Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9745 del 28/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 9745 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: DE AMICIS GAETANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GUCCIARDO GERLANDO GIUSEPPE N. IL 15/03/1963
avverso il decreto n. 50/2013 CORTE APPELLO di PALERMO, del
15/02/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
lette/seatite le conclusioni del PG Dott. go
Gep 4 Pr
pf,e,2)1A-o
“A4 JCZA 4 ‘44^

.e

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 28/01/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto n. 50/2013 del 15 febbraio 2013 la Corte d’appello di Palermo, accogliendo
parzialmente l’appello proposto dal Procuratore della Repubblica di Palermo contro il decreto emesso
dal Tribunale di Agrigento 11 30 aprile -16 maggio 2012, ha applicato a Gucciardo Gerlando Giuseppe la
misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel

decreto e revocando la propria ordinanza del 4-8 giugno 2012 con cui era stata ordinata la sospensione
degli effetti della revoca del sequestro disposto dal Tribunale di Agrigento con decreto del 27 aprile
2011.

2. Avverso il decreto n. 50/2013 della Corte d’appello di Palermo ha personalmente proposto
ricorso per cassazione il Gucciardo, deducendo il vizio di erronea applicazione della legge penale per
avere la Corte di merito fatto riferimento, nell’applicare la misura di prevenzione, a rapporti intrattenuti
con esponenti mafiosi da un coimputato del Gucciardo in una vicenda relativa ad un tentativo di
estorsione (ossia, da Bruno Calogero), ritenendo che gli stessi incidano negativamente sulla posizione
dello stesso Gucciardo (che, peraltro, si trova recluso per espiazione di pena definitiva e non perché
raggiunto da ordinanza applicativa di misura custodiale).
La mancanza di contiguità del Gucciardo con associazioni mafiose, del resto, ha già trovato
conferma in una sentenza della stessa Corte d’appello, che in un procedimento a suo carico per il reato
di cui agli artt. 629, comma 2 e 628, comma 3, n. 3, c.p., ha escluso l’aggravante, riconoscendo che egli
non faceva parte dell’associazione mafiosa.
Nel rigettare la richiesta della misura di prevenzione, il Tribunale di Agrigento aveva correttamente
escluso ogni rilevanza al profilo della contiguità tra il Calogero e Gerlandino Messina, esponente di
vertice di “cosa nostra”, trattandosi di un contatto mediato. Le dichiarazioni rese dal teste Gangi
Stefano, capo cantiere della ditta dell’ing. Frisella, escludono peraltro qualsiasi condotta violenta o
prevaricattice da parte del Gucciardo. Lo stesso decreto impugnato, infine, ha respinto la richiesta di
misura patrimoniale per mancanza del requisito della sproporzione tra i beni posseduti e i redditi da
lavoro. Non sussistono, in definitiva, elementi tali da ritenere sussistenti concrete manifestazioni di una
personalità pericolosa per la sicurezza pubblica.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso, in quanto articolato su profili di doglianza diversi da quelli consentiti dalla legge, e
comunque manifestamente infondati, è inammissibile.
1

comune di residenza o di stabile dimora, per la durata di anni due, confermando nel resto l’impugnato

Il sindacato di legittimità sui provvedimenti in materia di prevenzione, in coerenza con la natura e
la funzione del relativo procedimento, è limitato, infatti, alla violazione di legge (art. 4, comma 11, della
1. n. 1423/1956) e non si estende al controllo dell’iter giustificativo della decisione, a meno che questo
sia del tutto mancante, ipotesi in cui sussisterebbe comunque il vizio di violazione di legge (Sez. 6, n.
35044 del 08/03/2007, dep. 18/09/2007, Rv. 237277; Sez. 5, n. 19598 del 08/04/2010, dep.
24/05/2010, Rv. 247514).

applicazione di legge, tende in sostanza a confutare, nell’illustrazione delle doglianze, la motivazione del
provvedimento impugnato, nella chiara prospettiva di accreditare una diversa interpretazione delle
circostanze di fatto emerse e di togliere così valenza agli elementi posti alla base del giudizio di
pericolosità sociale formulato e della misura di prevenzione nei suoi confronti adottata.
Il decreto impugnato, di contro, è sorretto da un apparato argomentativo del tutto congruo e
logicamente correlato alle risultanze in atti, le quali sono state valutate tenendo conto dei rilievi difensivi
— nel caso di specie motivatamente disattesi — e nel pieno rispetto di un quadro di principii esattamente
interpretati ed applicati, sicché non può sotto alcun profilo parlarsi di motivazione mancante o
apparente. L’impugnato provvedimento, infatti, non solo ha posto in rilievo, integralmente
condividendoli, i dati emergenti dalla motivazione della pronuncia di condanna definitiva per il reato di
tentata estorsione aggravata ex art. 7 del D.L. n. 152/1991, per il fatto di avere agito, nella correlativa
vicenda storico-fattuale, avvalendosi di metodi di tipo mafioso, ma ha altresì osservato, in merito ai
rapporti di Bruno Calogero, correo del Gucciardo, con esponenti dell’organizzazione mafiosa operante
sul territorio, che la specifica condotta delittuosa da quest’ultimo posta in essere nella vicenda ivi
esaminata risultava inserita in un tessuto di relazioni intrattenute con ambienti legati alla criminalità
organizzata e, di conseguenza, sintomatica, in assenza di segnali positivi di discontinuità, di rapporti
contigui con ambienti mafiosi locali e di una situazione ancor attuale di pericolosità sociale del
proposto.
È infine il caso di sottolineare che la limitazione del ricorso alla sola “violazione di legge” è stata
riconosciuta dalla Corte Costituzionale non irragionevole (sent. n. 321/2004), data la peculiarità del
procedimento di prevenzione sia sul piano processuale che su quello sostanziale.

4. Il ricorso è dunque inammissibile ed il ricorrente, a norma dell’art. 616 c.p.p., va condannato al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma, che si ritiene equo
determinare, in ragione delle questioni dedotte, nella misura di euro 1.000,00, in favore della Cassa delle
ammende.

P.Q.M.

2

Nel caso di specie il ricorrente, pur denunciando formalmente la violazione e l’erronea

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, lì, 28 gennaio 2014

Il Consigliere estensore

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA