Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9750 del 29/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 9750 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BATTAGLIA SALVATORE N. IL 07/11/1973
avverso l’ordinanza n. 902/2013 TRIB. LIBERTA’ di CATANIA, del
30/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
1e:4e/sentite le conclusioni del PG Dott. Pscar CEL 1,411-W-Ot o

Anit-~ I’ 5,tto.h.kmA;m4titih,- . .412 esnp

Uditi difensor Avv •.,

/

Data Udienza: 29/01/2014

Considerato in fatto e ritenuto in diritto

1. Con ordinanza del 30.5.2013 il Tribunale del riesame di Catania – a
seguito di ricorso nell’interesse di BATTAGLIA Salvatore avverso
l’ordinanza emessa il 29.4.2013 dal G.I.P. presso il Tribunale di Catania
applicativa della misura cautelare della custodia in carcere – ha

sussistenti gravi indizi di colpevolezza nei confronti del predetto
indagato in ordine al delitto di partecipazione all’associazione mafiosa a
carattere armato denominata clan LINGUANTI ( capo A) e detenzione e
porto illegale di armi (capo M).
2.

Avverso la ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore
dell’indagato deducendo con unico ed articolato motivo violazione ai
sensi dell’art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 192 n. 3 e
273 c.p.p. in ordine alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria
essendosi omesso di operare qualsiasi valutazione obiettiva del
contenuto della ordinanza genetica, meramente riproposta in alcune
parti, e sostenendo apoditticamente la credibilità e verosimiglianza delle
dichiarazioni del collaborante TROIA Sebastiano senza individuare,
altresì, alcun riscontro oggettivo esterno ad esse.

3.

Il ricorso è inammissibile per aspecificità.

4.

Invero, le doglianze difensive, deducendo un generico acritico
adattamento della ordinanza impugnata a quella genetica, non si
misurano con la motivazione resa dal Tribunale che – senza vizi logici e
giuridici –

ha premesso alla considerazione del contenuto delle

dichiarazioni del collaboratore il vaglio

di credibilità soggettiva e

attendibilità intrinseca del propalante sulla base della genesi della sua
collaborazione e del suo contenuto ( il TROIA, a distanza di una
settimana dall’omicidio di GIACONA Salvatore, si costituiva e si accusava
dello stesso raccontando dettagliatamente il contesto mafioso
nell’ambito del quale era maturato), individuando i riscontri estrinseci i
ordine alla esistenza del gruppo mafioso facente capo al LINGUANTI
(dichiarazioni del fratelli BOLOGNA, di CURCIO Giuseppe, oltre a
risultanze investigative ed intercettive provenienti da altra indagine).
Quanto alla specifiche accuse al ricorrente, dopo aver considerato che
sin dalle primissime dichiarazioni il TROIA aveva accusato BATTAGLIA
Salvatore di intraneità al clan di Cassibile, sono stati valorizzati quali
1

confermato detta ordinanza con la quale sono stati riconosciuti

riscontri esterni la partecipazione del ricorrente all’omicidio del GIACONA
( rispetto al quale è intervenuto giudicato cautelare) ed il protagonismo
dello stesso ricorrente nella gestione delle case da gioco ( emergente da
plurimi riscontri intercettivi e investigativi analiticamente evidenziati e
valutati).
5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo
determinate in euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

disp. att. c.p.p..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al paga~mento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in
favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli
adempimenti di cui all’art. 94 co. 1 ter disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, 29.1.2014.

6. Devono disporsi gli adempimenti di cancelleria di cui all’art. 94 co. 1 ter

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA