Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9751 del 29/01/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 9751 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FLORIDIA GIUSEPPE N. IL 03/06/1979
avverso l’ordinanza n. 976/2013 TRIB. LIBERTA’ di CATANIA, del
04/06/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
ìette/sentite le conclusioni del PG Dott. o car. casktiwG-Dco

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Data Udienza: 29/01/2014

Considerato in fatto e ritenuto in diritto

1.

Con ordinanza del 4.6.2013 il Tribunale del riesame di Catania – a
seguito di ricorso nell’interesse di FLORIDIA Giuseppe avverso la
ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere
emessa in data 29.4.2013 dal G.I.P. del Tribunale di Catania – ha

indizi di colpevolezza a carico del predetto indagato in ordine al delitto di
partecipazione all’associazione di stampo mafioso denominata clan
LINGUANTI, avente carattere armato, operante in Siracusa, frazione di
Cassibile – dal 2002 in permanenza fino ad oggi (capo A), nonché dei
delitti di tentata estorsione in danno dell’esercizio commerciale Eden
Piante e Fiori aggravata dalla circostanza ex art. 7 I.n. 203/91 ( capo D),
associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e traffico di
sostanze stupefacenti aggravati dalla circostanza di cui all’art. 7 I.n.
203/91 ( capi N e Ni), nonché dei delitti di danneggiamento seguito da
incendio e tentata violenza privata in danno di Mhada Mohammed ( capi
H e H1).
2.

Avverso la ordinanza propone personale ricorso per cassazione
l’indagato deducendo:

2.1.

violazione ex art. 606 co. 1 lett. b) in relazione agli artt.
273,274,275 c.p.p. e 416bis c.p. e mancanza, carenza o manifesta
illogicità della motivazione. La principale fonte di accusa del FLORIDIA, il
collaboratore TROIA, non avrebbe fornito alcuna indicazione in ordine né
al ruolo rivestito dal ricorrente nell’ambito dell’associazione ipotizzata né
al periodo temporale di permanenza, mentre il ricorrente risulta essere
stato detenuto dal 24.12.2003 al 26.11.2005 e successivamente
sottoposto alla sorveglianza speciale per un anno senza riportare
contestazioni. D’altra parte lo stesso G.I.P. rileva che il FLORIDIA
almeno dalla metà del 2008 si era allontanato dal gruppo criminale di
Cassibile. Ancora, i fatti di danneggiamento e violenza sub H) e H1)
commessi nel 2009 sono estranei al contesto del gruppo dal quale i
protagonisti si erano allontanati ed anche i fatti di droga risultano essere
ascritti a soggetti che dal 2006 si erano allontanati dallo stesso gruppo.
Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale avrebbe omesso di motivare
in ordine al mancato superamento della presunzione di adeguatezza

1

confermato detta ordinanza con la quale sono stati riconosciuti gravi

della custodia cautelare ex art. 275 co. 3 c.p.p. ed alla attualità e
concretezza delle esigenze.
2.2.

violazione ex art. 606 co. 1 lett. b) in relazione agli artt.
273,274,275 c.p.p. e 56/629 c.p. e 7 d.l. n. 152/91; mancanza, carenza
o manifesta illogicità della motivazione in relazione al capo D) della
rubrica risultando irriscontrate le dichiarazioni del TROIA sia
perché provenienti da un soggetto deceduto, sia perché la stessa parte
offesa non fa riferimento al ricorrente. Inoltre, la condotta sarebbe

verrebbero meno le esigenze cautelari in relazione al decorso temporale
decennale dai fatti.
2.3.

violazione ex art. 606 co. 1 lett. b) in relazione agli artt.
273,274,275 c.p.p. e 73 e 74 DPR n. 309/90 e 7 d.l. n. 203/91 e
mancanza, carenza o manifesta illogicità della motivazione. Il
collaboratore TROIA non avrebbe indicato né il ruolo né il periodo di
appartenenza del ricorrente alla associazione, né ancora episodi specifici
di spaccio di stupefacenti riferibili allo stesso FLORIDIA. Anche la
conversazione captata tra GALIFFI e CAPPELLO documenterebbe
l’estraneità del ricorrente al gruppo finalizzato allo spaccio di droga e
l’episodio dell’aggressione ai danni dello SCIUTO rivelerebbe il ruolo di
mero esecutore materiale del ricorrente. Quanto alle esigenze cautelari,
non si andrebbe oltre ad una automatica applicazione della cautela
senza alcuna indagine e motivazione.

2.4.

violazione ex art. 606 co. 1 lett. b) in relazione agli artt.
273,274,275 c.p.p. e 7 d.l. n. 203/91 e mancanza, carenza o manifesta
illogicità della motivazione in relazione a tutti i capi in ordine ai quali la
aggravante è stata contestata sia in ordine alla reale appartenenza del
ricorrente al sodalizio mafioso, sia in ordine al metodo mafioso, non
risultando motivata la ragione di esclusiva adeguatezza della massima
misura adottata.

2.5.

mancanza, carenza o manifesta illogicità della motivazione in
relazione ai capi H ed H1 in relazione ai quali non è stata motivata la
sussistenza della gravità indiziaria né considerato che, una volta esclusa
l’aggravante ex art. 7 d.l.n. 152/91, per i limiti edittali non si può
applicare la misura cautelare.
3.

Il primo motivo, relativo all’ipotesi partecipativa sub A), è
inammissibile – da un lato – per genericità e -dall’altro- perché propone
una rivalutazione in fatto del compendio indiziario.

2

ricompresa in un periodo in cui il FLORIDIA era detenuto. In ogni caso

3.1.

Invero, sotto il primo aspetto, omette di confrontarsi con la
motivazione resa dalla ordinanza che – senza vizi logici e giuridici avalla la ipotesi partecipativa in ragione delle accuse mosse dal TROIA
che indica il ricorrente quale partecipe del gruppo mafioso operante in
Cassibile e dedito alle estorsioni ed a gioco d’azzardo e dei riscontri
individualizzanti individuati nelle conversazioni captate del corso del
2009 nell’ambito delle quali è lo stesso FLORIDIA a palesare la sua
appartenenza al gruppo criminale per il quale aveva compiuto le tentate

sentenze di condanna per altre estorsioni e, infine, del coinvolgimento
dello stesso ricorrente nella vicenda estorsiva ai danni dello GIUNTA sub
D).
3.2.

Sotto il secondo aspetto, la doglianza fa leva su elementi di fatto,
quali la carcerazione del ricorrente e la sua sottoposizione a misura di
prevenzione che né risultano proposte al giudice impugnato né di per sé
introducono elementi di contraddizione o illogicità in ordine alla
riconosciuta partecipazione associativa del ricorrente. Come pure
nessuna illogicità introduce l’allontanamento dal clan LINGUANTI con la
successiva partecipazione del ricorrente ad altra e distinta associazione.

3.3. Né siffatto allontanamento incide sulla giustificazione della
sussistenza e spessore delle esigenze cautelari, nell’ambito delle quali
vige il profilo presuntivo ex art. 275 co. III c.p.p., come pure in ordine
alla adeguatezza della misura inframuraria, rispetto alla quale – anche
successivamente alla nota sentenza costituzionale ed in relazione
all’ipotesi associativa in esame – permane la presunzione «juris et de
jure». Anche in questo caso la doglianza è priva di specificità, tenuto
conto della più complessa ed unitaria valutazione correttamente
condotta dal Tribunale rispetto a tutte le condotte tenute dall’indagato,
la quale, facendo propria la valutazione di prime cure, valuta la entità
dei contributi offerti dal ricorrente nell’ambito di due distinte associazioni
a delinquere, richiamando la duplice presunzione vigente in materia non
vinta da elementi concreti da cui risultino l’insussistenza delle esigenze e
l’adeguatezza di una minore misura, tenuto conto che il FLORIDIA ha
proseguito , dopo il pentimento manifestato per le tentate estorsioni del
2003, il proprio percorso criminale intraprendendo la sodalità con il
GALIFFI.
4.

Il secondo motivo, relativo al capo D) è anch’esso inammissibilmente
volto ad una rivalutazione indiziaria rispetto ad una motivazione che senza vizi logici e giuridici – ha fondato il riconoscimento della gravità

3

estorsioni ai danni dei fratelli AMENTA e di MUNAFO’ nonché nelle

indiziaria sulla base dell’accusa mossa dal TROIA che – in particolare indicava il ricorrente ed il sodale GIACONA come incaricati dal capoclan
LINGUANTI di esplodere a scopo intimidatorio alcuni colpi di arma da
fuoco all’indirizzo dell’esercizio del GIUNTA, presentandosi lo stesso
LINGUANTI- ad intimidazione avvenuta – allo stesso GIUNTA
imponendo la somma di 1.000,00 euro per ogni funerale. Al rifiuto del
GIUNTA erano proseguiti gli attentati intimidatori, eseguiti – a detta del
GIACONA che glielo aveva riferito – dal GIACONA stesso e dal

perché intercedesse a suo favore ed il collaboratore aggiungeva di aver
saputo che il GIUNTA aveva denunciato i fatti.
4.1.

Va premesso che anche le dichiarazioni «de relato» possono
costituire un valido elemento indiziante ( ex plurimis

Sez.

1,

Sentenza n. 19867 del 04/05/2005 Imputato: Lo Cricchio) anche se non
asseverate dalla fonte diretta il cui esame risulta impossibile ( v. Sez.
U, Sentenza n. 20804 del 29/11/2012 Rv. Imputato: Aquilina e altri), e
può integrare il grave indizio di colpevolezza se sorretta da adeguati
riscontri estrinseci individualizzanti, cioè relativi alla persona incolpata
ed al fatto ad essa addebitato (Sez. 1, Sentenza n. 4618 del 03/07/1997
Rv. 208340 Imputato: Rigo).
4.2.

Si è correttamente posta nell’alveo di legittimità richiamato la
ordinanza impugnata che – rilevando l’ammissione dello stesso
FLORIDIA circa la partecipazione all’atto intimidatorio, sia pur
asseritamente ignaro della sua finalità – ha individuato quali riscontri
individualizzanti alle accuse del TROIA non solo la denuncia contro ignoti
sporta dal GIUNTA in ordine alla esplosione dei colpi di arma da fuoco
alla porta di ingresso del proprio negozio, ma anche l’annotazione di
servizio del m.11o Pistritto avente ad oggetto le confidenze ricevute dal
GIUNTA subito dopo la denuncia che, nel confermare il tentativo
estorsivo ad opera del LINGUANTI, indicava l’attuale ricorrente ed il
GIACONA quali partecipi ad una aggressione ai danni del GIUNTA, oltre
alla conversazione nella quale lo stesso ricorrente palesava la
partecipazione al gruppo dedito alle estorsioni.

4.3.

Non risulta prospettata – secondo quanto risulta dal testo della
ordinanza ed in difetto di autosufficiente allegazione – dinanzi al
Tribunale l’incompatibilità tra la partecipazione al fatto e la detenzione
patita.

4.4.

Né è ammissibile la deduzione in ordine alle esigenze cautelari
che parcellizza il ragionamento a riguardo appuntandolo sul singolo
4

FLORIDIA. Anche lo stesso TROIA era stato interpellato dal GIUNTA

episodio rispetto al già menzionato articolato ragionamento condotto dal
Tribunale.
5.

Il terzo motivo, relativo alla seconda vicenda associativa ed ai reati
in materia di stupefacenti correlati, è affetto da analoga inammissibilità.

5.1. Anche in questo caso – con motivazione priva di vizi- alle accuse
del TROIA del coinvolgimento del ricorrente nel gruppo che, distaccatosi
nel 2006 dalle direttive del LINGUANTI , prese ad organizzare lo spaccio
di droga in Cassibile, si rinvengono quali riscontri esterni

nei confronti dello SCIUTO alla quale partecipò il FLORIDIA – che,
peraltro, ha ammesso di averla fatta su ordine del GALIFFI, anche
questa volta asseritamente ignaro del contesto che faceva, invece,
riferimento alla contravvenzione dello SCIUTO alle disposizioni del
GALIFFI in ordine all’attività illecita – come pure la captazione del
28.10.2009 che documenta il proposito del GALIFFI di non estromettere
il FLORIDIA dal gruppo.
5.2.

Sicchè le deduzioni difensive che fanno leva sulla genericità delle
dichiarazioni del TROIA e quelle che attribuiscono ai due riscontri diversa
valenza costituiscono proposizioni in fatto inammissibili in questa sede.

5.3. Quanto al capo N1) ex art. 73 DPR n. 309/90 deve considerarsi
che, secondo costante insegnamento di legittimità, la ordinanza del
riesame si fonde con quella genetica costituendo un «unicum».
Cosicchè, è facendo riferimento alla ordinanza genetica e non dolendosi
la difesa di omessa risposta a specifiche doglianze, che si rinviene la
valutazione espressa, attraverso l’esame del dato captato cui il
FLORIDIA partecipa, circa l’attuale partecipazione del FLORIDIA
all’attività di spaccio ( v. pg. 131 della ordinanza genetica).
5.4.

Quanto alle esigenze cautelari deve richiamarsi l’inammissibilità
della generica censura secondo quanto detto sub 3.3.
6.

Il quarto motivo , relativo alla contestata aggravante mafiosa, è
inammissibilmente generico, non confrontandosi con la motivazione resa
dalla ordinanza in ordine alla finalità dell’associazione mafiosa facente
capo al LIGNANTI, precipuamente orientata ad estorsioni ad esercizi
commerciali, ed alle connotazioni proprie del delitto sub D) ,
promanante dalle direttive dello stesso LIGNANTI mentre per i capi N ed
N1 la ordinanza genetica ha avallato il metodo mafioso finalizzato al
monopolio del mercato degli stupefacenti idoneo a determinare nelle
vittime un invincibile stato di coartazione ed intimidazione psicologica (

5

individualizzanti l’episodio del 7.11.2009 relativo alla spedizione punitiva

a tal fine specificamente considerando gli stessi episodi sub H) ed H1) v. pg. 101, penultimo capoverso, della ordinanza genetica).
7.

Il quinto motivo è fondato. Pur avendo la ordinanza impugnata
premesso l’adesione all’ordinanza genetica, quindi allo specifico profilo
relativo ai capi H) ed H1), tuttavia l’esclusione in quella sede della
aggravante ex art. 7 I.n. 203/91 ( per la peculiare contestazione
agevolatrice) non avrebbe consentito l’emissione della massima misura
custodiale in ragione dei limiti edittali previsti per le rispettive fattispecie

8.

Pertanto l’ordinanza impugnata e quella genetica vanno annullate
senza rinvio limitatamente ai capi H) ed H1) ed all’annullamento
consegue la immediata liberazione del ricorrente limitatamente ai detti
capi.

9.

Nel resto il ricorso deve essere rigettato.

10.

Vanno disposti gli adempimenti di cancelleria di cui agli artt. 94 co.1
ter d.a. c.p.p. e 626 c.p.p..

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata nonché quella genetica
emessa dal G.I.P. del Tribunale di Catania in data 29.4.2013 con
riferimento ai capi di incolpazione sub H) ed H1) ed ordina l’immediata
liberazione di FLORIDIA Giuseppe in relazione a tali capi. Rigetta nel
resto il ricorso. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art.
94 co. 1 ter d.a. c.p.p. e 626 c.p.p..
Così deciso in Roma, 29.1.2014.

contestate.

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