Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9769 del 19/11/2013
Penale Sent. Sez. 1 Num. 9769 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: CAPOZZI RAFFAELE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CALABRO’ ANTONIO N. IL 13/03/1953
avverso la sentenza n. 2046/2009 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 20/03/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. R ot.c AJto At-UELLO,
che ha concluso per R
4-<.- 't Jc~;6;y4r4.6,i‹fiek-v3,3 ■ Udii difensor Avv.
cAAL, 4 A,/ Data Udienza: 19/11/2013 N.41413/12-RUOLO N.4 P.U. (2380) RITENUTO IN FATTO
1.CALABRO' Antonio impugna innanzi a questa Corte per il tramite del suo
difensore la sentenza del 20 marzo 2012, con la quale la Corte d'appello di
Reggio Calabria ha confermato la pena di anni 16 di reclusione inflittagli dal
G.U.P. in sede con sentenza emessa il 13 luglio 2006 col rito abbreviato per i
seguenti reati, riuniti col vincolo della continuazione: SIGNATI Sebastiano e ROMEO Antonio, giudicati a parte, ad un'associazione
criminosa finalizzata all'importazione dall'estero (Germania e Turchia), alla
detenzione e cessione di sostanze stupefacenti tipo cocaina e eroina, esclusa
l'aggravante dell'adulterazione delle sostanze stupefacenti onde accentuarne la
potenzialità lesiva (art. 74 commi 1, 2 e 3 del d.P.R. n. 309 del 1990);
B)-detenzione a fini di spaccio, in concorso con altri, di 25 kg. di eroina, da lui
commissionata al cittadino turco KARAKUS Coskun, giudicato a parte, a fronte di
una contropartita di € 400.000,00 (artt. 110, 73 del d.P.R. n. 309 del 1990);
C)-detenzione a fini di spaccio, in concorso con altri, di ulteriori kg. 59,288 di
eroina, da lui commissionati al cittadino turco KARAKUS Coskun, giudicato a
parte (art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990). 2.La sentenza impugnata nella presente sede era stata la seconda emessa dalla
Corte d'appello di Reggio Calabria avverso la sentenza del G.U.P. di Reggio
Calabria del 13 luglio 2006, atteso che la medesima Corte d'appello di Reggio
Calabria aveva confermato la sentenza del G.U.P. anzidetta con altra sentenza
del 9 luglio 2008, annullata dalla quinta sezione di questa Corte di cassazione
con sentenza del 7 luglio 2009, con esclusivo riferimento alla posizione di
CALABRO' Antonio e rinviata alla Corte di appello di Reggio Calabria per nuovo
giudizio nei suoi confronti, essendo state rilevate illogicità e contraddizioni
motivazionali circa la sua sicura identificazione, nonché contraddittorietà ed
inconferenza dei dati sui quali era stata fondata la sua colpevolezza.
Non era in particolare risultato certo che il CALABRO' avesse utilizzato il volo
Alitalia Lamezia Terme-Milano delle ore 13,10 del 4 novembre 2002; neppure era
risultato certo che fosse stato il CALABRO' a chiamare per telefono il sodale
cittadino turco KARAKUS Coskun in Turchia alle ore 16,42 del 18 agosto 2002, in
quanto nel corso della telefonata era stato fatto riferimento ad un figlio che
avrebbe potuto essere inviato in Turchia; ora il CALABRO' non aveva all'epoca
figli maschi in grado di fare detto viaggio e sarebbe stato illogico riferire l'invio
del figlio al KARAKUS, trovandosi quest'ultimo già in Turchia.
1 A)-partecipazione con il ruolo di organizzatore, da lui svolto unitamente ai sodali La Corte d'appello di Reggio Calabria, in sede di giudizio di rinvio, ha disposto la
rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, acquisendo notizie sul volo Alitalia
Lamezia Terme-Milano delle ore 13,10 del 4 novembre 2002 ed espletando
perizia fonica onde accertare se uno dei conversanti nelle telefonate intercorse
nell'agosto e nel novembre del 2002 con l'utenza cellulare 338/1901645 e con
un'utenza fissa milanese potesse identificarsi con il CALABRO'.
