Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 974 del 16/12/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 974 Anno 2015
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: VECCHIO MASSIMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LADOGANA PIETRO N. IL 25/10/1971
avverso l’ordinanza n. 118/2014 TRIB. LIBERTA’ di SASSARI, del
04/07/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
1et4e/se.44 14:3, csuelesinei del IV DW

disii- AT(344

Data Udienza: 16/12/2014

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE

Ricorso n. 39.382/2014

R.G. *

Udienza del 16 dicembre 2014

Uditi, altresì, in camera di consiglio:

Rileva
i. — Con ordinanza deliberata il 4 luglio
2014 il Tribunale ordinario di Sassari, in

2014 e depositata il 9 luglio
funzione di giudice del riesame delle ordinanze che dispongono misure coercitive, ha confermato la ordinanza di custodia cautelare in carcere del Tribunale ordinario di Nuoro, 17 giugno 2014, a carico di Pietro Ladogana, indagato
per il concorso morale nell’omicidio di Enzo Albanese, materialmente
commesso su suo mandato da due sicari in Natal (Brasile) il 2 maggio
2014.
Il giudice del riesame ha motivato:
a) in rito, la presenza del reo nel territorio nazionale, ove è stato
fermato il 29 maggio 2014 (presso l’aeroporto di Fiumicino) e il titolo
del reato radicano la giurisdizione; la competenza spetta al Tribunale
di Nuoro in base al criterio della anteriorità della iscrizione della notizia di reato, non trovando applicazione né il criterio della residenza,
in quanto il prevenuto risiede in Brasile e la residenza, meramente
anagrafica in Nettuno non è effettiva (l’indagato ha alienato 1′ appartamento di via Passo del Bracco, n. i, di Nettuno, indicato
all’anagrafe, immettendo l’acquirente nel possesso dell’ immobile),
né il criterio della dimora, in quanto Ladogana dimora in Brasile e si
è trovato in Italia solo per un brevissimo soggiorno; né il criterio del
domicilio, in quanto l’abitazione paterna in Roma, alla via Rossini, n.
50, rappresenta semmai un mero recapito, trovandosi in Brasile la
sede dei rilevantissimi interessi e affari dell’indagato; né il criterio del
luogo dell’arresto che deve reputarsi recessivo rispetto a quello di
prima iscrizione nel registro delle notizie di reato, trovando, invece,
applicazione nella sola ipotesi del fermo eseguito d’ iniziativa della
polizia giudiziaria, in difetto di iscrizione nel registro in parola;
b) in punto di gravi indizi di reità, concorrono molteplici elementi costituiti b1) dalla corrispondenza e-mail della vittima, la
quale lamentava reiterate minacce, perpetrate a suo danno, anche
con uso di una pistola, da parte di Ladogana, del quale aveva scoperto
le illecite attività frodatorie negli affari immobiliari; b2) le dichiara-

– il Pubblico Ministero in persona del dott. Eduardo Scardaccione,
sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte
suprema, il quale ha concluso: «Qualificato il ricorso come denunzia
di conflitto di competenza, dichiararsi la competenza del Tribunale
di Roma e rimettersi gli atti a detto Tribunale per il riesame»;
– il difensore, avvocato Francesco Petrelli il quale ha concluso per l’
accoglimento del ricorso.

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Udienza del 16 dicembre 2014

zioni, non verbalizzate e riportate nella informativa dei Carabinieri,
della sorella dell’Albanese, Rosanna, e di Domenica Mariane, comune
conoscente; entrambe avevano confermato le minacce subite dal congiunto a opera di Ladogana, la seconda ha narrato che Ladogana si
serviva di tale Alexandre Douglas per intimidire le vittime; che con
costui Ladogana si era accompagnato in occasione di un appuntamento con Albanese; che l’indagato, assieme alla moglie, Tamara,
due giorni prima dell’omicidio aveva fatto un sopralluogo sul teatro
del delitto; b3) le investigazioni della polizia brasiliana, la quale ha
accertato che Ladogana dirige una organizzazione criminale dedita al
riciclaggio, alla evasione fiscale e alle frodi nelle operazioni immobiliari; ha arrestato per la compartecipazione nell’omicidio Douglas e
Tamara Ladogana; ha sequestrato l’autovettura Corolla di Douglas,
identificato dagli investigatori come il veicolo (ripreso da una telecamera) utilizzato dai sicari in occasione della perpetrazione del fatto di
sangue; ha raccolto le dichiarazioni della Tamara, la quale ha confermato il sopralluogo dell’indagato, ha dichiarato che costui,
nell’occasione, espresse il proponimento di far dare «una lezione»
all’Albanese; e ha narrato che Ladogana si avvaleva di Douglas cui
commetteva attività illecita; b4) la video ripresa della conversazione
tra l’indagato ed Enzo Bruno Ceravolo, nel corso della quale il primo
manifestò la preoccupazione, in relazione agli affari immobiliari, che
a cagione dalla azione dell’ Albanese i clienti venissero a conoscenza
delle irregolarità; sicché, conclusivamente, l’indagato risulta attinto
dal movente, dalle minacce rivolte alla vittima, dal proposito offensivo espresso, dal preventivo sopralluogo; mentre non contano le obiezioni difensive della annosa durata dei contrasti tra Ladogana e Albanese, in quanto la situazione era precipitata per le recenti scoperte
della vittima, le quali avevano provocato le minacce, e della pista alternativa degli affari brasiliani di Albanese, connessi al campionato
mondiale di calcio, trattandosi di ipotesi astratta, priva di riscontri;
e) in punto di esigenze cautelari e di selezione della
misura co e rcitiva, ricorre il pericolo di fuga, in quanto Ladogana, peraltro in possesso di un passaporto falso, stava per imbarcarsi
sull’aereo diretto in Brasile, essendo ovviamente ignaro del provvedimento restrittivo già adottato a suo carico dalle autorità di quello
Stato, nel quale può, comunque, disporre di una consolidata rete di
rapporti personali; il pericolo di recidiva è accreditato dalla gravità
del fatto, dalla elevata intensità della premeditazione, dalla spiccata
indole criminale, dal coinvolgimento di più soggetti, tra i quali Douglas (agente infedele dalla polizia brasiliana), dalla formulazione di
ulteriori minacce di morte contro l’avvocato Rafael Arujo, destinatario assieme ad Albanese delle precedenti minacce; la allarmante personalità dell’indagato impone la custodia intramuraria, appalesando-

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Ricorso n. 39.382/2014

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si insufficiente a fronteggiare il periculum libertatis ogni diversa, più
blanda misura.
L’indagato ha proposto ricorso per cassazione, col ministero del
difensore di fiducia, avvocato Francesco Petrelli, mediante atto recante la data del 23 luglio 2014, e mediante motivi nuovi depositati il
27 novembre 2014, con quali sviluppa quattro motivi.
Col primo motivo del ricorso principale (ulteriormente sviluppato nei motivi nuovi, con primi due mezzi) il difensore denunzia, ai
sensi dell’articolo 6o6, comma i , lettera c), cod. proc. pen. inosservanza dell’articolo lo, commi i e 2, cod. proc. pen. eccependo la incompetenza del giudice della cautela.
2.1 –

Il difensore deduce: il Pubblico Ministero aveva affermato, nel decreto di fermo del 29 maggio 2014, che Ladogana era residente a Roma;
colà comunque è il domicilio dell’indagato, alla via Rossini, n. 50,
presso la abitazione dei genitori; il giudice del riesame ha trascurato
di considerare che in quell’ appartamento fu sequestrata tutta la documentazione della attività imprenditoriale dell’indagato in Brasile;
non ostante il formale trasferimento all’estero, Roma era rimasta il
centro degli affari e degli interessi di Ladogana, il quale, come risulta
dal passaporto, rimpatriava di frequente; gradatamente trova applicazione il criterio di collegamento del luogo dell’arresto; tale criterio
è da riferire a qualsiasi atto di privazione della libertà dell’imputato;
priva di giuridico pregio è la obiezione del giudice del riesame che
l’esecuzione dell’arresto determinerebbe lo spostamento della competenza determinata in funzione del luogo della prima iscrizione nel registro delle notizie di reato; tale eventualità è prospettabile in relazione a tutti i criteri prioritari del primo comma dell’articolo lo cod.
proc. pen.; il criterio del luogo di prima iscrizione è assolutamente
marginale e recessivo rispetto a tutti gli altri; il Tribunale ha finito col
capovolgere l’ordine di priorità dei criteri stabilito dalla legge.
2.2 – Col secondo motivo il difensore denunzia, ai sensi dell’articolo
606, comma i, lettera c), cod. proc. pen. inosservanza dell’articolo
292, comma i , lettere c) e c-bis), e dell’ articolo 309, commi 5 e io,
cod. proc. pen.
Il ricorrente eccepisce la nullità della ordinanza impugnata, deducendo che risulta «coperta […] nelle parti essenziali» la denunzia
presentata dalla vittima alla autorità brasiliana, in merito alle minacce assertivamente subite dal ricorrente, e censura l’omessa considerazione del relativo rilievo difensivo concernente l’atto in questione
da reputarsi determinante.

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2. –

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Il difensore oppone: difetta la prova del movente, della identità degli
autori materiali, della relazione tra il fatto di sangue e i rapporti personali dell’indagato colla vittima, dei fatti circostanziali, del mandato
omicida, della confutazione delle ipotesi alternative, le quali sono, invece, dimostrate ed escludono la responsabilità di Ladogana.
Il ricorrente, quindi, ricapitola, anche riportando brani testuali, la
corrispondenza (tramite posta elettronica) della vittima e contesta,
variamente argomentando, la valutazione dei giudici di merito e la ritenuta valenza indiziaria.
Il difensore prosegue: lo stato dei rapporti tra Ladogana e Albanese è
«risalente nel tempo» e, pertanto, privo di «conducenza» ai fini dell’accertamento del movente; il giudice del riesame, circoscrivendo la
considerazione di detti rapporti «al solo arco cronologico dell’ultimo
mese», ha così travisato la prova; e ha omesso di considerare le obiezioni difensive circa «l’intreccio di interessi che gravitava attorno
all’Albanese» e circa le ipotesi alternative, trascurando, in proposito,
la registrazione della conversazione del 21 aprile 2014 tra Ceravolo e
Ladogana, nel corso della quale costui evoca il pericolo cui Albanese
era esposto per l’avversione del gruppo di interesse antagonista dei
«Portoghesi»; erroneamente il Collegio ha addebitato al ricorrente
propositi di minaccia contro la vittima; Ladogana è assolutamente
estraneo al contesto minatorio; dalla ripresa della vettura di Douglas
in prossimità dal luogo del delitto non può, certamente, inferirsi la
conclusione che il ricorrente abbia conferito il mandato omicida; né,
per lo stacco cronologico, è possibile stabilire alcun collegamento sulla base della presenza di Douglas in occasione dell’incontro dei tre
(Ladogana, Albanese e Douglas) del 21 marzo 2014, durante il quale il
ricorrente avrebbe minacciato la vittima; la valenza della circostanza
è comunque neutralizzata dalla ricordata conversazione del 21 aprile
2014; inoltre si deve considerare che Douglas forniva i propri servigi
a molti altre persone che gravitavano nel medesimo cerchio affaristico; sono inutilizzabili le dichiarazioni (non verbalizzate) riportate
nelle annotazioni dei Carabinieri della Stazione di Budoni; si tratta,
peraltro, di propalazioni assimilabili alle voci correnti o alle «voci
anonime», della quali i giudici hanno omesso di vagliare la attendibilità; del pari inutilizzabili sono gli atti degli investigatori brasiliani
non tradotti in lingua italiana; la controversia relativa alla vendita del
terreno riguardava non Albanese, bensì Raffaele Piccolo; la questione
era risalente nel tempo e a tutti nota; come era nota a tutti e anche a

2.3 — Col terzo motivo il difensore dichiara di denunziare, ai sensi
dell’articolo 606, comma i, lettere c) ed e), cod. proc. pen. inosservanza degli articoli 125, 134, 135, 136, 137, 273, 292, comma i, lettere
c) e c-bis), 351, 357, 696, 727 e 729 cod. proc. pen., nonché mancanza
della motivazione, ritenuta apparente.

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Ladogana la presentazione della denunzia a suo carico da parte di Albanese per le presunte minacce; sicché non è ragionevole
l’attribuzione al ricorrente delle pretese ulteriori minacce in danno
dell’avvocato Arujo che assisteva Piccolo; difetta, in ogni caso, alcuna
apprezzabile causale, specifica ed esclusiva.
2.4 — Col quarto motivo il difensore dichiara di denunziare, ai sensi
dell’articolo 606, comma i, lettere e) ed e), cod. proc. pen. inosservanza degli articoli 125, 274, 275 e 292, comma i lettera e), cod. proc.
pen., nonché mancanza di motivazione.
Il difensore censura l’affermazione del periculum libertatis e la selezione della coercizione intramuraria, opponendo: Ladogana, se avesse voluto sottrarsi alle ricerche, non sarebbe rientrato in Italia, né,
poi, si sarebbe accinto a ritornare in Brasile; egli era al corrente della
denunzia presentata a suo carico da Albanese; assolutamente infondato è l’addebito del possesso di un passaporto falso; la supposta falsità del documento non è provata, non essendo dimostrato che il documento recasse «un nome differente da quello reale».
La questione del passaporto è ulteriormente sviluppata nel terzo dei
motivi nuovi, corredati colla copia dei due passaporti. Soggiunge, infine, il difensore: nessuna dimostrazione è stata offerta della premeditazione (neppure contestata), né della pretesa indole criminale
dell’indagato, né delle minacce all’ avvocato Arujo; il giudice del riesame non ha dato conto della scelta della misura, se non in modo autoreferenzial e.
3. Deve essere in limine disattesa la mozione del Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte per la qualificazione del ricorso come denunzia di conflitto di competenza e per la affermazione
della competenza del [giudice delle indagini preliminari del] tribunale di Roma.

Per vero nella specie non sono ravvisabili gli estremi di alcun conflitto.
I giudici delle indagini preliminari dei Tribunali ordinari di Nuoro e
di Civitavecchia che hanno deliberato i provvedimenti de libertate
(ordinanza di convalida del fermo e di applicazione della custodia
cautelare in carcere del 31 maggio 2014, con contestuale declaratoria
di incompetenza; ordinanza di custodia cautelare in carcere del 17
giugno 2014) concordano nella affermazione della competenza del
giudice delle indagini preliminari del Tribunale ordinario di Nuoro:
il giudice laziale ha, infatti, declinato la competenza a favore del giudice sardo e costui la ha ritenuta.

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4. — Il ricorso merita accoglimento, nei limiti e nei termini che seguono, sul punto della competenza del giudice della coercizione.
4.1 — Per vero infondata è la postulazione difensiva della competenza
del giudice delle indagini preliminari del Tribunale ordinario di Roma, quale giudice del domicilio dell’indagato.

Risulta pacificamente che Ladogana esercita attività commerciale nel
settore immobiliare la quale ha per esclusivo oggetto terreni siti in Brasile.
Non è pertanto seriamente contestabile che all’estero il ricorrente ha
stabilito la sede p rinci p al e dei suoi affari e interessi (articolo 43,
primo comma, cod. civ.).
Mentre nulla rilevano le circostanze, addotte dal ricorrente, della custodia ‘della casa paterna della documentazione, relativa alla attività
commerciale, o della frequenza dei rimpatri.
4.2 — È, invece, fondata la (gradata) obiezione difensiva che, nella
specie, deve trovare applicazione non il residuale criterio di determinazione della competenza (per i reati commessi all’estero), previsto
dall’articolo io, comma 2, cod. proc. pen., del luogo in cui ha sede l’
ufficio del Pubblico Ministero il quale ha provveduto per primo a iscrivere la notizia nel registro delle notizie di reato (Nuoro), bensì il
criterio del luogo dell’arresto dell’imputato, contemplato dall’articolo
lo, comma 2, prima parte, cod. proc. pen. (Fiumicino).
Il criterio del luogo della prima iscrizione nel registro stabilito
dall’articolo 335 cod. proc. pen. è assolutamente recessivo rispetto a tutti gli altri: espressamente la norma ne prescrive la applicazione nella sola ipotesi che non sia «possibile determinare la competenza nei modi indicati nel comma 1» dell’articolo 10 cod. proc.
pen.
L’assunto del giudice a quo il quale circoscrive l’applicazione del criterio del luogo dell’arresto nella sola ipotesi di fermo eseguito
d’iniziativa della polizia giudiziaria, in difetto di preventiva iscrizione
nel registro delle notizie di reato, non è confortato da alcun aggancio
normativo ed è resistito dal testuale tenore della disposizione.
E non confacente è la considerazione del Tribunale che «un atto del

tutto casuale — quale quello del luogo di esecuzione della misura eventualmente richiesta — possa determinare la modificazione in
itinere della competenza territoriale ormai già determinata ex articolo io, comma 2, cod. proc. pen.», così contravvenendo al criterio

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Alla stregua di quanto emerge ex actis è certamente da escludere che
in Roma (presso la casa paterna) possa localizzarsi il domicilio del ricorrente.

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«di certezza e di immutabilità al quale il sistema processuale si ispira in tema di individuazione del giudice naturale».
L’argomento è erroneo, in quanto nella fase delle indagini preliminari
la sopravvenienza di nuovi elementi di fatto rilevanti ben può comportare la modificazione della competenza per territorio; e, inoltre,
prova troppo, in quanto sovverte l’ordine dei criteri di determinazione della competenza, stabilito dalla legge, pretendendo di tenere ferma la competenza del giudice del luogo di prima iscrizione anche a
dispetto del successivo accertamento del luogo di residenza dell’ indagato, che è il criterio prioritario di collegamento, ovvero di alcuno
degli altri criteri stabiliti nel primo comma dell’articolo 10 cod. proc.
pen.; e, così, finisce col contraddire il canone dalla precostituzione
del giudice naturale, commettendo alla opzione del denunziante, di
investire a suo libito, l’uno piuttosto che l’altro ufficio del Pubblico
Ministero, la scelta del giudice.
5. Devono essere disattese le ulteriori censure del ricorrente in ordine alla gravità indiziaria, in ordine alle esigenze cautelari e in ordine alla selezione della misura coercitiva.

5.1 Priva di pregio è la denunzia, contenuta nel secondo motivo di
ricorso, circa la carenza di interezza testuale della denunzia presentata dalla vittima alla polizia brasiliana (atto, assertivamente, oscurato
nelle parti essenziali).

Sul piano formale la acquisizione da parte del Pubblico Ministero del
documento de quo non inficia di nullità la ordinanza impugnata, in
carenza di veruna comminatoria di legge, risultando non pertinente il
riferimento difensivo alle previsioni delle lettere c) e c-bis) dell’ articolo 292, comma 2, cod. proc. pen.
Sul piano, poi, della efficacia della ordinanza di custodia cautelare in
carcere appare erronea la evocazione dell’articolo 309, commi 5 e 10,
cod. proc. pen., laddove il ricorrente non ha prospettato (né tampoco
documentato) l’omessa trasmissione degli atti presentati ai sensi
dell’articolo 291 cod. proc. pen. o di «elementi sopravvenuti a favore
della persona sottoposta alle indagini».
Sul piano, infine, dell’accertamento della gravità indiziaria la ordinanza impugnata risulta fondata non sulla considerazione di dati testuali obliterati, bensì sugli indizi illustrati nel paragrafo che precede
sub i.
5.2 — Ancora in rito, altrettanto prive di pregio sono eccezioni di inutilizzabilità, contenute nel terzo motivo, riguardo ad atti di indagine
compiuti della polizia brasiliana, redatti in lingua portoghese, inseriti

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Ricorso n. 39.382/2014

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nel fascicolo del Pubblico Ministero (non meglio indicati), e riguardo
le annotazioni dei Carabinieri della Stazione di Budoni.

Quanto alle annotazioni dei Carabinieri della Stazione di Budoni, è
appena il caso di ribadire che le annotazioni della polizia giudiziaria
relative alle informazioni assunte nella fase delle indagini da persone
nominativamente indicate sono utilizzabili ai fini della adozione delle
misure cautelari ancorché le dichiarazioni degli informatori non siano state ritualmente verbalizzate (v. ex multis Sez. 1, n. 26414 del
18/06/2002 – dep. 11/07/2002, Rossini, Rv. 222444).
5.3 — In merito alla ulteriore doglianza contenuta nel terzo mezzo di
impugnazione, è d’uopo considerare che nella sede del presente scrutinio di legittimità non possono essere prese in considerazione le
molteplici censure difensive in ordine al contenuto e al significato
della registrazione della conversazione tra l’indagato e Ceravolo e in
ordine alla relativa valenza probatoria.
Giova ribadire il principio di diritto — affatto consolidato nella giurisprudenza di questa Corte suprema di cassazione — secondo il quale
«la interpretazione del linguaggio e del contenuto delle
conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, e si sottrae alla valutazione
del sindacato di legittimità» (Sez. 6, n. 5501 del 12/12/1995 dep. 04/06/1996, Falsone, Rv. 205651; Sez. 5, n. 5487 del
03/12/1997 – dep. 28/01/1998, Viscovo, Rv. 209566; Sez. 4, n. 40172
del 16/06/2004, Kerri, Rv. 229568; Sez. 6, n. 35680 del 10/06/2005,
Patti, Rv. 232576; Sez. 6, n. 15396 del 11/12/2007 – dep. 11/04/2008,
Sitzia, Rv. 239636; Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, Gionta e altri,
Rv. 239724; Sez. 6, n. 11794 del 11/02/2013, Melfi, Rv. 254439; Sez.
2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784).
Sicché, alla stregua del tenore delle obiezioni difensive, le difformi —
e contrapposte — valutazioni della Corte territoriale si pongono dialetticamente sul piano d’un alternativo apprezzamento di merito
(scevro da illogicità e contraddizioni manifeste), epperò insindacabile
nella sede del presente scrutinio di legittimità.
In ordine alle esigenze cautelari affatto ininfluenti si appalesano, a fronte delle molteplici considerazioni del giudice del riesame, le
deduzioni difensive circa la autenticità del passaporto del ricorrente,
laddove a carico di costui è stato convalidato il fermo, ordinato dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Nuoro
5.4

Il ricorrente ha, infatti, omesso di dar conto della decisività degli atti
in parola della polizia brasiliana in relazione al costrutto argomentativo che sorregge l’ordinanza impugnata; sicché la censura de qua risulta affatto generica.

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ed eseguito presso l’aeroporto di Fiumicino ove Ladogana
era in procinto di imbarcarsi per espatriare.
5.5 — Le residue censure del ricorrente sono tutte manifestamente infondate.
né sotto il profilo della inosservanza (per non aver il giudice a quo
applicato una determinata disposizione in relazione all’operata rappresentazione del fatto corrispondente alla previsione della norma,
ovvero per averla applicata sul presupposto dell’accertamento di un
fatto diverso da quello contemplato dalla fattispecie);
—né sotto il profilo della erronea applicazione, avendo il giudice del
riesame esattamente interpretato le norme applicate, alla luce dei
principi di diritto fissati da questa Corte.
5.5.2 — Neppure palesemente ricorre vizio alcuno della motivazione.
Il giudice a quo ha dato conto adeguatamente — come illustrato
nel paragrafo che precede sub i. — delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di
sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. per tutte: Cass., Sez. I, 5 maggio 1967, n. 624, Maruzzella, massima n. 105775 e, da ultimo, Cass.,
Sez. IV, 2 dicembre 2003, n. 4842, Elia, massima n. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di
legittimità; laddove le deduzioni, le doglianze e i rilievi residui espressi dal ricorrente, benché inscenati sotto la prospettazione di v i tia della motivazione, si sviluppano, per vero, tutti nell’orbita delle
censure di merito, sicché, consistendo in motivi diversi da quelli consentiti dalla legge con il ricorso per cassazione, sono inammissibili a’
termini dell’articolo 6o6, comma 3, cod. proc. pen.
6. — Il rilievo della incompetenza del giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Nuoro non incide sulla validità (quanto, ovviamente, ai punti diversi da quello relativo alla competenza) e sulla esecutività della ordinanza di custodia cautelare in carcere riesaminata e
non comporta la liberazione dell’indagato.
L’articolo 291, comma 2, cod. proc. pen. abilita il giudice delle indagini preliminari (contestualmente dichiaratosi) incompetente a disporre la misura richiesta dal Pubblico Ministero, quando ricorrono
le condizioni previste dalla legge (v., in proposito, supra) «e sussiste
l’urgenza di soddisfare taluna delle esigenze cautelari».
Nella specie non è contestabil e il requisito della urgenza (in
difetto del quale deve essere annullata l’ordinanza coercitiva emessa

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5.5.1 — Non ricorre — alla evidenza — il vizio della violazione di legge:

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dal giudice incompetenze, secondo l’indirizzo della giurisprudenza di
legittimità cui il Collegio si uniforma: Sez. 5, n. 2242 del 12/12/2005
– dep. 19/01/2006, Frazzetto ed altro, Rv. 233025; cui adde Sez. 4, n.
30328 del 21/06/2005 – dep. 10/08/2005, Tavella, Rv. 232027; Sez.
4, n. 30027 del 13/07/2006 – dep. 12/09/2006, P.M. in proc. Atzeni e
altri, Rv. 234825; con tra Sez. 6, n. 14649 del 19/03/2007 – dep.
12/04/2007, P.M. in proc. Trepsenishti ed altri, Rv. 236486; Sez. 6,
n. 6240 del 17/01/2012 – dep. 16/02/2012, P.M. in proc. Riina, Rv.
252420; Sez. 6, n. 41006 del 05/12/2006 – dep. 15/12/2006, P.M. in
proc. Cofano, Rv. 235443).
Nei confronti del ricorrente il giudice delle indagini preliminari del
Tribunale ordinario di Civitavecchia, con ordinanza del 31 maggio
2014, ha convalidato il provvedimento di fermo, disposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Nuoro il 29
maggio 2014 ed eseguito nell’aeroporto di Fiumicino quello stesso
giorno, avendo ravvisato la attualità del pericolo di fuga e, pertanto,
implicitamente la urgenza.
L’ordinanza di convalida del fermo, per quanto emerge ex actis, non è
stata impugnata dal ricorrente e costui, col ricorso avverso il provvedimento del giudice del riesame, pur eccependo la incompetenza del
giudice delle indagini preliminari di Nuoro, non ha chiesto l’ annullamento della ordinanza di custodia cautelare in carcere del 17 giugno
2014, oggetto del riesame.
La questione della validità del titolo coercitivo, sotto il profilo del requisito della urgenza, richiesto dall’articolo 291, comma 2, cod. proc.
pen., deve, pertanto, considerarsi ormai preclusa, per l’acquiescenza
del ricorrente sul punto.
7. — Il riconoscimento della incompetenza del giudice delle indagini
preliminari di Nuoro a favore del giudice di Civitavecchia comporta,
tuttavia, l’annullamento, senza rinvio, della ordinanza del
giudice del riesame, nonché della riesaminata ordinanza coercitiva
del 17 giugno 2014, limitatamente alla ritenuta competenza
del primo giudice, colla conseguente declaratoria, ai sensi
dell’articolo 620, comma, lettera 1), cod. proc. pen., della competenza
(del giudice delle indagini preliminari) del Tribunale ordinario di Civitavecchia e con i provvedimenti ordinatori di rito ai sensi degli articoli 22 e 27 cod. proc. pen.
Non ignora il Collegio l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale, in tema di incompetenza per territorio del giudice che ha emesso il provvedimento cautelare, rilevata in sede di legittimità, nel caso di «riscontro positivo […] dei gravi indizi di colpevolezza e L.] delle esigenze cautelari connesse con l’urgenza di

