Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 975 del 03/12/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 975 Anno 2015
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: IANNELLI ENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
BRESCIA
nei confronti di:
VALLEFUOCO NUNZIO N. IL 03/02/1966
avverso la sentenza n. 301/2013 TRIBUNALE di CREMONA, del
25/10/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/12/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ENZO IANNELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv

Data Udienza: 03/12/2014

Il Procuratore generale di Brescia ricorre avverso la sentenza del tribunale
Monocratico di Cremona datata 25.10/8. 11.2013, che, in abbreviato, condannava
Vallefuoco Nunzio, unitamente a Tomyk Dina, per il delitto di ricettazione alla pena
di mesi quattro d reclusione ed euro 300,00 di multa, esponendo due ragioni di
doglianza: da un lato, inosservanza dell’art. 69 comma 3 c,p, per avere, previo
giudizio di equivalenza tra la circostanza della recidiva reiterata e infra quinquennale, considerato come pena —base quella prevista dall’art. 648 comma 2
c.p., dall’altro per aver ritenuto la sussistenza degli elementi di fatto deponenti per la
particolare tenuità del fatto di reato.
Il ricorso per cassazione è stato proposto, per essere impedito, ex art. 443 comma 3
c.p.p., al P.M. di proporre appello avverso le sentenza di condanna in abbreviato, ed è
ammissibile e fondato nella parte in cui segnala un chiaro errore di diritto: una volta
operato il giudizio di equivalenza tra la circostanza aggravante della recidiva
qualificata e l’attenuante del fatto di speciale tenuità, il giudice di merito ha
considerato, in violazione della norma penale, come pena base quella prevista per il
delitto di ricettazione attenuato ex art. 648 comma 2 c.p.
Deve ritenersi poi inammissibile il motivo di ricorso che svolge censure di merito in
ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi dell’attenuante del” fatto di speciale
tenuità”: sul punto i giudici di merito hanno valorizzato le modalità della condotta e
gli elementi tutti richiamati dall’art. 133 c.p.,offrendo quindi una motivazione
opinabile sì, ma non certo sul piano della legittimità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al tribunale monocratico di Cremona in
diversa composizione per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma il 3.12. 2014.

Letti gli atti, la sentenza impugnata, il ricorso;
Udita la relazione del cons. Enzo Jannelli;
Udite le conclusioni del S. Procuratore generale,Luigi Riello, per l’annullamento con
rinvio della sentenza.

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