Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9754 del 30/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 9754 Anno 2014
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

Data Udienza: 30/01/2014

SENTENZA
sui ricorsi proposto da
1. Pierina Starace, nata a Napoli il 15/08/1953
2. Elio Corrado, nato a Supersano il 19/11/1948
avverso l’ordinanza del 29/04/2013 della Corte d’appello di Firenze
visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Luigi Riello, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’appello di Firenze, con ordinanza del 29/04/2013, ha
dichiarato inammissibile l’istanza di ricusazione proposta da Pierina Starace e
Elio Corrado nei confronti della dott.ssa Linda Vannucci, giudice del Tribunale di
quella città.
2. Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso gli interessati
personalmente deducendo violazione degli artt. 37, 45 e 47 comma 2 cod. proc.
pen. 24 e 111 Cost. e 6 CEDU.
Si lamenta in fatto che l’ordinanza impugnata sia identica ad altra
pronuncia della medesima Corte che ha deliberato sull’istanza di ricusazione
proposta dagli stessi richiedenti nei confronti di altro magistrato, ed abbia
accertato l’inammissibilità dell’istanza, al di fuori delle ipotesi tipiche previste
dall’art. 42 cod. proc. pen. che richiama la mancata osservanza dei modi e dei
tempi previsti dalla legge in argomento.
Nel merito si lamenta che la Corte abbia omesso la pronuncia sollecitata,
pur avendo accertato, in via preliminare, che il giudice ricusato aveva respinto la
fondata richiesta di sospensione del procedimento, conseguente alla

(st

presentazione di istanza di rimessione del processo, a seguito della quale il
provvedimento di sospensione consegue ex lege, e verificato inoltre che il
giudicante si era illegittimamente pronunciato con sentenza di merito,
successivamente alla formalizzazione dell’istanza di ricusazione.
3. Conseguentemente si chiede l’annullamento dei provvedimenti assunti dal
giudice di merito ricusato, oltre che della pronuncia della Corte che ha respinto

l’istanza proposta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili per manifesta infondatezza.
2. Preliminarmente, in ordine alla rituale instaurazione del presente giudizio,
posta in dubbio dagli istanti in conseguenza della pretesa mancanza di rituale
comunicazione della data dell’odierna camera di consiglio, si rileva che entrambi
gli interessati hanno “eletto domicilio presso la casa comunale di Campi
Bisenzio”. Tale indicazione solo impropriamente può definirsi elezione di
domicilio, dovendo tale atto, di contenuto negoziale, necessariamente contenere
l’individuazione della persona presente in quel luogo ed incaricata della ricezione,
in rappresentanza dell’interessato.
Nella specie, essendo indicato solo un spazio geografico, deve più
propriamente parlarsi di indicazione di domicilio, che, per essere effettivo, deve
corrispondere ad un luogo ove è presente l’interessato.
Nel caso di specie risulta indicato l’indirizzo della casa comunale, ove
nessuno dei ricorrenti era presente, e l’ufficiale giudiziario, correttamente, preso
atto dell’assenza di una fissa dimora da parte dei ricorrenti, secondo quanto
acquisito negli stessi uffici, e della mancata indicazione di un addetto alla
ricezione, prendendo atto dell’impossibilità di eseguire la notificazione nelle
modalità richieste, l’ha svolta, ai sensi dell’art. 161 comma 4 cod. proc. pen.
presso il difensore d’ufficio, in ossequio a quanto previsto dalla legge.
Gli interessati, con nota pervenuta in data odierna corredata di allegati,
hanno dedotto che in altre situazioni l’ufficiale giudiziario aveva provveduto al
deposito dell’atto nella casa comunale; in realtà la situazione documentata
riguarda la notifica di atti di precetto, eseguibili secondo le diverse disposizioni
del codice di procedura civile e non supera la ritenuta conformità al modello
normativo applicabile nella specie, previsto dall’art. 161 cod. proc. pen.
Conseguentemente si è provveduto al rigetto dell’istanza di rinvio del
trattazione del procedimento, formulata dagli interessati, in ragione della
infondatezza del motivo posto a sua giustificazione.

2

Cassazione sezione VI penale, rg. 31416/2013

lv

3.

Nel merito si deve osservare preliminarmente che, contrariamente

all’assunto posto a base del ricorso, l’art. 41 cod. proc. pen. consente che il
giudice di merito si pronunci senza instaurare il contraddittorio sul’istanza di
ricusazione non solo in caso di inosservanza di termini e forme dell’istanza, ai
sensi dell’art. 38 del codice di rito, ma anche quando ” i motivi addotti sono
manifestamente infondati”.

espressione dei motivi veniva addotta la grave inimicizia di cui all’art. 37 comma
1 lett.a) cod. proc. pen. ravvisandola nel rigetto delle istanze proposte e nella
pretesa non conformità al modello normativo delle decisioni assunte dal giudice
ricusato, rilievi che esulano dall’ambito della ricusazione, potendo costituire
oggetto degli ordinari rimedi previsti dall’ordinamento con la previsione
dell’impugnazione dei provvedimenti assunti, mentre l’inimicizia, per pacifica
giurisprudenza di questa Corte (cfr. solo da ultimo Sez. 5, Sen. n.11968
del 26/02/2010, dep. 26/03/2010, imp. Querci, Rv. 246557) per giustificare la
ricusazione deve trovare origine in comportamenti estranei al procedimento,
nella specie neppure ipotizzati.
4.

All’inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al

pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma
indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende, in applicazione
dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000 ciascuno in favore della Cassa
delle ammende.
Così deciso il 30/01/2014.

Tale situazione ricorreva nella specie ove, sulla base della stessa

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA