Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9743 del 14/01/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 9743 Anno 2014
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

GEMERAI-e
SENTENZA

031.1/13

sul ricorso proposto da:
LICCIARDELLO PIETRO n. 24/5/1969
avverso l’ordinanza n. 640/2013 del 22/4/2013 del TRIBUNALE DEL
RIESAME DI CATANIA
visti gli atti, l’ordinanza ed il ricorso
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GABRIELE MAZZOTTA che ha
concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale del Riesame di Catania con ordinanza del 22 aprile- 2 luglio
2013 confermava l’ordinanza di custodia in carcere emessa dal giudice per le
indagini preliminari del medesimo Tribunale il 22 marzo 2013 nei confronti di
Licciardello Pietro.
L’ordinanza di custodia era stata emessa nei confronti di numerose persone
indagate per i reati di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e singole
violazioni di cui all’articolo 73 d.p.r. 309/90, reati commessi in Catania tra
l’ottobre 2006 ed il febbraio 2007, aggravati ai sensi dell’art. 7 legge 203/91.
L’ipotesi di accusa era che tale associazione operasse nella zona di Corso
Indipendenza di Catania ed il relativo materiale probatorio era rappresentato
da:
– Le videoriprese dell’area in cui il gruppo criminale operava, eseguite tra
l’ottobre 2006 ed il febbraio 2007, che dimostravano lo svolgimento di attività di
spaccio di droga con evidenti caratteristiche di metodo ed organizzazione; nel
corso delle videoriprese veniva individuato più volte il ricorrente.
– Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia:

Data Udienza: 14/01/2014

o Musumeci Michele che riferiva delle modalità della fornitura di droga da
parte del gruppo criminale mafioso “Cursoti Milanesi”; droga che, poi, Ruscica
Giuseppe e Licciardello Piero vendevano nell’area ove loro gestivano lo spaccio,
pagando, oltre al prezzo della droga, una ulteriore percentuale destinata al
sostentamento in carcere dei detenuti del gruppo mafioso.
o Russo Franco che riferiva della gestione da parte di Ruscica e Licciardello
sino al febbraio 2012.
o D’Aquino Gaetano, che indicava il ricorrente quale gestore della “piazza di

Questi elementi valevano a dimostrare il reato associativo e la finalizzazione
della attività a finanziare il gruppo criminale mafioso ” Cursoti Milanesi” di
Catania
Avverso tale ordinanza propone ricorso il difensore di Licciardello.
Con primo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione
quanto alla ritenuta gravità indiziaria per il reato associativo
Anzitutto rileva che si è travisato il contenuto delle dichiarazioni dei
collaboratore di giustizia Musumeci avendo questi parlato della creazione di una
“piazza di spaccio” come attività distinta dalla vendita della droga nei pressi del
bar Magri. Poi (ma il ricorso fa maggiormente riferimento alle attività di altro
indagato, Piterà Rosario) osserva la assenza di elementi dimostrativi
dell’adesione del ricorrente alla associazione criminale, non essendo sufficienti le
dichiarazioni, estremamente generiche, dei collaboratori di giustizia.
Con secondo motivo deduce la violazione di legge in relazione all’art. 7 legge
203/91.
Con terzo motivo deduce la violazione legge ed il vizio di motivazione
quanto alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, ritenendo la
motivazione stereotipata e la assenza di elementi significativi a fronte, peraltro,
del tempo decorso dei fatti.
Il ricorso è inammissibile.
I motivi sono, difatti, manifestamente infondati in quanto il ricorso basa le
proprie argomentazioni su di una ingiustificata considerazione parziale e
frammentaria del materiale probatorio; peraltro tali stesse argomentazioni
tendono, comunque, ad ottenere una inammissibile rivalutazione del materiale
indiziario.
Quanto al primo motivo, va considerato che, come emerge dalla sintesi
dell’ordinanza impugnata fatta sopra, non vi è stata una valutazione esclusiva
delle dichiarazioni di Musumeci, ma le stesse sono state valutate congiuntamente
all’altro materiale probatorio; i relativi riscontri sono utili anche alla
dimostrazione del carattere di attività organizzata della attività di spaccio in
2

spaccio” insieme a Ruscica Giuseppe.

esame come hanno dimostrato le riprese video del “punto vendita” ed il ruolo
svolto in tale contesto dal ricorrente; la stessa osservazione delle condotte,
nell’apprezzamento da parte dei giudici di merito, dimostra come si trattasse di
attività reiterata e coordinata tra più soggetti. Rispetto a tali complessivi
elementi i motivi del ricorso sono estremamente generici, anche perché fanno in
parte riferimento alla posizione di un diverso indagato.
Quanto ai caratteri “mafiosi” dell’organizzazione e dell’attività, le valutazioni
effettuate dal Tribunale sono complete e logiche; rispetto a tale profilo della

Anche in ordine al terzo motivo, che affronta il tema delle esigenze
cautelari, il ricorso si limita ad una solo generica contestazione rispetto alla
analitica valutazione effettuata dal Tribunale del Riesame; anche in questo caso i
riferimenti specifici alle vicende processuali sono fatti alla posizione di un diverso
indagato.
Considerate le ragioni della inammissibilità, risulta adeguata la misura della
sanzione pecuniaria determinata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende. Manda alla cancelleria per gli avvisi ai sensi dell’art. 94 comma 1-ter
cod. proc., pen.
Roma così deciso il 14 gennaio 2014
Il Co ig ere estensore

il Presidente

motivazione il secondo motivo è limitato a generiche doglianze.

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