Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9742 del 14/01/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 9742 Anno 2014
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SALERNO
Nei confronti di
MADONNA NICOLA n. 1/6/1962
avverso l’ordinanza n. 355/2013 del 27/5/2013 del TRIBUNALE DEL
RIESAME di SALERNO
visti gli atti, l’ordinanza ed il ricorso
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GABRIELE MAZZOTTA che ha
concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale del Riesame di Salerno con ordinanza del 27 maggio 2013, in
parziale riforma della ordinanza di custodia in carcere emessa il 29 aprile 2013
dal gip del medesimo Tribunale a carico di Madonna Nicola per due reati di
abuso di ufficio, un reato di cui all’art. 12 quinquies I. 356/92, un reato di frode
fiscale e due reati di corruzione, escludeva la sussistenza della aggravante di cui
all’art. 7 I. 203/91 e, in conseguenza, annullava la misura per i reati di frode
fiscale ed abuso di ufficio e la confermava per gli altri tre reati sostituendo la
misura in atto con quella degli arresti domiciliari.
I fatti contestati si collocano in un procedimento avente ad oggetto le
attività illecite attribuite a Madonna Nicola, imprenditore edile ritenuto in rapporti
con il gruppo camorristico dei “casalesi”.

Data Udienza: 14/01/2014

Quanto al reato di cui art. 12 quinquies della I. 356/92, nell’ordinanza si
rileva che Madonna era titolare di fatto della impresa “Guida impianti”,
formalmente intestata a Guida Attilio, e con tale società era subentrato alla
Emini Spa nel contratto di appalto dell’11/12/2006 con il Comune di Battipaglia
per lavori edili. Madonna operava con tale interposizione in quanto non avrebbe
potuto acquisire l’appalto operando direttamente con la propria società poichè il
prefetto di Salerno avrebbe sicuramente emesso una misura interdittiva
antimafia in ragione delle sue parentele con persone collegate alla criminalità

fatti di camorra. Tale ragione della interposizione era nota anche al Guida.
Quanto ai reati di corruzione, il Tribunale riteneva che una intercettazione di
una conversazione tra Guida e Madonna dimostrasse che costoro avevano
corrisposto una somma di denaro ad un dirigente del comune di Battipaglia,
Argento, per ottenere il rilascio di certificati di regolare esecuzione dei lavori,
necessari al pagamento degli acconti per gli stati di avanzamento e, sempre in
base all’attività di intercettazione, riteneva dimostrato che Madonna avesse
corrisposto denaro anche ad un altro funzionario, Mainolfi.
Il Tribunale, però, escludeva la configurabilità della aggravante “mafiosa”
poiché: né Guida né Madonna risultavano affiliati alla banda camorristica dei
Casalesi; non risultava che avessero utilizzato risorse finanziarie provenienti dal
gruppo criminale; non risultavano, comunque, altri flussi finanziari in loro favore
per lo svolgimento della attività imprenditoriale; né, infine, risultava che
avessero riversato quote dei propri utili in favore dello stesso gruppo.
Con riferimento alle prove specifiche che, secondo gli inquirenti,
dimostravano il collegamento criminale, il Tribunale riteneva che la telefonata del
23 aprile 2010 tra Madonna ed il cugino Vargas Michelangelo, fratello del
camorrista Vargas Pasquale Giovanni, fosse irrilevante in quanto il discorso tra i
due verteva solo su lavori edilizi privati; inoltre, il collaboratore di giustizia
Piccolo Raffaele, le cui dichiarazioni venivano ritenute significative al fine della
“mafiosità” dell’attività imprenditoriale, in realtà non aveva mai nominato
Madonna Nicola bensì, e solo genericamente, i nipoti imprenditori di Madonna
Carlo; di specifico, aveva solo riferito di riconoscere in fotografia Guida Attilio
che, talvolta, aveva visto in compagnia di Schiavone Vincenzo prima del 2004.
Il pubblico ministero propone ricorso in relazione alla esclusione della
aggravante di cui all’art. 7 I. 203 .91 ed alla conseguente riforma parziale
dell’ordinanza di custodia in ordine ai capi A), A quinquies), B) e C) sopra
indicati, con la sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti
domiciliari.