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Ricorso n. 39.382/2014

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE

Udienza del 16 dicembre 2014

adottare la misura […] il provvedimento impugnato non v a annullato , ma deve essere {soltanto] dichiarata l’incompetenza del giudice che procede e disposta la trasmissione degli atti
al giudice ritenuto competente» (così, da ultimo, Sez. 6, n. 23365 del
06/05/2014 – dep. 04/06/2014, Lotito, Rv. 260280, cui adde Sez. 5,
n. 10208 del 31/01/2013 – dep. 04/03/2013, Ambrosio, Rv. 255064;
Sez. 2, 11. 26286 del 27/06/2007 – dep. 06/07/2007, Rossini e altri,
Rv. 237268; con tra Sez. 4, n. 35207 del 11/07/2003 – dep.
04/09/2003, Maule, non massimata sul punto).
L’indirizzo in parola non è condivisibile: l’accoglimento del ricorso
sul punto della competenza, oggetto della difforme (e censurata) statuizione del giudice del riesame, comporta necessariamente l’ annullamento della ordinanza impugnata in parte de qua, risultando inconciliabili la dichiarazione della competenza del giudice diverso e il
rigetto in toto della impugnazione.
Per vero appare facilmente superabile la obiezione che l’ annullamento senza rinvio «eliminerebbe un passaggio rilevante della procedura de libertate, produttivo di effetti nella determinazione della fattispecie processuale di efficacia prorogata [e] sarebbe disposto in eccedenza rispetto alla conseguenza tipica ed esclusiva dell’accertamento di incompetenza, cioè la destabilizzazione dell’efficacia nel
tempo de/provvedimento impositivo» (Sez. 6, n. 23365 del 2014, Lotito, cit.). Infatti l’annullamento, senza rinvio, limitatamente al punto
della competenza, e la contestuale indicazione del giudice competente
evitano gli inconvenienti paventati e assicura, per l’appunto, «ciò che
conta, quando il giudice dell’impugnazione afferma per primo l’incompetenza [cioè] che si creino le condizioni di operatività
27 cod. proc. pen., affinché il giudice competente possa nei
termini reiterare la cautela o, in mancanza, si determini l’inefficacia
della misura» (v. ibidem).
8. Per effetto della statuizione, ai sensi dell’articolo 620, comma 1,
lettera 1), cod. proc. pen. in ordine alla competenza, deve disporsi la
trasmissione degli atti non (direttamente) al giudice competente,
bensì al Pubblico Ministero presso il giudice che ha emesso la ordinanza coercitiva riesaminata (contra Sez. 4, n. 35207 del 2003, Maule, cit.), e, cioè, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
ordinario di Nuoro, il quale, rimetterà gli atti al Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale ordinario di Civitavecchia, perché rinnovi la richiesta cautelare al giudice competente.

Occorre, infatti, che trovino attuazione le disposizioni degli articoli
22, comma 1, e 27 cod. proc. pen., trattandosi delle norme che il giudice delle indagini preliminari di Nuoro, in sede di emissione della

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Ricorso n. 39.382/2014

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ordinanza cautelare, e il Tribunale distrettuale di Sassari, in sede di
riesame, avrebbero dovuto applicare, se il primo avesse riconosciuto
la propria incompetenza o se il secondo avesse dichiarato la incompetenza del primo.

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gnata e della ordinanza del giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Nuoro, 17 giugno 2014, limitatamente alla ritenuta competenza; la dichiarazione della competenza (del giudice delle indagini
preliminari) del Tribunale di Civitavecchia; la trasmissione degli atti
al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro, ai sensi
degli articoli 22 e 27 cod. proc. pen.; il rigetto del ricorso nel resto; e
le consequenziali statuizioni di rito, ai sensi degli articoli 22 cod.
proc. pen. e 94 disp. att. cod. proc. pen.
P. Q. M.

Annulla, senza rinvio, la ordinanza impugnata e la ordinanza del giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Nuoro, 17 giugno
2014, limitatamente alla ritenuta competenza; dichiara la competenza del Tribunale di Civitavecchia e dispone la trasmissione degli atti
al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro, ai sensi
degli articoli 22 e 27 cod. proc. pen.
Rigetta il ricorso nel resto.
Manda la cancelleria per la comunicazione urgente al Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro del presente dispositivo.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’articolo 94,
comma 1-ter, disp. a tt. cod. proc. pen.
Così deciso, il 16 dicembre 2014.

9. – Conseguono l’annullamento, senza rinvio, della ordinanza impu-

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