. proc. pen., alla stregua del quale alla deliberazione di una sentenza devono concorrere, a pena di nullità assoluta, gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento. 2.La giurisprudenza di questa Corte è da tempo orientata nel senso di ritenere che il principio d'immutabilità del giudice, sancito dall'art. 525 comma 2 cod. proc. pen., riguarda l'effettivo svolgimento dell'intera attività dibattimentale ed in particolare le acquisizioni probatorie, la risoluzione di eventuali questioni incidentali, la decisione di questioni interinali aventi specifica incidenza sui fatti da giudicare, restandone esclusa solo l'adozione di provvedimenti ordinatori intesi ad assicurare l'ordinato svolgimento del processo, sforniti come tali di alcuna effettiva valenza in ordine all'adozione della decisione nel merito, come ad esempio i provvedimenti collegiali di sospensione o di rinvio del dibattimento; pertanto il giudice, che decide sulla richiesta delle prove, ammettendole o negandone l'ammissione, non può che essere il medesimo che andrà poi a 6 Era stato un altro CALABRO' Antonio a prenotare il volo Lamezia Terme-Milano deliberare la sentenza (cfr. Cass. Sez. 4 n. 8411 dell'8/5/1996, Buscioni, Rv. 206456; Cass. Sez. 1 n. 35669 del 17/1/2003, Prinzivalli, Rv. 226066). 3.La più recente giurisprudenza di legittimità, pur confermando l'orientamento di cui sopra, ha peraltro specificato che, qualora si proceda a rinnovazione del dibattimento per mutamento della composizione del collegio, si deve altresì tenere conto dell'atteggiamento tenuto dalle parti, occorrendo indagare se esse, rese edotte di tale mutata composizione collegiale, abbiano o meno perfetta condivisione, ovvero se abbiano almeno fatto presente l'opportunità di far luogo ad una rivisitazione della precedente fase dibattimentale, si che la mancanza di specifiche iniziative delle parti in tal senso può valere come tacito ed implicito loro consenso, equiparabile ad un consenso esplicito (cfr. Cass. Sez. 6 n. 18615 del 16/4/2013, Poloni, Rv. 254843). 4.Dall'esame degli atti di causa è emerso che, a prescindere dai mutamenti della compagine collegiale ininfluenti ai fini che interessano, essendosi trattato di mere udienze interlocutorie di rinvio: -il collegio dell'udienza del 12 aprile 2011 (Pres. GAETA, Consiglieri CAPPELLO ed ACCURSO) ha acquisito gli esiti di una perizia fonica in precedenza disposta, escutendo il perito in precedenza nominato e, essendo rimasto insoddisfatto del risultato, ha disposto nuova perizia; - il collegio della successiva udienza del 21 aprile 2011 è cambiato siccome composto dal Pres. GAETA e dai Consiglieri CAPPELLO e CRUCITTI senza fare alcun accenno all'intervenuto mutamento della compagine collegiale ed alla conseguente necessità di rinnovare l'istruttoria dibattimentale già fatta; e nel corso di detta udienza è stato conferito l'incarico al nuovo perito nominato; -dopo una serie di rinvii meramente interlocutori, ininfluenti ai fini che interessano, all'udienza del 13 gennaio 2012 si è proceduto all'acquisizione ed alla discussione della relazione peritale depositata nel frattempo dal nuovo perito; ed a detta udienza la compagine collegiale risulta essere cambiata rispetto a quella dell'udienza che aveva conferito detto nuovo incarico peritale, siccome composta dal Presidente GAETA e dai Consiglieri BLATTI e CAPPELLO; anche in tale caso dal verbale d'udienza nessun accenno risulta essere stato fatto all'intervenuto mutamento della compagine collegiale ed alla conseguente necessità di rinnovare la precedente attività istruttoria dibattimentale; e risulta che la Corte d'appello di Reggio Calabria ha emesso la sentenza nella successiva udienza del 20 marzo 2012 in tale ultima composizione (Pres. GAETA, Consiglieri BLATTI e CAPPELLO). 7 rappresentato il proprio dissenso, ovvero se abbiano verbalizzato la loro non 5.Sussiste pertanto nella specie un mutamento del collegio avvenuto fra l'udienza del 21 aprile 2011 e l'udienza del 13 gennaio 2012 e costituente violazione della norma di cui all'art. 525 comma 2 cod. proc. pen., in quanto nelle due udienze anzidette sono stati compiuti atti istruttori, certamente rilevanti ai fini del decidere, senza che di tale mutamento del collegio fosse stato fatto alcun cenno a verbale. Trattasi di nullità assoluta insanabile e rilevabile d'ufficio ai sensi degli artt. 525 impugnata, ma anche tutti gli atti antecedenti; gli atti vanno pertanto trasmessi ad altra sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio di appello. 6.L'accoglimento del motivo di ricorso in esame esime il Collegio dal trattare i restanti motivi, siccome evidentemente assorbiti. M.1!1. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria. Così deciso il 19 novembre 2013. comma 2 e 179 comma 2 cod. proc. pen., che travolge non solo la sentenza

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