Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9752 del 29/01/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 9752 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FERRANTE GIUSEPPE N. IL 17/03/1983
avverso l’ordinanza n. 733/2013 TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO,
del 09/07/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
4ette/sentite le conclusioni del PQ Dott. 05Cg R e FAR
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Data Udienza: 29/01/2014

Considerato in fatto e ritenuto in diritto

1. Con ordinanza del 9.7.2013 il Tribunale del riesame di Catanzaro – a
seguito di ricorso nell’interesse di FERRANTE Giuseppe avverso
l’ordinanza nei suoi confronti emessa il 12.6.2013 dal G.I.P. del

riconosciuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di
cui all’art. 416 bis c.p. (capo 1), al delitto di tentato omicidio di MANZI
Antonio e correlati delitti in materia di armi ( capi 2, 2bis , 2 ter) nonché
delitti di detenzione illegale di armi e droga ( capi 22 e 23) aggravati
dall’art. 7 I.n. 203/91.
2.

Avverso la ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa
dell’indagato deducendo:

2.1.Violazione ex art. 606 co. 1 lett. c) ed e) in relazione all’art. 414 c.p.p.
ed alla inutilizzabilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, in
relazione alla vicenda del tentato omicidio di MANZI Antonio, in quanto
dopo la sua archiviazione, manca il necessario decreto di riapertura delle
indagini.
2.2.violazione ex art. 606 co. 1 lett. b) c) ed e) c.p.p. con riferimento agli
artt. 125,309, 546 e 292 co. 2 lett. c) bis c.p.p. per omessa valutazione
delle censure mosse dalla difesa in ordine:
-all’assenza di riscontri oltre le contraddittorie dichiarazioni dei collaboratori,
-alla mancata assegnazione al ricorrente di un ruolo specifico all’interno
dell’associazione;
-all’assenza di riferimenti all’indagato nel capitolo dei nuovi assetti dopo le
catture di ACRI Nicola e GALLUZZI Salvatore;
-all’inattendibilità di tutti i collaboratori le cui dichiarazioni sono
contraddittorie e palesemente incongrue;
– all’assenza di sequestri di stupefacente a carico del FERRANTE
successivamente al 2003;
– alla risalenza dei fatti sub 20) e 21) al luglio 2003 e non nel 2007;
-alla già intervenuta condanna definitiva del FERRANTE per partecipazione
ad una associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti
operante in Rossano fino al 2003 che escluderebbe che lo stesso debba
ora rispondere dei medesimi fatti nello stesso periodo temporale ora ai
sensi dell’art. 416b1s c.p. in violazione del «bis in idem».

1

Tribunale di Catanzaro – ha confermato detta ordinanza che ha

2.3.violazione ex art. 606 lett. c) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 192 co. 3
e 273 co. 1 e 2 c.p.p.. Ribadite le contraddizioni delle dichiarazioni rese
dai collaboratori di giustizia, con riferimento al ruolo del FERRANTE nella
vicenda del tentato omicidio del MANZI non si sarebbe considerato che
esso non trova conforto nel «dictum» di tutti i collaboratori di
giustizia, evidenziandosi che solo uno di essi, SOLFERINO, ha dichiarato
che il FERRANTE aveva sparato, mentre altri due, PERCIACCANTE e

avrebbe sparato il MORELLO. Le due dichiarazioni del GALLINA in ordine
alla consegna della pistola cal. 38 sarebbero difformi e sono « de
relato» e prive di riscontri, non essendo considerata la necessità di
verificare la attendibilità della fonte (CALABRO’). Le dichiarazioni del
PERCIACCANTE non sarebbero congrue dal punto di vista della
collocazione temporale dell’attentato; sono difformi rispetto
all’indicazione dello sparatore ( una volta indicato in tale Annibale ed
un’altra nel MORELLO) e non sono corrispondenti al vero in ordine alla
sollecitazione ricevuta da ACRI Nicola di uccidere il MANZI ed alla
giustificazione di non aver portato a termine l’agguato perché nel
frattempo l’ACRI aveva chiarito la situazione, posto che, quando era
stato scarcerato il MANZI, l’ACRI era già detenuto dal 2001. Come pure
non corrisponderebbe al vero la diversa versione della mancata
esecuzione dell’agguato a seguito del loro arresto, che invece, non
risulta. Anche sul colore della autovettura di cui il FERRANTE aveva la
disponibilità il Tribunale non avrebbe reso motivazione. Quanto alle
dichiarazioni del CURATO Vincenzo, il Tribunale avrebbe omesso di
considerare il rilievo difensivo che – nonostante la comune fonte di
conoscenza costituita dal CALABRO’ – divergenti fossero i ruoli attribuiti
nell’esecuzione dell’agguato ( MORELLO sparatore e FERRANTE alla
guida, per CURATO; FERRANTE sparatore per GALLINA).Quanto alle
propalazioni del SOLFERINO non sarebbe stata considerata la
allegazione difensiva delle precedenti dichiarazioni totalmente diverse
rese dallo stesso SOLFERINO che il 27.11.2003 aveva indicato altri
esecutori materiali dell’agguato indicando la sua fattiva collaborazione
allo stesso nonché la reazione del GALLUZZI alla notizia del suo
fallimento; dichiarazioni tacciate di inattendibilità in ragione
dell’accertato stato di detenzione del SOLFERINO nel giorno della
verificazione dell’agguato.
2.4.Quanto ai capi sub 22) e 23), il Tribunale non avrebbe considerato la
censura difensiva in ordine alla illogica valorizzazione delle dichiarazioni

2

CURATO, gli attribuiscono la guida della moto a bordo della quale

dei collaboratori, nonostante il rilievo della mancata coincidenza
temporale relativa alle cessioni di armi che aveva fatto rigettare la
richiesta cautelare in ordine ai capo 20). Inoltre, sarebbe per via
meramente deduttiva utilizzato come riscontro il sequestro del 2003 in
un terreno abbandonato di proprietà del nonno di FERRANTE Giuseppe.
Il Tribunale avrebbe omesso di considerare la deduzione difensiva in
ordine al «bis in idem» relativamente al capo 23, la violazione

relazione alla mancanza di riscontri. Ancora, non avrebbero trovato
risposta le deduzioni difensive in ordine alla inattualità delle esigenze
cautelari ed alla violazione dell’art. 297 c.p.p. in mancanza di nuovi e
diversi episodi rispetto ai fatti del 2003 ed alla conseguente decorrenza
dei termini custodiali. Si osserva, infine, che le accuse mosse dai
collaboratori non sarebbero idonee ad integrare la gravità indiziaria per
la loro riconosciuta inattendibilità con sentenza passata in giudicato (
ALFANO, CURATO GALLINA e PERCIACCANTE).
2.5.violazione ex art. 606 co. I lett. b) ed e) c.p.p in riferimento agli artt.
192 e 273 c.p.p., 416 bis c.p. in relazione alla riconosciuta sussistenza
della gravità indiziaria del reato associativo sulla base di dichiarazioni di
collaboratori soggettivamente inattendibili e non oggettivamente
riscontrate.
2.6.violazione ex art. 606 co. I lett. b) ed e) c.p.p in riferimento agli arti.
192 e 274 c.p.p.,in relazione alle ritenute esigenze cautelari per il reato
associativo contestato nonostante lo stato ininterrotto di detenzione del
FERRANTE dal 28.10.2010, l’assenza di riferimenti al predetto in
relazione ai nuovi assetti, la risalenza dei fatti al 2003, già oggetto di
sentenza definitiva.
2.7.violazione ex art. 606 co. 1 lett. b) ed e) c.p.p in riferimento agli arti.
274 e 297 co. 3 c.p.p. essendo decorsi i termini in relazione alla
pregressa ordinanza cautelare rispetto alla quale non sono stati accertati
episodi nuovi e diversi.
3.

Il ricorso è in parte fondato.

4.

Il primo motivo è inammissibile per genericità risolvendosi in una mera
riproposizione della doglianza mossa dinanzi al Tribunale che vi ha

A

risposto -richiamando pertinente giurisprudenza di legittimità – negando

la coincidenza soggettiva tra le indagini che diedero luogo

all’archiviazione e quelle che hanno attinto il ricorrente e, quindi, la

legittimità delle nuove investigazioni senza che fosse necessario il
decreto ex art. 414 c.p.p..

3

dell’art. 16 quater d.l. n. 8/2001 e quella dell’art. 192 co. 2 c.p.p. in

5. Il secondo motivo è fondato.
5.1.In tema di misure cautelari personali, la motivazione del provvedimento
emesso in sede di riesame deve ritenersi n mancante” non soltanto
nell’ipotesi-limite di inesistenza di qualsiasi argomentazione, bensì anche
allorché, a fronte di specifici ed articolati motivi di gravame, il giudice
del riesame ometta di valutare detti motivi, limitandosi o a riprodurre
talune delle argomentazioni del primo giudice ovvero a fare generico
riferimento “…. alla motivazione della ordinanza impugnata”(Sez. 2,
Imputato: Gioffrè ed

Sentenza n. 379 del 25/01/1994 Rv. 196367

altri). Ancora, in tema di misure cautelari, l’obbligo di motivazione non
può ritenersi adempiuto qualora l’ordinanza di riesame contenga una
motivazione per relationem che si risolva nel mero richiamo alle
argomentazioni svolte nel provvedimento impugnato, omettendo la
valutazione delle doglianze contenute nella richiesta di riesame; in tal
caso, infatti, si vanifica la garanzia del doppio grado di giurisdizione e
viene meno lo stesso oggetto del procedimento di riesame, costituito
dalla revisione critica della precedente statuizione, alla luce dei rilievi
svolti dall’imputato (Sez. 1, Sentenza n. 43464 del 01/10/2004 Rv.
231022 Imputato: Perazzolo).
5.2. Ebbene, quanto alla attendibilità di quei collaboratori le cui dichiarazioni
erano state giudicate inattendibili nell’ambito del processo per l’omicidio
Converso, il Tribunale – nel condividere il giudizio di attendibilità già
espresso dal G.I.P. – da un lato, ha richiamato il principio di scindibilità
dei dichiarati e , dall’altro, ha considerato che, per la pluralità dei
collaboranti, la prova indiziaria resisteva anche alla esclusione di alcuni
di essi. Così, in relazione al capo 1), la ordinanza valorizza le
dichiarazioni del collaboratore ALFANO Carmine che indica il FERRANTE,
da lui fotograficamente riconosciuto, quale «tuttofare»
dell’organizzazione

414 era costantemente a diposizione, risultando

presente in tutti gli spostamenti di ACRI Nicola. Ancora, quelle del
GALLINA che lo indica quale partecipe di minore spessore e lo coinvolge
nell’agguato ai danni di MANZI Antonio. Inoltre, quelle di
VALLONEARANCI Maria che lo riconosce quale intraneo al clan; CURATO
Giuseppe che indica il FERRANTE quale «uomo di onore» della cosca
dedito al traffico al minuto ed all’ingrosso di droga; TEDESCO FABIO che
accusa il FERRANTE delle minacce rivoltegli per conto di ACRI Nicola al
fine di far desistere la VALLONEARANCI dalla collaborazione con la
,

giustizia e, infine, SOLFERINO Gaetano che parla del coinvolgimento del
FERRANTE nell’agguato ai danni del MANZI.
4

