Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 976 del 22/12/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 976 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
HUDOROVICH EDDI N. IL 29/10/1964
NICOLINI GIORGIO N. IL 14/03/1965
avverso la sentenza n. 2705/2010 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
10/01/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/12/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARGHERITA TADDEI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per 2

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)arte civile, l’Avv
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Data Udienza: 22/12/2014

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza indicata in epigrafe , la Corte di appello di Brescia ,
confermava in punto di responsabilità la sentenza Tribunale di
Bergamo , in data 14.12.09 , che aveva condannato Hudorovich Eddi e

A) del reato di cui agli artt. 81, 110, 644 c.p. perché in concorso tra di loro, con
più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, si facevano
dare e promettere da PERON Fausto Alberto interessi usurari, sui prestiti richiesti
da quest’ultimo dopo aver subito il reato dicui al capo che precede, e per far
fronte alle perdite economiche da esso causate; in particolare, a fronte di un
debito iniziale di 20.000.000 in contanti erogato materialmente dal solo Nicolini
Giorgio (che agiva in accordo e concorso morale con gli altri per soddisfare i
pagamenti relativi al fatto di cui al capo che precede, si facevano consegnare la
somma di € 30.000.000, con interesse pari circa al 33% mensile;
successivamente erogavano altri prestiti con tassi usurari in corso di
quantificazione, erogati anche da NICOLINI Giorgio con analogo tasso, e con profitto
finale pari ad € 100.000 (portato nell’assegno bancario n. 3060278478, tratto sul
conto corrente della Banca Intesa n. 157041, emesso da PERON Fausto Alberto);
B) del reato di cui agli artt. 110, 629, 61 n. 2 c.p. perché in concorso tra di
loro, cori più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di ottenere
l’ingiusto profitto dei reati meglio descritti ai capi che precedono, nonché
ulteriore profitto come di seguito specificato, costringevano quest’ultimo, dietro
reiterate minacce di morte, a consegnare 1′ autovettura Alfa Romeo 156 tg. CB 009
SY, somme ingenti in corso di quantificazione, promesse di vendita del patrimonio
immobiliare del Peron (costituito da abitazione in Senago ed altra in Porto Rotondo) e,
da ultimo la somma di € 50.000.000 (in realtà ammontante ad € 350), consegnata
materialmente a Fisichella coimputato assolto in 1 grado , in Osio Sotto, sulla
autostrada A4, presso la stazione di Servizio “Brembo”; Fatti tutti commessi in Osio
Sotto e luoghi limitrofi sino al 23/7/2004

1.1.Avverso tale sentenza propone ricorso l’avvocato Giuseppe Mussumeci,
in difesa di Hudorovich e Nicolini , eccependo preliminarmente l’estinzione
del reato di usura per intervenuta prescrizione del reato e deducendo, con il
secondo motivo, il vizio della motivazione con riguardo alla valutazione
delle prove.
CONSIDERATO IN DIRITTO

2.11 motivo di ricorso relativo al vizio di motivazione è infondato perché si
limita a proporre una diversa lettura degli elementi di prova e delle
circostanze dei fatti , sollecitando un intervento della Corte di legittimità
sostitutivo della decisione del giudice d’appello, senza,peraltro, riuscire ad
individuare punti argomentativi di sicura e manifesta illogicità nelle
l

Nicolini Giorgio, alla pena di giustizia, per i reati di seguito indicati:

argomentazioni espresse dalla Corte di merito.
2.1 E’ peraltro consolidata la giurisprudenza di questa Corte, secondo la
quale esula dai poteri della Corte medesima quello di una “rilettura” degli
elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in
via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il
vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente
più adeguata, valutazione delle risultanze processuali ( Sez. un., 30 aprile
Francesco, rv. 205621 , 27 settembre 1995 n. 30, Mannino, rv. 202903;
25 ottobre 1994 n. 19, De Lorenzo, rv. 199391 , 13 dicembre 1995 n. 930,
Clarke, rv. 203428) In più occasioni, invero, le Sezioni unite hanno
affermato il principio che l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo
della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato
alla Corte di cassazione essere limitato – per espressa volontà del legislatore
– a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti
della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle
argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo
convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.Pertanto il
motivo di ricorso va rigettato.
2.2 E’,invece, fondata la doglianza relativa alla prescrizione del reato di
usura. Infatti,anche a voler considerare il periodo di sospensione del
termine della prescrizione, rileva che tale termine , considerate le
sospensioni, è spirato il 9.9.2012,ben prima della pronuncia di secondo
grado.Ne consegue che il reato di usura va dichiarato prescritto e che la
relativa pena va eliminata potendo a ciò provvedere questa stessa Corte ,
trattandosi di una mera operazione aritmetica che non coinvolge un giudizio
di merito.
2.3 Ne consegue che la pena va rideterminata , eliminando quella relativa
al reato di usura, in misura pari ad anni tre di reclusione ed euro 900 di
multa per Nicolini ed in misura pari ad anni tre e mesi due di reclusione
ed euro 1000,00 di multa per Hudorovich.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Hudorovich
2

1997 n. 6402, Dessimone, rv. 207944, Sez. un., 19 giugno 1996 n. 16, Di

Eddi e Nicolini Giorgio, limitatamente al reato di usura ex art.644 cod.pen.
perché estinto per prescrizione e ridetermina la pena, quanto ad
Hudorovich Eddi in anni tre e mesi due di reclusione ed euro 1000,00 di
multa ; quanto a Nicolini Giorgio in anni tre di reclusione ed euro 900,00
di multa. Rig tta ,nel resto, il ricorso.

22 dicembre 2014

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