Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9753 del 29/01/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 9753 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GRAZIANO MASSIMO N. IL 07/08/1979
avverso l’ordinanza n. 729/2013 TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO,
del 09/07/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
14~/sentite le conclusioni del PG Dott. Oscer
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Data Udienza: 29/01/2014

Considerato in fatto e ritenuto in diritto

1. Con ordinanza del 9.7.2013 il Tribunale del riesame di Catanzaro – a
seguito di ricorso nell’interesse di GRAZIANO Massimo avverso
l’ordinanza emessa il 12.6.2013 dal GIP del Tribunale di Catanzaro con
la quale gli è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere

indizi di colpevolezza in ordine ai reati di partecipazione all’associazione
di stampo mafioso denominata “ACRI- MORFO” operante nel territorio di
Rossano ed in quelli limitrofi (capo 1), concorrenza illecita aggravata
dall’art. 7 I.n. 203/91 sotto entrambi i profili e tentata estorsione
parimenti aggravata ai danni di APRIGLIANO Fortunato (capo 11).
2. Avverso la ordinanza propone ricorso per cassazione l’indagato a mezzo
del difensore, deducendo:
2.1.violazione ai sensi dell’art. 606 lett. b) e c) c.p.p. in relazione agli artt.
125 e 309 c.p.p. per l’adesione alle ragioni della ordinanza genetica
omettendo di considerare le ragioni della difesa con memoria depositata,
anche solo per rigettarle. Il Tribunale avrebbe confermato la sussistenza
della gravità indiziaria sulla base della scontata premessa di esistenza
dell’associazione mafiosa promossa dal suocero del ricorrente, MORFO’
Salvatore, per ricomprendervi le attività economiche del MORFO’ alle
quali il ricorrente collaborava, senza verificare la effettiva appartenenza
di tali attività all’interesse criminale dell’associazione come pure quella
del ricorrente. Né le propalazioni dei collaboratori risulterebbero coerenti
con i reati fine, in relazione ai quali – con riguardo al capo 10) – il dato
captativo è di diverso segno in assenza di minacce e intimidazioni,
essendosi in presenza di effetti della normale concorrenza,
erroneamente richiamandosi i fatti sub 11) rispetto ai quali la
ricostruzione indiziaria risente di una incompleta considerazione del
compendio intercettivo che, altrimenti, avrebbe condotto alla
emergenza di un tentativo di mantenere in vita un rapporto commerciale
senza evocare appartenenze a sodalizi o familiarità con MORFO’.
2.2.violazione degli artt. 125 e 309 c.p.p. in relazione all’ eccesso
motivazionale relativo alla esposizione delle condotte ex art. 86 e 8
DPR n. 570/60 non oggetto di cautela.
3. Il ricorso è inammissibile.

1

– ha confermato detta ordinanza che ha riconosciuto sussistenti gravi

4.

Il primo motivo è inammissibile per genericità non confrontandosi con
l’articolata motivazione resa dalla ordinanza in ordine alla sussistenza
della gravità indiziaria a carico del ricorrente.

5.

In particolare, in relazione alla partecipazione associativa del ricorrente,
la ordinanza ha considerato le propalazioni della collaboratrice
VALLONEARANCI che, nell’ambito della gestione di tutto il mercato delle
macchinette da gioco, legali ed illegali, facente capo a MORFO’
Salvatore, individua il contributo fornito dal ricorrente nell’ambito della

e nella manutenzione. Anche il collaboratore TEDESCO Fabio indica la
collaborazione del ricorrente nella fase del recupero crediti nella gestione
dei video-poker nonché nella imposizione della gestione del pane
attraverso i contatti con in rivenditori di ROSSANO ai quali era stato
imposto l’acquisto del “Pane del Patire” intestato alla moglie MORFO’
Lucia. SOLFERINO Gaetano coinvolge il ricorrente nella gestione dei
video-poker indicandolo come il genero di Salvatore MORFO’ e, infine,
CURATO Vincenzo si riferisce al genero di MORFO’ Salvatore riferendo
sia che portava i video-poker presso i bar soggetti all’imposizione, sia in
relazione alla imposizione del pane in collaborazione con Isidoro
MORF0′. Alle convergenti dichiarazioni in ordine al regime monopolistico
imposto, l’ordinanza considera le copiose emergenze intercettive in
ordine alla illegale attività di modifica e riprogrammazione delle
macchinette organizzata dal ricorrente come pure le reazioni ai controlli
delle ff.00. e dei monopoli, fino alla accertata illiceità degli apparecchi
con consulenza tecnica. La ordinanza ha , infine, rigettato le eccezioni
difensive poggiate sulla asserita estraneità del ricorrente agli interessi
dei MORFO’ richiamando sia il compendio dichiarativo che quello
intercettivo nell’ambito dei quali il ricorrente compare con il suo ruolo.
6.

Quanto ai capi 10) e 11) la doglianza del ricorrente è parimenti affetta
da inammissibilità per genericità, quando non propone rivalutazioni in
fatto del compendio indiziario inammissibili in sede di legittimità.

6.1.Invero, in relazione al capo 10), con motivazione priva di vizi logici e
giuridici, ne desume la sussistenza della gravità indiziaria dalle
richiamate dichiarazioni dei collaboratori di giustizia ( in particolare,
VALLONEARANCI e TEDESCO) e dalle dichiarazioni dei proprietari dei
panifici concorrenti che descrivevano il crollo degli affari a seguito
dell’ascesa del Panificio “Pane del Patire”, oltre al compendio captativo.
6.2.La vicenda di cui al capo 11) è stata valutata correttamente come
puntuale riscontro dell’illecita imposizione monopolistica.,Nell’ambito di
2

sia preparazione delle macchinette illegali sia del «recupero crediti»

essa il ricorrente chiede alla persona offesa contezza delle vendite del
pane, riferendosi alla pretesa di esclusiva fornitura da parte del “Pane
del patire”. L’illecito regime è, altresì, documentato dal riferimento ad
una sorta di «autorizzazione» ad altro soggetto di distribuire il pane
presso il panificio di APRIGLIANO ma solo per la giornata della
domenica, la cui violazione provoca la reazione intimidatoria del
ricorrente che prospetta la revoca anche della limitata
«autorizzazione». La ordinanza offre contezza del tenore

vengo», dirà) e del doppio profilo di sussistenza della aggravante
mafiosa, giustificata dalla partecipazione alla nota consorteria da parte
del ricorrente che si avvaleva della forza di intimidazione correlata ed
alla agevolazione della stessa consorteria cui lo stesso ricorrente
finalizzava consapevolmente la condotta siccome destinata ad
alimentarne e consolidarne la presenza sul territorio.
7. Inammissibile per aspecificità è la doglianza circa la motivazione resa in
ordine ai capi 16) e 17) asseritamente non oggetto di cautela e che,
invece, risultano ascritti dalla ordinanza genetica al ricorrente.
8. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo
determinare in euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
9. Devono disporsi gli adempimenti di cancelleria di cui all’artr. 94 co. 1 ter
d.a. c.p.p..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della soma di euro 1.000,00 in favore della
cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 co. 1 ter
disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, 29.1.2014.

intimidatorio utilizzato dal ricorrente (« lo sai che salgo, lo sai che

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