1

5.3. Ritiene la Corte che debba essere censurata, innanzitutto, quella che rispetto allo specifico motivo difensivo – si rivela una apodittica
valutazione della attendibilità dei propalanti. Tale deve riconoscersi
quella condotta dal Tribunale che – a fronte delle specifiche deduzioni
difensive fondate su una sentenza passata in giudicato che concludeva
per la inattendibilità di taluni degli attuali propalanti ( in particolare,
ALFANO,CURATO, GALLINA e PERCIACCANTE, v. pgg 7 e. 14 della

l’autonomia di valutazione dell’anzidetto profilo e la scindibilità del
dichiarato, senza giustificare né il discostamento dal dedotto giudizio di
inattendibilità, né indicare le ragioni per le quali quella parte delle
dichiarazioni dovesse superare il vaglio di attendibilità, né ancora,
declinare in concreto la c.d. prova di resistenza e palesare il suo esito.
5.4.Quanto all’assenza di riscontri in ordine al ruolo fiduciario ascrittogli
nella provvisoria imputazione – premesso che con riguardo all’ipotesi di
partecipazione associativa la convergenza di plurime attendibili
dichiarazioni che si limitino ad affermare la generica conoscenza
dell’appartenenza di un soggetto ad un sodalizio criminoso non
costituiscono un compendio indiziarlo sufficientemente grave per
l’adozione di una misura cautelare personale per reato associativo ( Sez.
6, Sentenza n.

40520 del 25/10/2011 Cc. Rv. 251063 Imputato:

Falcone) – deve rilevarsi che alla deduzione difensiva mossa dinanzi al
Tribunale in ordine all’assenza del ruolo fiduciario del capo ( v. pg. 47
della memoria) nessuna considerazione è rinvenibile nella ordinanza,
rispetto ad un propalato che, quando non si risolve in una mera
indicazione di intraneità,attribuisce al FERRANTE diverse e non
omogenee attività in favore del clan.
5.5.E’, invece, inammissibile per genericità la dedotta violazione del «bis
in idem>> relativa alla contestazione in materia di stupefacenti – che,
secondo il ricorrente, sarebbe ora riconsiderata per la contestazione
associativa ex art. 416b1s c.p.- rispetto alla precedente condanna
inflitta allo stesso ricorrente per associazione a delinquere finalizzata al
traffico di stupefacenti, tenuto anche conto della diversa obiettività
giuridica della ipotesi ex art. 416b1s c.p.(Sez. 1, Sentenza n. 17702 del
21/01/2010 Rv. 247059 Imputato: Di Lauro e altri).
6. Quanto al tentato omicidio del MANZI ( capi 2, 2 bis e 2ter) il Tribunale
ha ritenuto raggiunta la sua causale in ordine alla riconducibilità di esso
alla volontà di ACRI Nicola e dei suoi sodali di bloccare le velleità del
MANZI di estendere al territorio di Rossano la sua attività delinquenziale.
5

memoria difensiva depositata al Tribunale) – si è limitato ad invocare

In relazione alla materialità del fatto, la ordinanza valorizza le
dichiarazioni «de relato>> del GALLINA, intraneo al clan ACRI quale
manutentore di armi le cui fonti di conoscenza sono CALABRO’ Giuseppe,
altro sodale, e lo stesso FERRANTE. Il primo gli avrebbe portato una
calibro 38 da mantenere rivelandogli che la pistola di li a poco sarebbe
servita ad uccidere il MANZI ed il giorno dopo gli avrebbe riferito che
l’azione era stata eseguita dal FERRANTE e dal MORELLO a bordo di una

