Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9747 del 29/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 9747 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ROMEO SERGIO N. IL 18/06/1964
avverso il decreto n. 4/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
06/03/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
letteAseetite le conclusioni del PG Dott. ko tair to kt i ELLo

4‘).

cl»Ak.

9

Uditi difensor Avv.;

rìjo ta itire,4-so

Data Udienza: 29/01/2014

Considerato in fatto e ritenuto in diritto

1. Con decreto del 6.3.2013 la Corte di appello di Torino – a seguito di
ricorso proposto, tra gli altri, da ROMEO Sergio avverso il decreto
emesso nei suoi confronti in data 1.2.2012 dal Tribunale di Alessandria –

del ROMEO la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di ps per
la durata di anni tre, con obbligo di soggiorno nel rispettivo comune di
residenza.

2. Avverso il decreto propone personalmente ricorso per cassazione lo
stesso ROMEO deducendo con unico ed articolato motivo violazione di
legge sotto il profilo dell’inosservanza e/o erronea applicazione dell’art. 4
co. 1 lett.a) d.legvo n. 159/2011 in relazione all’art. 416bis c.p. e 10 co.
3 d.leg.vo n. 159/2011. Riprodotti i motivi di ricorso innanzi alla Corte di
appello nell’ambito dei quali si declinava la carenza di un quadro
indiziario di appartenenza del ROMEO Sergio alla associazione per
delinquere denominata indrangheta,i1 ricorrente rimarca l’assoluzione
dello stesso ROMEO dall’imputazione di cui all’art. 416bis c.p. perché il
fatto non sussiste censurando l’illegittima valutazione di sussistenza di
indizi di appartenenza ad una associazione giudicata insussistente.

3. Il P.G. ha chiesto il rigetto del ricorso siccome infondato osservando
che la soglia di applicazione delle misure di prevenzione si attesta ad
una fase in cui non vi sono elementi che integrano fattispecie costituenti
reato, ma emergono ugualmente condotte che denotano pericolosità
sociale, nella specie ravvisati nella creazione in basso Piemonte di un
sodalizio avente gli stessi connotati e le medesime finalità delle
associazioni ‘ndranghetistiche della Calabria, sodalizio al quale il ROMEO
certamente faceva parte, risultando affiliato al «locale».

4. Il ricorso è infondato.

5.

Va, innanzitutto, premesso che il sindacato di legittimità sui

provvedimenti in materia di prevenzione è limitato alla violazione di
legge e non si estende al controllo dell’iter giustificativo della decisione,
a meno che questo sia del tutto assente, nel qual caso ricorre comunque
1

ha confermato detto decreto con il quale veniva applicata nei confronti

la violazione di legge (ASN 200735044-RV 237277). Tale scelta
legislativa è stata ritenuta dal competente giudice conforme a
Costituzione (cfr. corte cost. sent. n. 321 del 2004).

6. Nella specie, il ricorso si limita – innanzitutto – a riproporre una
lettura alternativa degli elementi di fatto considerati ai fini del decidere

non danno luogo a censure che possano trovare ingresso nell’ambito
della verifica circa la sussistenza della violazione di legge.
6.1. Deve essere, inoltre, rilevato l’indubbio carattere generico del
ricorso, che quindi difetta di requisiti di specificità prescritti dall’art. 581,
lett. e), in relazione all’art. 591 cod. proc. pen., lett. c). In particolare, le
censure prospettate non si riferiscono al ragionamento della corte
d’appello ed anzi prescindono totalmente dal contenuto della stessa.
Il ricorrente non articola alcuna specifica critica al provvedimento
impugnato in punto di partecipazione del ricorrente al gruppo
‘ndranghetistico, ma si limita semplicemente a dissentire dalle
conclusioni raggiunte riproponendo questioni in fatto sul compendio
probatorio già sottoposte al giudice gravato.
6.2.. Le considerazioni che precedono travolgono, quindi, il contenuto
del ricorso volto a riproporre le doglianze di appello.

7.Solamente la censura relativa ai rapporti fra la sentenza di assoluzione
e la misura di prevenzione merita autonoma considerazione.
7.1. Tuttavia anche questa doglianza è infondata.
7.2. In proposito va richiamato e ribadito il costante insegnamento di
questa Corte secondo cui la pronuncia assolutoria e irrevocabile non
comporta l’automatica esclusione della pericolosità sociale, quando la
valutazione di tale requisito sia effettuata dal giudice della prevenzione
in base ad elementi distinti, ancorché desumibili dai medesimi fatti
storici venuti in rilievo nella sentenza (Cass. 8 maggio 2000, n. 2542;
Cass. 17 gennaio 2006, n. 9505).
7.3. In particolare, in tema di misure di prevenzione il giudice non deve
raggiungere la prova dell’appartenenza ad una associazione mafiosa, ma
raccogliere un contesto indiziario univoco sufficientemente indicativo
della pericolosità del soggetto (Sez. 6, Sentenza n. 2148 del 27/05/1997
Rv. 208310 Imputato: Di Giovanni G.). Ed ai fini dell’applicazione delle
misure di prevenzione, devono intendersi quali soggetti indiziati di

2

e, pertanto, contiene doglianze attinenti al merito della decisione, che

appartenenza ad associazioni di tipo mafioso coloro nei confronti dei
quali risultino acquisiti elementi di sicuro valore sintomatico tali da
rendere ragionevolmente fondata la probabilità che costoro siano
effettivamente aderenti a un’organizzazione criminosa appartenente al
genere indicato nella norma (art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575,
nel testo sostituito dall’art. 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646). A

sul tipo di condotta che possa apparire sintomatica del collegamento con
fenomeni mafiosi e sul modo di estrinsecazione della personalità del
soggetto. Gli indici rivelatori di un contesto indiziario di tale tipo sono il
tenore di vita, la frequentazione con pregiudicati e mafiosi, i precedenti
penali e le altre concrete manifestazioni comportamentali contrastanti
con la sicurezza pubblica (Sez. 6, Sentenza n. 950 del 22/03/1999 Rv.
214504 Imputato: Riela L e altri.)
7.4. Cosicchè, è illegittimo il decreto con cui il giudice di appello
confermi la misura della sorveglianza speciale nei confronti del preposto
– assolto dal delitto di cui all’art. 416 bis cod. pen. – omettendo di
indicare le concrete circostanze di fatto, non smentite dalla suddetta
sentenza di assoluzione, costituenti indizi a suo carico, considerato che,
ferma l’autonomia tra il giudizio di cognizione e quello di prevenzione, la
valutazione di appartenenza ad una associazione mafiosa, ai fini
dell’applicazione di una misura di prevenzione, non può fondarsi su mere
ipotesi ma deve essere ancorata a specifici elementi sintomatici di tale
appartenenza al sodalizio criminale qualificato, con la conseguenza che
in assenza di essi la motivazione è mancante o meramente apparente e
integra gli estremi della violazione di legge di cui all’art. 125 cod. proc.
pen. (Sez. 5, Sentenza n. 40731 del 11/07/2006 Rv. 235758 Imputato:
Magrone e altro).

8. Ritiene la Corte che gli indizi – con la identica formulazione dell’art. 1
legge 575/1965 ed ora dell’art. 4 co. 1 lett. a) D.L.vo 159/2011 – sono
riferibili non solo all’appartenenza del soggetto, ma anche alla stessa
esistenza di un’associazione di stampo mafioso.
8.1. Laddove occorre considerare che il concetto di “appartenenza”
richiesto ai fini dell’applicazione della misura di prevenzione non coincide
con quello di “partecipazione” occorrente al fini della commissione del
reato. Quest’ultima richiede una presenza attiva nel sodalizio criminoso,
laddove la nozione più generica di “appartenenza” è comprensiva di ogni

3

tale scopo vanno valorizzati i presupposti soggettivi, ponendosi l’accento

comportamento che, pur non integrando gli estremi del reato di
associazione di tipo mafioso, sia funzionale agli interessi dei poteri
criminali e costituisca una sorta di terreno favorevole permeato di
cultura mafiosa (v. Sez. 2, Sentenza n.

19943 del 21/02/2012 Rv.

252841 Imputato: Stefano). L’appartenenza, insomma, si risolve in una
situazione di contiguità all’associazione stessa che, pur senza integrare il

direttivo o meno) del sodalizio mafioso, risulti funzionale agli interessi
della struttura criminale e, nel contempo, denoti la pericolosità sociale
specifica, che legittima il trattamento prevenzionale (ASN 200607616RV 234745) ( Sez. 5, Sentenza n. 14286 del 22/01/2013 Rv. 255377
Imputato:

Negro e altri.). Tanto che costituisce orientamento

incontrastato quello secondo il quale, nell’area dei soggetti indiziati di
appartenere a tali associazioni,vanno ricompresi anche coloro i quali
vanno definiti “concorrenti esterni”, inteso il concetto di “appartenenza”,
in senso lato ben diverso da quello di partecipazione all’associazione,
come inserimento all’interno della struttura associativa delinquenziale
(Sez. 2, Sentenza n.

1023 del 16/12/2005 Rv. 233169

Imputato:

Canino).

9. Questa differenza si ripercuote sul piano probatorio, graduando di
minore intensità e specificità il quadro sufficiente per giustificare
l’applicazione di una misura di prevenzione personale.
La ricordata sentenza 40731 del 2006 ammette che possano esservi
“concrete circostanze di fatto” non contrastanti, nello specifico, con il
«dictum» del giudice della cognizione, che consentano dì affermare
“l’appartenenza” (appunto: non la “partecipazione”) del soggetto alla
cerchia mafiosa. Invero, va, in concreto, valutata la situazione accertata
e va anche, sempre in concreto, valutato il valore sintomatico dei fatti
posti a base della ipotesi associativa (anche se essa poi, come nel caso
di specie, essa è stata ritenuta insussistente).

10. Nella specie il giudice di merito si è attenuto ai principi di diritto
testè illustrati, formulando un giudizio sulla pericolosità sociale del
prevenuto indipendente dall’esito del giudizio reso dal G.U.P. di Torino
nei suoi confronti per il reato di cui all’art. 416 bis cod. pen. secondo il
quale tale ipotesi non poteva ritenersi sussistente in ragione dell’assenza
di radicamento ( o di prova di esso) del gruppo rispetto alla popolazione
4

fatto- reato tipico del soggetto che organicamente è partecipe (con ruolo

quale entità capace di sfruttare la forza intimidatrice, creando
assoggettamento ed omertà.
La Corte territoriale, è correttamente pervenuta all’autonomo giudizio di
pericolosità, senza contraddire l’accertamento reso in prima sede
penale, indicando puntualmente gli elementi sintomatici della affiliazione
del ROMEO alla nuova «locale» piemontese promossa da

le connotazioni strutturali, gerarchiche e territoriali nonché le finalità
proprie dei gruppi ‘ndranghetistici calabri, considerando l’indiscussa e
notoria valenza criminale di siffatte associazioni.

11. Al rigetto del ricorso, consegue la condanna della parte privata che
lo ha proposto al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Cos’ deciso in Roma, 29.1.2014.

‘ndranghetisti residenti nella zona di Asti e che ripeteva pacificamente

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA