Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9763 del 20/02/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 9763 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO

Data Udienza: 20/02/2014

SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di Mizga Valerica, nato a Miercurea Ciuc
(Romania) il 22-6-77, avverso la sentenza in data 29-10-13 dalla Corte di Appello
di Firenze, sezione II penale.
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso.
Udita la relazione fatta dal Consigliere, dott. Vincenzo Rotundo.
Udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc. Gen., dott.
Angelo Di Popolo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Udito l’avv. f13-$.Si O# J1L . H. C. . , che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
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FATTO E DIRITTO
1 .-. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Firenze, in data 2910-13, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale a decidere in ordine alla
domanda di estradizione avanzata dal Governo della Romania nei confronti di
Mizga Valerica [condannato con sentenza in data 14-3-11 (definitiva in data 20-10l 1) della Corte di Appello di Targu Mures alla pena di anni 21 e mesi 6 di
reclusione per omicidio aggravato ed altro], affermando la competenza per
territorio della Corte di Appello di Roma.
In particolare, la Corte di Appello di Firenze, rilevato che il Mizga si era reso
irreperibile e che dagli accertamenti eseguiti era risultato che dal 2010 il predetto
non risultava risiedere né dimorare nel distretto fiorentino, ha concluso che doveva
pur sempre ritenersi accertata la presenza dell’estradando sul territorio italiano
anche in epoca passata, affermando la competenza territoriale della Corte di
Appello di Roma.
2 .-. Avverso la predetta sentenza del 29-10-13 ha proposto ricorso per cassazione
il difensore del Mizga, chiedendone l’annullamento per violazione di legge. A suo
avviso, in primo luogo risulterebbe dagli che al momento della richiesta di
estradizione il Mizga era regolarmente iscritto all’anagrafe di Pieve a Fievole (PT),
sicché doveva ritenersi correttamente radicata la competenza della Corte di Appello
di Firenze; in secondo luogo il decreto di irreperibilità emesso nei confronti del
Mizga sarebbe invalido ex art. 159 c.p.p.; infine si sarebbe dovuta dichiarare la
improcedibilità dell’estradizione, non essendo mai realmente stata accertata la
presenza del predetto nel territorio dello Stato Italiano in un momento qualsiasi
della fase giurisdizionale di garanzia, rimanendo così onerata la Pubblica Accusa in
ordine alla esistenza dell’indicato presupposto.
3 .-. Questa Corte ha già chiarito che in considerazione del principio di tassatività
dei mezzi di impugnazione, la sentenza con la quale il giudice dichiara la propria
incompetenza per qualsiasi causa, ordinando la trasmissione degli atti al giudice
1

4 .-. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese del
procedimento in capo al ricorrente. Non si ritiene di condannare il Mizga altresì al
pagamento di sanzione pecuniaria, in considerazione della particolarità del caso in
esame e della assenza di profili di colpa nell’iniziativa di impugnare.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
C0Ø deciso in dat 0-2-2014.

reputato competente, non è impugnabile ed in particolare non è ricorribile per
Cassazione. Invero, non essendo previsto alcun mezzo preventivo per regolare la
competenza mediante intervento immediato della Suprema Corte, questa potrà
essere chiamata a pronunciarsi sulla medesima solo in esito a conflitto (Sez. 3,
Sentenza n. 4367 del 11/12/1995, Rv. 203416, Scopetti; Sez. 5, Ordinanza n. 6347
del 25/11/1998, Rv. 212512, Salamone; Sez. 4, Sentenza n. 36764 del 08/06/2004,
Rv. 229689, D’Ercole; Sez. 4, Sentenza n. 46571 del 05/10/2004, Rv. 230575,
Padoan; Sez. 5, Ordinanza n. 3102 del 16/12/2005, Rv. 233748, Rizzo; v anche
nella specifica materia per argomento implicito: Sez. 6, Sentenza n. 26902 del
13/05/2004, Rv. 229171, Malacescu).
In applicazione di questi principi il ricorso in esame deve essere dichiarato
inammissibile, restando naturalmente impregiudicata ogni questione attinente alla
reale presenza del Mizga in Italia, dovendosi intendere le argomentazioni sul punto
contenute nella sentenza impugnata come mera delibazione, priva di qualunque
efficacia di accertamento incidentale.

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