Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9748 del 29/01/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 9748 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RAGOSTA GIOVANNI N. IL 27/04/1963
avverso l’ordinanza n. 1941/2013 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
14/06/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
lotte/sentite le conclusioni del PG Dott. Qcar CELA 4-1-(6-040

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Data Udienza: 29/01/2014

Considerato in fatto e ritenuto in diritto

1. Con ordinanza del 28.2.2013 il G.I.P. del Tribunale di Napoli, a
seguito di istanza nell’interesse di RAGOSTA Giovanni, revocava la

reato di concorso esterno in associazione mafiosa e, in relazione ai delitti
di riciclaggio aggravato ex art. 7 I.n. 203/91 e violenza privata,
sostituiva gli arresti domiciliari con l’obbligo di dimora.

2. Con ordinanza del 14.6.2013 il Tribunale di Napoli – a seguito di
appello ex art. 310 c.p.p. proposto dal P.M. avverso la predetta
ordinanza del G.I.P – ripristinava per tutti i reati la misura degli arresti
domiciliari.

3. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa del
RAGOSTA deducendo:
3.1. violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt.
274 e 275 co. 3 c.p.p. con riferimento agli artt. 110-416bis c.p.
risultando il ragionamento del Tribunale erroneamente impostato con
riferimento ad una intraneità camorrista non contestata nella specie e
sviluppato senza alcun riferimento a fatti e circostanze sintomatiche
della persistenza della relazione con il gruppo di stampo mafioso.
3.2. violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt.
274 e 275 3 c.p.p. con riferimento alle ipotesi di cui all’art. 648 ter c.p. e
7 I.n. 203/91 nonché 610 co. 2 c.p. per analoga omissione di indicazioni
in ordine ad elementi concreti ed attuali giustificativi della intensità
dell’esigenza cautelare. Illogica sarebbe poi la prognosi cautelare in
relazione al peculiare episodio ex art. 610 c.p., legato a fatti del tutto
svincolati dalle vicende processuali.

4.11 ricorso è fondato.

5. Il Tribunale ha accolto il gravame dell’accusa, disponendo il ripristino
per tutte le ipotesi di reato contestate la misura autocustodiale,
considerando – quanto all’ipotesi di concorso esterno – la gravità dei fatti
i quali, secondo il Tribunale,- «rasentano» «profili di vera e propria L
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misura cautelare degli arresti domiciliari disposta nei suoi confronti per il

intraneità camorrista». In particolare, l’attività di reimpiego
sistematicamente svolta dai fratelli RAGOSTA – e dal ricorrente in
maniera marcata – avrebbe costituito il più saliente e qualificato
contributo offerto all’associazione dei FABBROCINO, consentendo alla
stessa di radicarsi con ancora maggior potere sul territorio. Di qui, in
relazione alle ipotesi di reimpiego, la valorizzazione del legame

essere dal RAGOSTA che hanno determinato un pressocchè stabile
collegamento al sodalizio criminoso con accentuate caratteristiche di
pericolosità che solo la misura autocus-todiale sarebbe in grado di
interrompere. Rispetto a siffatto giudizio, sono state ritenute inefficaci le
deduzioni difensive legate al consolidamento del sequestro dei beni
aziendali del RAGOSTA, in ragione della pluralità dei rapporti intrattenuti
per conto del clan e della esperienza acquisita dallo stesso RAGOSTA
idonea a consentire una riorganizzazione dei rapporti illeciti. A tal fine il
Tribunale ha considerato anche una verosimile disponibilità di liquidità
occulta all’estero conducente ad una maggiore concretezza del pericolo.
Infine, è stata apprezzata – ai fini della reiterazione della condotta
violenta – la sintomaticità dell’episodio ex art. 610 c.p..

6. Ritiene la Corte che la presunzione di sussistenza delle esigenze
cautelari opera anche nel caso in cui sia contestata la fattispecie di
concorso esterno in associazione di tipo mafioso, ma è superata se risulti
esclusa, secondo una valutazione prognostica, la possibilità del ripetersi
della situazione che ha dato luogo al contributo dell'”extraneus” alla vita
della consorteria, a differenza di quanto rileva con riferimento alla
partecipazione all’associazione mafiosa, giacché in tal caso, atteso
l’evidenziarsi di una situazione di “affectio societatis”, la presunzione è
vinta solo se siano acquisiti elementi tali da dimostrare in concreto un
consistente allontanamento del soggetto rispetto all’associazione

(Sez.

