Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 976 del 15/12/2015
Penale Sent. Sez. 2 Num. 976 Anno 2016
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: SGADARI GIUSEPPE
SENTENZA
Sul ricorso proposto dal difensore della persona offesa:
GIAMPAOLI GIOVANNI, natq a Colbordolo (PU) il 12/06/1946,
avverso il decreto del 16/05/2015 del Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di ,Pesaro, emesso nel procedimento a carico
di:
IGNOTI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione della qausa fatta dal consigliere dott. Giuseppe
Sgadari;
lette le conclusioni del PG: dott. Giuseppe Corasaniti, il quale ha
chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato;
Data Udienza: 15/12/2015
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RITENUTO IN FATTO
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1. Con il decreto in epigraf0 il G.I.P. del Tribunale di Pesaro disponeva
l’archiviazione del procediníento a carico di ignoti, traente origine da
una denuncia sporta da Giampaoli Giovanni in relazione ad una
presunta ipotesi di usura pdsta in essere dalla Banca dell’Etruria e del
Lazio con riguardo ad un imutuo di 20.000,00 euro erogatogli, nel
previsti dalla legge.
2.
Il primo giudice peNeniva alle sue conclusioni dando atto
dell’opposizione della persona offesa, che tuttavia dichiarava
inammissibile ritenendo irrilevanti i temi di prova proposti consistenti nell’escussione tíel direttore e del vice-direttore della filiale
dell’istituto di credito ì n questione – avuto riguardo alla
!
documentazione agli atti ‘d alla stessa consulenza di parte, dalle
quali sarebbe emerso, per , abulas, il mancato superamento del tasso
soglia fissato per il calcolo degli interessi, sulla base della normativa e
della giurisprudenza di legittimità che lo stesso decidente richiamava
nella sua motivazione.
3. Avverso il decreto ha roposto opposizione la persona offesa, a
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mezzo del suo procuratore, deducendo la nullità del provvedimento
per violazione degli artt. 40, 410 e 127, comma 5, cod.proc.pen..
Secondo il ricorrente, il primo giudice avrebbe violato le regole del
contraddittorio, pervenen0 all’archiviazione senza fissare l’udienza
camerale, nonostante le indagini suppletive proposte nell’atto di
opposizione fossero idoneeia colmare le lacune investigative indicate
nella richiesta di archiviazidne del PM, fondata su presupposti di fatto
del tutto diversi da quelli posti a base della illogica decisione del
G.I.P.; segnatamente, nella difficile individuazione della responsabilità
individuale all’interno deWistituto bancario e non nell’assenza
documentale di tassi usurar.
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CONSIbERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1.In effetti, le indagini suèpletive indicate dalla persona offesa nel
suo atto di opposizione, attraverso la richiesta di escussione del
2
quale sarebbero stati calcolati tassi di interesse superiori a quelli
direttore e del vice-direttoit della filiale della banca presso la quale
era stato stipulato il muttio, si ponevano in sintonia logica con le
argomentazioni contenute richiesta di archiviazione del PM,
trasfusa nel ricorso nei suoi passaggi essenziali.
Il primo giudice, pedanti:), avrebbe dovuto fissare l’udienza in
camera di consiglio per peirmettere un adeguato contraddittorio sul
punto, non dichiarando dè plano l’inammissibilità dell’opposizione
attraverso anticipazioni nn consone alla natura “de plano” del
provvedimento, per di più (‘ ove le sue valutazioni siano difformi da
quelle che il PM aveva posO a base della richiesta di archiviazione e
che la persona offesa era! stata posta nelle condizioni di criticare
indicando temi di prova su pletivi.
E’, infatti, pacifico nella iurisprudenza della Corte di cassazione,
che in tema di opposizi4ne della persona offesa al decreto di
archiviazione, il giudice deve limitare il giudizio di ammissibilità
dell’opposizione ai soli propli di pertinenza e di specificità degli atti
di indagine richiesti, senir valutarne la capacità probatoria, non
potendo anticipare valutazioni di merito in ordine alla fondatezza o
all’esito delle indagini suppletive indicate, in quanto l’opposizione è
preordinata esclusivamentè a sostituire il provvedimento “de plano”
con il rito camerale (da ultimo, sez.5, n.6442 del 25/11/2015, P.O.
in proc. Galasso, rv.263194).
Sussistendo la denunciata violazione di legge, il provvedimento
impugnato va annullato enza rinvio e gli atti devono essere
trasmessi al Tribunale di Pasaro per l’ulteriore corso.
PQM
Annulla senza rinvio il prox4edimento impugnato.
Dispone la trasmissione dei’ li atti al Tribunale di Pesaro per l’ulteriore
Corso.
Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del
15.12.2015.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
Dott. Giuseppe Sgadari
Dott. Mario Gentile
con motivazioni che tend6no a decidere il merito della vicenda,