La Corte territoriale, premesso che era da ritenere ormai coperta dal giudicato la
sussistenza del sodalizio criminoso di cui al capo A) e dei reati fine di cui ai capi Reggio Calabria, per i quali l'Antonio in contatto con il fornitore di stupefacente
turco KARAKUS era da identificare con CALABRO' Antonio; ha rilevato che, a
seguito degli accertamenti svolti presso l'Alitalia, CALABRO' Antonio era
effettivamente fra i passeggeri del volo Alitalia Lamezia Terme-Milano delle ore
13,10 del 4 novembre 2002, la cui durata programmata era di 1 ora e 35-1 ora e
40 minuti, si che la telefonata da un'utenza fissa milanese ben poteva essere
stata fatta dall'imputato alle ore 14,58 di quello stesso giorno da un telefono
fisso dell'aeroporto milanese subito dopo il suo arrivo a detto aeroporto; ha
inoltre rilevato come dalla seconda perizia fonica, disposta in sede di
rinnovazione dibattimentale ed affidata al prof. Luciano ROMITO, dopo che era
stata giudicata insufficiente una precedente perizia affidata al dr. Daniele
MAESANO, poteva desumersi che non era possibile attribuire al CALABRO' la voce
di uno dei due interlocutori nelle telefonate del 4 novembre 2002, si che queste
ultime non erano idonee a provare l'assunto difensivo, secondo il quale il
CALABRO' non poteva trovarsi a Milano con il sodale ROMEO, per avere egli fatto
dette telefonate da Lamezia Terme, avendo la Corte territoriale ritenuto che si
fosse trattato di telefonate effettuate con un cellulare sicuramente attribuibile
all'imputato, ma da persona diversa, che aveva accompagnato l'imputato
all'aeroporto di Lamezia Terme ed era ivi rimasto trattenendo il cellulare del
primo.
Ha poi precisato, quanto alla telefonata intercorsa il 18 agosto 2002 fra il
CALABRO' ed il KARAKUS, in ordine alla quale la Corte di Cassazione aveva
manifestato le perplessità sopra riportate, che con essa il KARAKUS aveva in
realtà detto al CALABRO' che avrebbe inviato un suo figlio, inteso in senso
gergale come suo emissario, a prelevarlo all'aeroporto di Istanbul.
Ha infine fatto presente che la perizia fonica disposta nel precedente grado di
appello, nella parte in cui non aveva formato oggetto di rilievi da parte della
Corte di cassazione con la citata sentenza di annullamento con rinvio, aveva
accertato che su 66 conversazioni telefoniche esaminate, cui aveva partecipato il
CALABRO', 33 di esse aveva avuto lui come interlocutore.
2 B) e C), ha ribadito i validi motivi, già esplicitati in primo grado dal G.U.P. di 3.CALABRO' Antonio formula tre doglianze:
I)-violazione della legge processuale, in quanto, ai sensi dell'art. 525 comma 2
cod. proc. pen., alla deliberazione della sentenza avrebbero dovuto partecipare
gli stessi giudici che avevano partecipato al dibattimento ed in particolare alle
acquisizioni probatorie, alla risoluzione delle questioni incidentali ed alle decisioni
interinali inerenti all'oggetto del giudizio.
Nella specie collegi diversi rispetto a quello che poi aveva assunto la decisione accolta la richiesta di rinnovazione della perizia fonica.
Dopo una serie di udienze in cui nulla era stato fatto per la ravvisata
incompatibilità di alcuni componenti del collegio, all'udienza del 10 dicembre
2010 il collegio, composto dal Pres. GAETA e dai consiglieri CAPPELLO e DRAGO,
effettuata la relazione, aveva disposto una nuova perizia fonica ed alla
successiva udienza del 21 dicembre 2010 aveva affidato al consulente nominato
l'incarico peritale; detto collegio non si era più formato e, senza rinnovare
l'attività istruttoria, un collegio diverso composto dal Pres. GAETA e dai
consiglieri ACCURSO e CAPPELLO all'udienza del 14 aprile 2011 (rectius: 12
aprile 2011) aveva non solo acquisito gli esiti della perizia, escutendo il perito,
ma, insoddisfatto del risultato, aveva disposto nuova perizia; poi un diverso
collegio composto dal Pres. GAETA e dai consiglieri CAPPELLO e CRUCITTI,
quest'ultimo peraltro già in precedenza dichiarato incompatibile, alla successiva
udienza del 21 aprile 2011 aveva affidato al nuovo consulente nominato
l'incarico peritale; alla successiva udienza del 13 gennaio 2012 un collegio in
diversa composizione, composto dal Pres. GAETA e dai consiglieri CAPPELLO e
BLATTI, senza effettuare alcuna rinnovazione, aveva acquisito la nuova relazione
peritale ed alla successiva udienza del 20 marzo 2012 aveva assunto la
decisione, in contrasto con quanto ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità,
alla stregua della quale il collegio che decideva su di una prova ammettendola od
escludendola doveva essere lo stesso che avrebbe deliberato la sentenza;
II)-violazione della legge penale e processuale, in quanto erroneamente la
sentenza impugnata aveva ritenuto che la Corte di Cassazione avesse annullato
la precedente sentenza di condanna emessa nei suoi confronti in modo solo
parziale, siccome riferita alla sola incompletezza della motivazione circa il suo
viaggio a Milano del 4 novembre 2002 ed i colloqui telefonici fra l'ignoto
utilizzatore dell'incerta utenza cellulare 338/1901645 e tale KARAKUS, mentre
tutto il resto sarebbe stato intangibile, siccome non compreso nelle ulteriori
indagini sollecitate dalla Corte di Cassazione.
3 finale avevano ammesso la prova, avevano acquisito la stessa ed avevano Al contrario quest'ultima aveva ritenuto che la sua individuazione come
responsabile dei fatti in contestazione era stata totalmente e non solo
parzialmente erronea, avendo la sentenza della Corte di Cassazione individuato
solo alcuni e non tutti gli elementi di contraddizione e di illogicità che
affliggevano la sentenza impugnata, si che la sentenza di annullamento aveva
avuto ad oggetto l'intero tema della sua individuazione come il soggetto che si
era relazionato con il KARAKUS e col ROMEO utilizzando l'utenza cellulare
338/1901645, recandosi a Milano il 4 novembre 2002 ed effettuando ivi una Il giudice di primo grado, pur avendo sconfessato il metodo empirico con cui la
p.g. aveva individuato la sua voce, consistito nella comparazione fra la voce che
aveva parlato dall'utenza cellulare 333/1676943, sicuramente a lui intestata, e
quella usata con le altre due utenze di cui sopra, aveva pervicacemente
continuato a tener ferma l'individuazione di esso ricorrente quale autore dei
dialoghi telefonici intercettati ed intercorsi con il KARAKUS ed il ROMEO.
Egli aveva peraltro contestato la sentenza di primo grado anche sotto altri profili,
avendo rilevato:
-che la persona, la quale aveva prenotato il volo Lamezia Terme-Milano delle ore
13,10 del 4 novembre 2002 non era stato lui, ma un suo omonimo nipote, il
quale aveva infatti lasciato come utenza telefonica il numero dell'abitazione da
lui condivisa con la madre ed il fratello Sebastiano;
-che egli non poteva essere stato a Milano il 4 e 5 novembre 2002 per incontrarsi
col ROMEO e contattare il KARAKUS, in quanto l'utenza cellulare a lui
sicuramente intestata (333/1676943) aveva effettuato telefonate in Calabria
durante l'orario in cui egli avrebbe dovuto trovarsi sul volo aereo da Lamezia
Terme a Milano; inoltre egli non avrebbe potuto telefonare al coimputato ROMEO
da un'utenza fissa milanese alle ore 14,58 del 4 novembre 2002, in quanto a
quell'ora egli non poteva essere ancora sceso dall'amo partito da Lamezia Terme
alle ore 13,10;
-che la chiamata fatta alle ore 11,16 del 16 novembre 2002 da ROMEO Antonio
all'utenza cellulare di suo nipote CALABRO' Sebastiano, nel corso della quale il
ROMEO avrebbe detto all'interlocutore "fammi chiamare da tuo zio", non poteva
essere stata seguita da una sua telefonata al ROMEO, in quanto Sebastiano
aveva più zii e la persona che aveva chiamato il ROMEO col cellulare d'incerta
appartenenza 338/1901645 non poteva essere lui, ciò avendo escluso una
propria perizia di parte, non contestata dalla prima sentenza della Corte d'assise
d'appello di Reggio Calabria;
-che i ripetuti contatti avuti con il KARAKUS per mezzo di utenze diverse fossero
attribuibili a lui solo perché il 7 settembre 2002 il KARAKUS aveva chiamato
4 telefonata da un'utenza fissa alle ore 14,58. l'incerta utenza 338/1901645 erroneamente a lui attribuita, parlando del
matrimonio di sua figlia e facendo riferimento a dei fiori inviati da Bovalino al
KARAKUS; invero le espletate perizie foniche avevano escluso che fosse stata sua
la voce dell'interlocutore in tutte le conversazioni intercorse con detto KARAKUS;
in particolare dalla conversazione del 13 agosto 2002 ore 16,42 fra il KARAKUS e
l'incerta utenza 338/1901645, erroneamente a lui attribuita, era emerso che il
soggetto italiano doveva recarsi in Turchia per affari legati alla droga ed aveva
tranquillizzato l'interlocutore turco dicendo che se non avesse potuto recarsi lui, età da mandare in Turchia ed allora il G.U.P., travisando completamente il senso
della conversazione, aveva ritenuto che fosse stato l'interlocutore turco a dire
che avrebbe mandato il proprio figlio; il che era assurdo in quanto quest'ultimo
già si trovava in Turchia.
Non sussisteva poi alcun collegamento fra di lui ed il KARAKUS, non avendo egli
mai intrattenuto alcun rapporto con quest'ultimo quando erano stati entrambi
detenuti nel carcere di San Gimignano.
La Corte d'assise d'appello di Reggio Calabria in sede di rinvio, pur avendo
disposto nuova perizia sulle conversazioni d'incerta valenza probatoria,
individuate dalla Corte di Cassazione, non aveva tratto le dovute conclusioni da
quanto rilevato dal perito all'uopo nominato, nulla avendo detto sull'ipotesi da lui
sostenuta, secondo cui sul volo Lamezia Terme-Milano del 4 novembre 2002 vi
era il suo omonimo nipote, che aveva altresì effettuato la relativa prenotazione,
fornendo l'utenza telefonica di casa e nulla dicendo del fatto che l'Alitalia aveva
comunicato l'impossibilità di verificare l'ora d'arrivo di quel volo e quindi la
compatibilità del viaggio con la telefonata partita da un impianto fisso di Milano
alle ore 14,58 ed erroneamente a lui attribuita.
La nuova perizia fonica effettuata dalla Corte territoriale in sede di rinvio aveva
escluso che potessero essergli attribuite le telefonate effettuate con l'utenza
incerta 338/1901645 e con l'utenza fissa milanese alle ore 14,48 del 4 novembre
2012, esplicitamente escludendo l'affidabilità dell'accertamento empirico
effettuato dalla p.g.; del che la sentenza impugnata non aveva tenuto conto;
III)-erronea applicazione della legge penale e carenza di motivazione per abuso
del rinvio per relationem alla sentenza di primo grado.
Erroneamente era stato ritenuto un suo ruolo direzionale nel sodalizio finalizzato
al traffico di stupefacenti, atteso che il contesto criminoso ravvisabile nella specie
era caratterizzato da una sorta di aggregazione di più gruppi, si che non era
emersa la sussistenza di un organismo sovraordinato, con conseguente
impossibilità di individuare capi o promotori di un'associazione criminosa intesa
come struttura unitaria ed omogenea.
5 avrebbe mandato il proprio figlio; era stato accertato che egli non aveva figli in 4.Con note d'udienza depositate il 12 novembre 2013, il CALABRO' per il tramite
del suo difensore, ha ulteriormente sviluppato i motivi di ricorso di cui sopra,
sottolineando come la Corte di Cassazione avesse annullato la precedente
sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria per totale mancanza di
elementi idonei ad identificarlo come partecipe con ruolo apicale all'associazione
criminosa di cui al capo A), si che il giudice del rinvio avrebbe dovuto procedere
ad una nuova disamina della sua posizione. delle ore 13,10 del 4 novembre 2002; e l'utenza fissa, indicata in quella
occasione dall'usuario dell'incerta utenza cellulare 338/1901645 quale proprio
recapito era quella dell'abitazione di CALABRO' Antonio e Sebastiano, suoi nipoti,
intestata alla loro madre ROMEO Caterina; ora la perizia fonica disposta non
aveva consentito riconoscere la voce della persona che aveva usato l'utenza di
cui sopra, si che era una mera congettura aver ritenuto che egli potesse aver
consegnato il proprio cellulare ad un terzo; inoltre, non essendo stato possibile
perseguire alcun riconoscimento scientifico, non poteva essere ritenuto
sufficiente un riconoscimento vocale empiricamente svolto dalla p.g.; né poteva
escludersi che il CALABRO' Antonio, che aveva viaggiato sul volo Lamezia TermeMilano delle ore 13,10 del 4 novembre 2002, era il suo omonimo nipote
CALABRO' Antonio. CONSIDERATO IN DIRITTO
1.E' fondato il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta
violazione dell'art. 525 comma 2 cod. proc. pen., alla stregua del quale alla
deliberazione di una sentenza devono concorrere, a pena di nullità assoluta, gli
stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento. 2.La giurisprudenza di questa Corte è da tempo orientata nel senso di ritenere
che il principio d'immutabilità del giudice, sancito dall'art. 525 comma 2 cod.
proc. pen., riguarda l'effettivo svolgimento dell'intera attività dibattimentale ed
in particolare le acquisizioni probatorie, la risoluzione di eventuali questioni
incidentali, la decisione di questioni interinali aventi specifica incidenza sui fatti
da giudicare, restandone esclusa solo l'adozione di provvedimenti ordinatori
intesi ad assicurare l'ordinato svolgimento del processo, sforniti come tali di
alcuna effettiva valenza in ordine all'adozione della decisione nel merito, come
ad esempio i provvedimenti collegiali di sospensione o di rinvio del dibattimento;
pertanto il giudice, che decide sulla richiesta delle prove, ammettendole o
negandone l'ammissione, non può che essere il medesimo che andrà poi a
6 Era stato un altro CALABRO' Antonio a prenotare il volo Lamezia Terme-Milano deliberare la sentenza (cfr. Cass. Sez. 4 n. 8411 dell'8/5/1996, Buscioni, Rv.
