Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9764 del 20/02/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 9764 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: IPPOLITO FRANCESCO

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Venezia
nel procedimento nei confronti di
Canciu Jean Vergica, n. a Drobeta Turnu Sevrin (Romania) il 9 gennaio 1992
contro la sentenza della Corte di appello di Venezia, emessa in data 9/01/2014;
– letto il ricorso, il provvedimento impugnato e gli atti,
– udita la relazione del cons. F. Ippolito;
– udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale A. Di Popolo,
che ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
Ritenuto in fatto

1. La Corte d’appello di Venezia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato la
richiesta di consegna di Canciu Jean Vergica, avanzata dall’autorità giudiziaria della
Romania con il mandato di arresto europeo emesso il 22 marzo 2013, per l’esecuzione
della sentenza 28 novembre 2012 della Pretura di Drobeta Turnu Sevrin, parzialmente
riformata dalla sentenza della Corte d’appello di Craiova che aveva mutato la
qualificazione giuridica del fatto che aveva condannato il Canciu alla pena di tre anni di
reclusione per il reato di furto.

2. Risulta dalla sentenza impugnata che, all’udienza del 5 dicembre 2013, mancando
agli atti copia delle sentenze poste a fondamento del mandato di arresto europeo, la
Corte veneziana aveva ravvisato la necessità di acquisirle. Alla successiva udienza del 9
gennaio 2014, preso atto della scadenza del termine di giorni trenta, fissato dallo stesso
collegio giudiziario per l’adempimento da parte dell’autorità romena, la Corte territoriale
ha ritenuto di dare applicazione dell’art. 16.1 L. 69/2005, negando la consegna del
Canciu.
1

Data Udienza: 20/02/2014

3. Contro tale decisione ricorre per cassazione il Pubblico Ministero, che deduce erronea
applicazione degli artt. 6, comma 6, e 16, comma 1, della legge n. 69/2005.

Considerato in diritto

2. Va innanzitutto ribadita la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui è legittima la
decisione di consegna in forza di un M.A.E. esecutivo anche se non sia stata allegata (o
acquisita successivamente) la copia della sentenza di condanna a pena detentiva che ha
dato luogo alla richiesta, qualora la documentazione in atti contenga tutti gli elementi
conoscitivi necessari e sufficienti per la decisione stessa (Cass. Sez. F, n. 33600 del
01/09/2009, Paraschivu, Rv. 244388; Sez. 6, n. 4054 del 23/01/2008, Vasiliu, Rv.
238394).
3. La corte di appello, infatti, anche nel caso in cui l’autorità giudiziaria dello Stato
membro di emissione non dia corso alla richiesta di cui all’art. 6, comma quinto L. 22
aprile 2005, n. 69, per l’acquisizione del provvedimento restrittivo in base al quale il
mandato d’arresto europeo è stato emesso, non è obbligata a rifiutare la consegna, se il
controllo sulla motivazione (art. 17, comma quarto) e sui gravi indizi di colpevolezza
(art. 18, lett. t) possa essere comunque effettuato sul mandato di arresto europeo
(Cass. Sez. 6, n. 16942 del 21/04/2008, Ruocco, Rv. 239428).
4. Nella sentenza impugnata non si fa menzione dell’impossibilità di effettuare i
necessari controlli direttamente sul mandato di arresto.
I giudici d’appello si limitano a dare atto – ritenuta la necessità di acquisire le copie
delle sentenze poste a fondamento del M.A.E. esecutivo – che “scaduto il termine di
giorni trenta fissato dalla Corte, non risulta che sia pervenuta la documentazione
richiesta”.
Non sono però state rispettate le procedure previste per l’acquisizione degli atti
indispensabili per la decisione di consegna di cui all’art. 6, primo comma della stessa
legge.
E’ stato, infatti, omesso di informare l’autorità giudiziaria dello Stato estero che la
ricezione del provvedimento e della documentazione costituiva condizione necessaria
per l’esame della richiesta di esecuzione. Di tale indispensabile avvertimento non c’è
traccia né nella nota 6 dicembre 2013, trasmessa dalla Corte d’appello di Venezia al
Ministero della giustizia (uff. Il estradizioni) né nella successiva richiesta rivolta dal

2

1. Il ricorso è fondato.

Ministero della giustizia all’autorità giudiziaria della Romania.
Il Ministero della giustizia ha, peraltro, omesso di informare l’Autorità giudiziaria
romena che la trattazione del M.A.E. da parte della Corte d’appello di Venezia era stata
rinviata all’udienza del 9 gennaio 2014.
L’Autorità giudiziaria romena non è stata, perciò, messa in grado di conoscere la
scadenza del termine posto dall’autorità giudiziaria italiana e di valutare i tempi della
propria risposta, ciò che contrasta con i doveri di leale collaborazione che informano
tutta la disciplina della decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002 e della legge

In accoglimento del ricorso del Pubblico Ministero, la sentenza va annullata con rinvio.

P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata e rinvia per il giudizio ad altra sezione della
Corte d’appello di Venezia.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69 del
2005.

22 aprile 2005, n.69.

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