Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9749 del 29/01/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 9749 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: CAPOZZI ANGELO

Data Udienza: 29/01/2014

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GENOVESE FRANCESCO N. IL 21/03/1967
avverso l’ordinanza n. 793/2013 TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO,
del 18/07/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
heit4e/sentite le conclusioni del PG Dott. 09ar cel.kheis-ou)

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Considerato in fatto e ritenuto in diritto

1. Con ordinanza del 18.7.2013 il Tribunale del riesame di Catanzaro – a
seguito di ricorso nell’interesse di GENOVESE Francesco avverso
l’ordinanza emessa il 28.6.2013 dal Tribunale di Castrovillari – ha
confermato detta ordinanza con la quale è stata ravvisata la gravità

all’art. 337 c.p. ed applicata la misura cautelare dell’obbligo di
presentazione alla p.g…
2.

Avverso la ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore
dell’imputato deducendo con unico ed articolato motivo vizio di
motivazione e violazione di legge in relazione ai gravi indizi, nella specie
insussistenti ed erroneamente ritenuti tali sulla base di una mera
elencazione descrittiva di elementi di fatto senza alcun vaglio critico da
parte dell’organo giurisdizionale. Quanto alla gravità indiziaria le
dichiarazioni del GENOVESE ed il certificato medico a suo carico
deporrebbero almeno per il dubbio. Quanto alle esigenze cautelari esse
sono state solo genericamente giustificate senza alcun riferimento
concreto e sulla base della gravità di un fatto, in realtà, insussistente.
Anche il criterio di scelta della misura cautelare è al di fuori dei
parametri fissati dall’art. 275 c.p.p. esulando da ogni concreta
considerazione.

3.

Il ricorso è inammissibile.

4.

La doglianza relativa alla gravità indiziaria è inammissibilmente proposta
svolgendo generiche considerazioni in fatto e prospettando alternative
valutative improponibili in questa sede, in presenza di una motivazione
che senza vizi logici e giuridici, ha ricostruito la condotta aggressiva
ascritta al GENOVESE – segnalando che lo stesso non lo ha negato nella
sua materialità – intervenuto dopo un sinistro stradale occorso al figlio e
mentre questi aggrediva violentemente con calci e pugni il cittadino
rumeno con il quale si era verificato il sinistro: il GENOVESE prima si
esibiva con insulti nei confronti dei cittadini rumeni coinvolti nel sinistro
e, successivamente, aggrediva violentemente con pugni e spinte l’app.
MINGRONE che, unitamente al Mar. De STASI, tentava di impedire la
prosecuzione della aggressione, finendo – e dopo essere stato bloccato di insultare violentemente le forze dell’ordine. La versione alternativa
fornita dall’imputato è stata considerata e, anche per quest’aspetto

indiziaria a carico del predetto imputato in relazione ai delitti di cui

senza vizi, ritenuta inattendibile non potendosi avallare la dedotta
ignoranza della qualità rivestita dai CC, in divisa.
5.

Quanto alle esigenze cautelari, analoga inammissibilità coglie le
doglianze mosse dalla difesa che non si misura con la motivazione resa
dal provvedimento impugnato. Il quale, senza vizi logici e giuridici, ha
desunto la sussistenza delle esigenze dalla gravità e pervicacia della
condotta tenuta dal GENOVESE commisurandola, secondo un congruo ed
incensurabile giudizio di adeguatezza, alla delineata consistenza delle

6.

Inammissibile è, infine, la chiesta «revoca» della convalida di arresto
in ordine alla quale l’adito Tribunale non è stato investito ( trattandosi,
peraltro, di provvedimento soltanto ricorribile per cassazione).

7. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo
determinare in euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma,29.1.2014.

esigenze ravvisate.

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