cal. 38 e della moto nel fallito agguato al MANZI. Di poi, valorizza le
dichiarazioni del SOLFERINO, altro sodale del gruppo – ritenuto
attendibile rispetto ad una successiva ritrattazione proprio perché
collegata ad un insieme di violenze perpetrate a suo danno – che ha
come fonte diretta gli esecutori dell’agguato al MANZI del quale il
FERRANTE si era vantato di averlo personalmente eseguito. Ancora, si
considerano le dichiarazioni del PERCIACCANTE che avrebbe avuto sia
dallo stesso FERRANTE l’ammissione della sua partecipazione all’agguato
sia, quale ulteriore fonte, il GALLUZZI.
6.1.Anche in questo caso deve censurarsi la apodittica valutazione di
attendibilità dei collaboratori (in particolare del GALLINA e del
PERCIACCANTE) a fronte delle medesime censure difensive richiamate.
6.2.Inoltre, carente è la motivazione dell’ordinanza in ordine alla verifica
delle dichiarazioni «de relato>> ed alle diverse contraddizioni del
dichiarato degli stessi collaboratori indicate dalla difesa ( v. pg. 15 e ss.
della memoria difensiva), nonché rispetto alla versione fornita nel 2003
dal SOLFERINO che indicava altri esecutori dell’agguato e dichiarata
inaffidabile dalla stessa accusa per la detenzione del propalante nel
giorno dell’agguato. Né è stata data risposta alla deduzione difensiva
circa la aporia – rispetto al movente onnicidiario attribuito all’ACRI Nicola
– determinata con la esclusione a carico di questi della gravità
indiziaria.
7. Quanto alle censure specificamente rivolte ai capi sub 22) e 23),in
materia di armi e stupefacenti, la ordinanza impugnata fonda la gravità
indiziaria sulle dichiarazioni del PERCIACCANTE del 2007 ritenendole
riscontrate dal ritrovamento – collocato temporalmente il 14.7.2007 – di
armi e droga in un terreno abbandonato ricondotto al ricorrente siccome
di proprietà del suo nonno defunto.
7.1.Anche in questo caso è di decisivo rilievo la carenza di motivazione in
ordine al giudizio di attendibilità dell’unico propalante, PERCIACCANTE,
oltre all’omessa considerazione della deduzione difensiva ( v. pg. 39 e ss
6

moto rubata. E il Tribunale rileva la corrispondenza dell’uso della pistola

della memoria difensiva) sia in ordine alla difforme valutazione, basata
sulla considerazione delle medesime dichiarazioni, che condusse il GIP a
rigettare la richiesta cautelare sull’analoga accusa in materia di armi sub
20), sia in ordine alla deduzione che colloca, invece, tale ritrovamento
nel 2003, anni prima delle dichiarazioni del PERCIACCANTE che ne
avrebbe effettuato il riconoscimento.
7.2.E’, invece, inammissibile per genericità la dedotta violazione del «bis

alla precedente condanna inflitta allo stesso ricorrente per associazione
a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, considerata anche
l’evidente autonomia delle rispettive condotte.
7.3. Le valutazioni che precedono, relative alla sussistenza della gravità
indiziaria in ordine a tutti i reati contestati al ricorrente assorbono le
ulteriori questioni relative alle esigenze cautelari.
8.

La censura mossa in ordine alla violazione dell’art. 297 c.p.p. è
inammissibile.

8.1.In tema di ricorso per cassazione non costituisce causa di annullamento
della sentenza impugnata il mancato esame di un motivo di appello che
per la sua assoluta indeterminatezza e genericità doveva essere
dichiarato inammissibile (Sez. 4, Sentenza n. 1982 del 15/12/1998 Rv.
213230 Imputato: Iannotta A.).
8.2.Tale risultava la deduzione difensiva ( v. pg. 52 e 53 della memoria),
che faceva leva su una precedente condanna passata in giudicato a
carico dello stesso FERRANTE, limitandosi genericamente ad asserire la
mancanza di episodi nuovi e diversi rispetto ai fatti già oggetto di tale
condanna definitiva.
9.

Anche per la deduzione circa la violazione del termine dei 180 gg. deve
dichiararsene la inammissibilità per genericità rispetto alla motivazione
resa dal provvedimento impugnato che ha richiamato il pertinente
principio di diritto che esclude la rilevanza del rispetto del predetto
termine in materia cautelare.

10. In conclusione, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio
al Tribunale del riesame di Catanzaro per nuovo esame.
11. Devono disporsi gli adempimenti di cancelleria ai sensi dell’art. 94 co. 1
ter d.a. c.p.p..

P.Q.M.

7

in idem» relativa alla contestazione in materia di stupefacenti rispetto

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
Catanzaro. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94
co. 1 ter d.a. c.p.p..

Così deciso in Roma, 29.1.2014.

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