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organizzata e per i suoi legami societari con dei soggetti coinvolti in indagini per

Deduce la “contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per
omessa valutazione e travisamento di prove decisive con conseguente
travisamento anche del fatto”.

Secondo il pubblico ministero, il Tribunale aveva

omesso la valutazione – o comunque travisato – le dichiarazioni del collaboratore
di giustizia Piccolo Raffaele, trascritte nel ricorso per la parte di interesse.
Erroneamente il Tribunale ha affermato che Piccolo non abbia fatto riferimento al
Madonna avendo invece parlato dei nipoti di Madonna Carlo tra i quali c’è il
Madonna Nicola.

contenuto di alcune intercettazioni telefoniche ed ambientali; tra queste, in
particolare, la telefonata 1476 del 22/4/2010 in cui Madonna Nicola propone a
Vargas Michelangelo di svolgere lavori a nome della propria ditta, ma del
contenuto di questa conversazione il Tribunale non ha tenuto conto.
Il ricorso, per il resto, riporta con ampia esposizione gli elementi probatori
che dimostrano l’aggravante in questione, sostenendo che non siano stati
valutati dal Tribunale.
Il ricorso è inammissibile perché formula motivi generici e, comunque, è
sostanzialmente volto ad ottenere un nuovo esame nel merito da parte di questa
Corte di legittimità, in tal modo chiedendo l’esercizio di poteri che sono preclusi
in questa sede.
La stessa formulazione dei motivi è generica per “perplessità” laddove si
sostengono, in riferimento agli stessi elementi di prova, le ben opposte ipotesi di
omessa valutazione di tali elementi oppure di travisamento degli stessi,
dimostrando che in realtà si ricercano singoli errori non per valutarne l’impatto
sulla complessiva logicità e sufficienza della motivazione ma al diverso fine di
giustificare comunque una rilettura complessiva del materiale indiziario in senso
conforme alla valutazione data nell’originario provvedimento del gip.
Ciò risulta palese dalla scarsa rilevanza dei presunti errori del Tribunale: che
il collaboratore di giustizia Piccolo abbia fatto un generico riferimento al
ricorrente, facendo il suo nome indirettamente laddove parlava del gruppo di
congiunti del Madonna Carlo che esercitano attività imprenditoriale nell’edilizia,
può indubbiamente dimostrare l’errore del Tribunale che aveva invece escluso
che Piccolo avesse fatto un qualsiasi riferimento al ricorrente, ma certamente
non fa venire meno il carattere assai generico della dichiarazione. Ed è questa
genericità che fonda la valutazione fatta dal Tribunale nell’ambito della propria
complessiva motivazione di scarso apporto probatorio di quanto riferito dal citato
collaboratore; del resto, rispetto a tale motivata valutazione di scarso rilievo,
l’ufficio ricorrente non ha sviluppato argomentazioni contrarie né con riferimento
al singolo indizio né collocandolo nell’ambito del complessivo quadro indiziario.
3

Il Tribunale avrebbe anche omesso la valutazione o comunque travisato il

Quanto alla valutazione del contenuto della conversazione sopra citata, il fatto
che il ricorrente segnalasse la possibilità per Vargas Michelangelo di svolgere
lavori edili con contratto apparentemente in capo alla propria impresa
certamente non smentisce la valutazione del Tribunale che rileva come si tratti di
possibili scelte per la gestione di lavori privati, senza che la diversa intestazione
assuma di per sé significato di dimostrazione dei fatti di accusa; difatti si
comprende dalla motivazione del Tribunale del Riesame, non smentita sul punto
nelle forme possibili in fase di legittimità, che altra era la ragione della

Tali singole circostanze, quindi, non intaccano la complessiva motivazione e,
soprattutto, non giustificano una piena nuova valutazione di merito come il
ricorrente chiede riproponendo la propria complessiva lettura del materiale
indiziario isolatamente dalla specifica critica al provvedimento impugnato .
P.Q.M.
Dichiar inammissibile il ricorso.
Roma sì deciso nella camera di consiglio del 14 gennaio 2014

interposizione, certamente non nel senso della “mafiosità”dell’appalto.

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