Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9738 del 13/12/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 9738 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: FIDELBO GIORGIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Zoran Milivojcevic (alias Dejan Stojanovic) nato a Nis (Serbia) il 4.11.1968
avverso la sentenza del 19 luglio 2013 emessa dalla Corte d’appello di Milano;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere dott. Giorgio Fidelbo;
udite le richieste del sostituto procuratore generale Eugenio Selvaggi, che ha
concluso per l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Milano ha
dichiarato sussistenti le condizioni per l’accoglimento della domanda di
estradizione presentata dal Governo della Repubblica di Serbia nei confronti di
Zoran Milivojcevic (alias Dejan Stojanovic), accusato di omicidio, per aver

Data Udienza: 13/12/2013

causato la morte di Bozivar Stankovic in data 10.7.1997, esplodendogli contro
quattro colpi di arma da fuoco.

2.

L’avvocato Francesco

Nucera, nell’interesse dell’estradando, ha

presentato ricorso per cassazione con cui ha dedotto l’erronea applicazione
della legge penale e il vizio di motivazione della sentenza. Assume che la

contestato esclusivamente sulla base della documentazione trasmessa dallo
Stato richiedente, senza procedere ad un vaglio dei documenti stessi,
finalizzato a verificare che essi siano in concreto idonei ad evocare l’esistenza
di specifici elementi probatori o indiziari a carico dell’estradando. Più in
particolare, evidenzia come nulla si dica sul contenuto delle dichiarazioni
accusatorie di Antonije Stanojevic, che non risultano neppure allegate, né
risulta dagli atti se il testimone sia un conoscente della vittima, ovvero se
abbia effettuato un riconoscimento fotografico; inoltre, non risulta se sia
stato presente sul luogo del delitto; infine, si lamenta che la documentazione
tecnica del sopraluogo, citata a fondamento dei gravi indizi di colpevolezza,
non sia stata trasmessa.
CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi
dedotti.
Il ricorrente richiama la giurisprudenza di questa Corte in materia di
estradizione processuale secondo cui, in presenza di una convenzione che non
preveda la valutazione da parte dello Stato richiesto dei gravi indizi di
colpevolezza – come nel caso della Convenzione europea del 13 dicembre
1957, applicabile nel caso in questione – l’autorità’ giudiziaria italiana, a
norma dell’art. 705 comma 1 c.p.p., non deve limitarsi ad un controllo
meramente formale della documentazione allegata alla domanda
estradizionale, ma deve accertare che in essa risultino evocate le ragioni per
le quali l’autorità dello Stato richiedente ha ritenuto la fondatezza dell’ipotesi
accusatoria (in questo senso, Sez. VI, 3 ottobre 2007, n. 44852, Pallasà; Sez.
VI, 21 maggio 2008, n. 30896, Dosti, Sez. VI, 9 aprile 2009, n. 17913,
Mirosevich).

2

Corte d’appello abbia presunto la sussistenza dei gravi indizi in ordine al reato

Tuttavia, il richiamo a tale orientamento – che peraltro il Collegio
condivide – non è conferente nel caso in esame, in quanto deve escludersi che
la Corte d’appello abbia operato un controllo meramente formale. Dalla
documentazione trasmessa dall’autorità richiedente emergono evidenti le
ragioni per le quali si è ritenuta fondata la tesi accusatoria: vi è un testimone
– Antonije Stanojevic – che ha reso una dichiarazione accusatoria dinanzi al

commissione dell’omicidio anche attraverso la documentazione tecnica
acquisita nel sopralluogo; nel mandato d’arresto si sottolinea che tra
l’imputato e la vittima ci fossero dei dissapori legati ad una denuncia
presentata nei confronti di Zoran Milivojcevic. La circostanza che non siano
stati trasmessi né il verbale delle dichiarazioni rese dal testimone, né i risultati
del sopralluogo non rileva ai fini della valutazione della domanda di
estradizione, a cui risulta allegata la documentazione ufficiale dei
provvedimenti emessi dall’autorità giudiziaria.
Si tratta di documentazione che consente una verifica non formale della
fondatezza della richiesta e che, come correttamente hanno ritenuto i giudici
di merito, giustifica l’accoglimento della domanda di estradizione.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in
favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in euro
1.000,00.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att.
c.p.p.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att.
c.p.p.
Così deciso il 13 dicembre 2013
Il Consigli re estensore

giudice istruttore; l’autorità giudiziaria ha ricostruito le modalità di

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