Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9757 del 30/01/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 9757 Anno 2014
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
1. Ivan Serra, nato ad Olbia il 16/07/1973
avverso l’ordinanza del 03/05/2013 del Tribunale di Sassari
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Giuseppe Volpe, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Sassari con ordinanza emessa il 03/05/2013 ha accolto
parzialmente l’appello proposto avverso il provvedimento del Gip di quell’ufficio
con il quale era stata negata la richiesta di attenuazione della misura degli
arresti domiciliari disposta nei confronti di Ivan Serra in relazione al reato di
concussione, condotta a questi attribuita, in concorso con il pubblico ufficiale
coimputato, ed ha disposto l’obbligo di dimora, con prescrizioni.
2. Ha proposto ricorso la difesa del Serra deducendo vizio logico di
motivazione, desumibile dalla circostanza che il Tribunale, pur avendo dichiarato
di dover riconoscere le esigenze lavorative dell’interessato, immobiliarista,
nell’accogliere l’istanza per consentirgli di svolgere la sua attività, concedendogli
l’obbligo di dimora ad Olbia, in luogo che nella Gallura, ha di fatto frustrato le
sue esigenze lavorative senza, nel contempo indicare quali esigenze cautelari
ancora in atto imponessero tale limitazione.
Il medesimo vizio si ravvisa in ordine all’impossibilità, indicata dal giudice
nel provvedimento, di disporre il controllo idoneo ad evitare la reiterazione di
reati della stessa specie, nell’ambito di un territorio geograficamente limitato
quale quello nel quale si era chiesto di consentire lo svolgimento dell’attività.

Data Udienza: 30/01/2014

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
2.

Contrariamente all’allegazione difensiva, l’esame del provvedimento

impugnato ha consentito di verificare che il giudicante ha espressamente
esaminato la persistenza del pericolo di reiterazione delle condotte illecite a cura
dell’interessato, desumendolo dalla gravità dell’azione contestata, la cui
esecuzione ha richiesto una particolare organizzazione e pervicacia, che ne

denota la natura non estemporanea, e nel contempo ha dato atto della
formazione del giudicato cautelare, e della sostanziale assenza di fatti nuovi,
astrattamente idonei a consentire la rivisitazione valutativa sul punto.
Sulla base del mero decorso del tempo il Tribunale ha ritenuto di contenere
l’effetto limitativo della libertà, circoscrivendolo alla misura dell’obbligo di
dimora, ritenuta un equo contemperamento tra esigenze di tutela sociale e
necessità di più ridotta compressione del diritto di libertà dell’interessato.
A fronte di tale compiuta analisi non risulta presente nel provvedimento
impugnato alcuna contraddizione, o carenza argomentativa, posto che la
possibilità concessa all’interessato di riprendere l’attività di lavoro costituisce un
effetto indiretto dell’adeguamento alle concrete esigenze cautelari ancora in atto,
e non la finalità delle modifiche disposte, contrariamente a quanto ricostruito in
ricorso, mentre, quanto alla persistenza delle esigenze cautelari nell’ordinanza è
stata espressa una valutazione completa, anche con il richiamo a quanto già
definitivamente accertato sul punto con la formazione del giudicato cautelare,
osservazione rispetto alla quale nulla è stato dedotto in senso contrario dalla
difesa, che non ha lamentato la sottovalutazione di ulteriori elementi di novità,
idonei a giustificare una diversa valutazione in argomento.
L’impugnazione proposta,
contraddizione, illogicità

in luogo che individuare elementi di

o vuoti argomentativi rispetto alle prospettazioni

difensive, unico ambito entro il quale è consentita la proposizione del ricorso ai
sensi dell’art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., si limita a riproporre le
proprie istanze, lamentadone il mancato accoglimento, con argomentazione che
di fatto sollecita una diversa valutazione di merito, preclusa in questa fase.
3. All’accertamento di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma indicata in
dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell’art. 616
cod. proc. pen.

2

Cassazione sezione VI penale, rg. 41620/2013

2

i

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della Cassa delle
ammende.

Così deciso il 30/01/2014.

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