206456; Cass. Sez. 1 n. 35669 del 17/1/2003, Prinzivalli, Rv. 226066). 3.La più recente giurisprudenza di legittimità, pur confermando l'orientamento di
cui sopra, ha peraltro specificato che, qualora si proceda a rinnovazione del
dibattimento per mutamento della composizione del collegio, si deve altresì
tenere conto dell'atteggiamento tenuto dalle parti, occorrendo indagare se esse,
rese edotte di tale mutata composizione collegiale, abbiano o meno perfetta condivisione, ovvero se abbiano almeno fatto presente l'opportunità di
far luogo ad una rivisitazione della precedente fase dibattimentale, si che la
mancanza di specifiche iniziative delle parti in tal senso può valere come tacito
ed implicito loro consenso, equiparabile ad un consenso esplicito (cfr. Cass. Sez.
6 n. 18615 del 16/4/2013, Poloni, Rv. 254843). 4.Dall'esame degli atti di causa è emerso che, a prescindere dai mutamenti della
compagine collegiale ininfluenti ai fini che interessano, essendosi trattato di
mere udienze interlocutorie di rinvio:
-il collegio dell'udienza del 12 aprile 2011 (Pres. GAETA, Consiglieri CAPPELLO ed
ACCURSO) ha acquisito gli esiti di una perizia fonica in precedenza disposta,
escutendo il perito in precedenza nominato e, essendo rimasto insoddisfatto del
risultato, ha disposto nuova perizia;
- il collegio della successiva udienza del 21 aprile 2011 è cambiato siccome composto dal Pres. GAETA e dai Consiglieri CAPPELLO e CRUCITTI senza fare
alcun accenno all'intervenuto mutamento della compagine collegiale ed alla
conseguente necessità di rinnovare l'istruttoria dibattimentale già fatta; e nel
corso di detta udienza è stato conferito l'incarico al nuovo perito nominato;
-dopo una serie di rinvii meramente interlocutori, ininfluenti ai fini che
interessano, all'udienza del 13 gennaio 2012 si è proceduto all'acquisizione ed
alla discussione della relazione peritale depositata nel frattempo dal nuovo
perito; ed a detta udienza la compagine collegiale risulta essere cambiata
rispetto a quella dell'udienza che aveva conferito detto nuovo incarico peritale,
siccome composta dal Presidente GAETA e dai Consiglieri BLATTI e CAPPELLO;
anche in tale caso dal verbale d'udienza nessun accenno risulta essere stato fatto
all'intervenuto mutamento della compagine collegiale ed alla conseguente
necessità di rinnovare la precedente attività istruttoria dibattimentale; e risulta
che la Corte d'appello di Reggio Calabria ha emesso la sentenza nella successiva
udienza del 20 marzo 2012 in tale ultima composizione (Pres. GAETA, Consiglieri
BLATTI e CAPPELLO).
7 rappresentato il proprio dissenso, ovvero se abbiano verbalizzato la loro non 5.Sussiste pertanto nella specie un mutamento del collegio avvenuto fra
l'udienza del 21 aprile 2011 e l'udienza del 13 gennaio 2012 e costituente
violazione della norma di cui all'art. 525 comma 2 cod. proc. pen., in quanto
nelle due udienze anzidette sono stati compiuti atti istruttori, certamente
rilevanti ai fini del decidere, senza che di tale mutamento del collegio fosse stato
fatto alcun cenno a verbale.
Trattasi di nullità assoluta insanabile e rilevabile d'ufficio ai sensi degli artt. 525 impugnata, ma anche tutti gli atti antecedenti; gli atti vanno pertanto trasmessi
ad altra sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio di
appello. 6.L'accoglimento del motivo di ricorso in esame esime il Collegio dal trattare i
restanti motivi, siccome evidentemente assorbiti. M.1!1.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame ad altra sezione della
Corte d'appello di Reggio Calabria.
Così deciso il 19 novembre 2013. comma 2 e 179 comma 2 cod. proc. pen., che travolge non solo la sentenza