6, Sentenza n. 32412 del 27/06/2013 Rv. 255751 Imputato: Cosentino).

6. In questo caso, il Tribunale non si è limitato a verificare l’inesistenza
di elementi idonei a vincere la presunzione, ma ha replicato alle
deduzioni difensive nella valutazione delle esigenze cautelari che ha
finito per parificare il RAGOSTA ad un partecipe dell’associazione
mafiosa, ricercando, in sostanza, i segni di una sua dissociazione.

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protrattosi nel tempo e la qualità dell’attività di reimpiego posta in

7.Invece, diversa è la valutazione che deve essere compiuta nell’ambito
operativo della presunzione di cui al citato art. 275 comma 3 c.p.p. in
riferimento alla posizione del concorrente esterno nel reato associativo,
nel senso che gli elementi che si richiedono per superare la presunzione
iuris tantum

non possono coincidere con quelli del partecipe. In

quest’ultimo caso vi è un affectio societatis da rescindere, che non

per il quale la dissociazione non può essere considerata un elemento in
grado di superare la presunzione stessa. Infatti, quale che sia il tipo di
relazione che lega il concorrente esterno al sodalizio, sia esso una
relazione che si manifesta con condotte occasionali ovvero con contributi
sintomatici di una più stretta vicinanza al gruppo, deve comunque
riconoscersi che l’indagato resta estraneo all’organizzazione, per cui
diversi devono essere gli elementi idonei a superare la presunzione di
pericolosità. In particolare, si tratterà di elementi diretti a sostenere
l’impossibilità o l’elevata improbabilità che il concorrente esterno possa
ancora fornire un contributo alla cosca, ovvero volti ad evidenziare il
venir meno degli interessi comuni con l’associazione o, ancora, la perdita
di quegli strumenti che assicuravano di poter contribuire alla
sopravvivenza del gruppo criminale.

8. Manca nella analisi del provvedimento impugnato un accenno a fatti e
circostanze che dimostrino una tale capacità ovvero un interesse del dan
di riferimento a rivolgersi ancora all’indagato, anche dopo il
consolidamento del sequestro dei beni aziendali e, soprattutto, manca il
riferimento ad episodi da cui desumere che anche successivamente ai
fatti contestati, piuttosto risalenti nel tempo ( gli ultimi considerati fanno
capo al 2004) , il RAGOSTA abbia continuato a mantenere relazioni con
l’organizzazione criminosa. Il Tribunale non ha indicato “fatti”, ma ha
svolto una valutazione astratta ed assolutamente ipotetica sulla base
della pluralità dei rapporti intrattenuti e della stessa esperienza
imprenditoriale maturata dall’indagato, valutazione che deve essere
riempita di contenuti concreti rivolti all’attualità e non riferiti solo al
passato.

9. Tanto vale anche per quanto riguarda le esigenze cautelari connesse
agli altri reati. Il Tribunale – richiamando l’intervenuta sentenza n. 57
del 2013 della Corte costituzionale che, invece, ha riguardato la

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caratterizza il rapporto che lega il semplice concorrente all’associazione,

illegittimità della presunzione assoluta di adeguatezza della misura
custodiale inframuraria, di cui non si discute nella specie – ha ripercorso
l’analogo ragionamento svolto in relazione all’ipotesi di concorso
esterno, parametrando la valutazione ad un giudizio di intraneità non
contestata e ricorrendo a elementi risalenti a dieci e più anni orsono,
astratte possibilità e pure illazioni. La stessa affermazione, funzionale a

sottratti al sequestro ed in ordine alla ipotetica liquidità estera occulta
costituisce una vera e propria illazione sganciata com’è da qualsiasi
riscontro. Anche il richiamo alla prognosi di reiterazione relativo alla
contestazione ex art. 610 c.p., sulla pacifica divergenza del fatto dal più
ampio contesto, soffre di una patente illogicità di motivazione.

10. La completa inidoneità delle giustificazioni addotte a sostegno
dell’adozione della misura custodiale, comporta l’annullamento senza
rinvio della ordinanza impugnata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.

Così deciso in Roma, 29.1.2014.

dare quella necessaria concretezza al pericolo collegandolo a beni

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