Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9761 del 18/02/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 9761 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
NOVIELLO LUIGI N. IL 09/12/1962
avverso l’ordinanza n. 1294/2013 TRIB. LIBERTA’ di FIRENZE, del
18/09/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
lege/sentite le conclusioni del PG Dott. 1fte.‹..-5 5,~ G-41.14

Ot-k‘1/4A2_ ok-3),AD 44t,1,43frm-9
Z.9152

Udit i difensor Avv.;

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Data Udienza: 18/02/2014

a

Considerato in fatto e ritenuto in diritto

1. Con ordinanza del 18/20 settembre 2013 il Tribunale di Firenze – a
seguito di ricorso ex 309 c.p.p. proposta dall’indagato NOVIELLO Luigi
avverso la ordinanza emessa il 5.9.2013 dal GIP del Tribunale di Firenze
con la quale si applica al predetto la misura cautelare della custodia in

riconosciuti gravi indizi di reità a carico del predetto in relazione al reato
di evasione e resistenza a p.u..
2. Avverso la ordinanza propone personalmente ricorso il NOVIELLO
deducendo di dover essere assolto dai fatti ascrittigli.
3. Il ricorso è inammissibile per manifesta genericità laddove, meramente
invocando la prospettiva assolutoria, non attacca alcun aspetto della
motivazione resa dal provvedimento impugnato.
4. Alla inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in
euro 500,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 18.2.2014

carcere – ha confermato detta ordinanza con la quale sono stati

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