Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9745 del 16/02/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9745 Anno 2016
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: ARIOLLI GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SQUITIERI MARIA GRAZIA N. IL 11/08/1980

avverso la sentenza n. 974/2011 CORTE APPELLO di SALERNO del 02/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ARIOLLI GIOVANNI;

Data Udienza: 16/02/2016

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Propone ricorso per cassazione l’imputata, deducendo i seguenti motivi:
– il motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con
riferimento alla ritenuta responsabilita’, è inammissibile, in quanto attiene a censure di fatto.
Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte nel giudizio di legittimità rimane
comunque esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre
a quella effettuata dal giudice di merito. Sez. 2, Sentenza n. 31978 del 14/06/2006 Ud. (dep.
27/09/2006) Rv. 234910. La novella dell’art. 606 comma primo lett. e) cod. proc. pen. ad opera
dell’art. 8 L. n. 46 del 2006, che per la deduzione dei vizi della motivazione consente il riferimento
ad atti del processo specificamente indicati, non ha mutato la natura del sindacato di legittimità,
che non può mai risolversi nella rivisitazione dell’iter ricostruttivo del fatto e che, invece, deve
limitarsi alla mera constatazione dell’eventuale travisamento della prova, che consiste
nell’utilizzazione di una prova inesistente o nell’utilizzazione di un risultato di prova
incontrovertibilmente diverso, nella sua oggettività, da quello effettivo. Sez. 6, Sentenza n. 33435
del 04/05/2006 Ud. (dep. 05/10/2006 ) Rv. 234364.
Parimenti inammissibile è il motivo di ricorso con cui si deduce l’intervenuta prescrizione, in quanto
la Corte territoriale ha espressamente evidenziato che il termine era stato sospeso ai sensi della
legge 125/2008 e che su tale punto il ricorrente nulla deduce.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro mille a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro mille alla cassa delle ammende.

16/02/2016

Il/La CORTE APPELLO di SALERNO, con sentenza in data 02/05/2014, confermava la condanna alla
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE, in data 21/10/2010,
nei confronti di SQUITIERI MARIA GRAZIA in relazione al reato di cui agli artt. 56, 640 CP

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