Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9737 del 10/12/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 9737 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: LEO GUGLIELMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Grazioso Filippo, nato a Catania il 09/06/1960

avverso la ordinanza del Tribunale di Catania, in funzione di giudice del riesame,
in data 25/07/2013

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Guglielmo Leo;
udito il Procuratore generale, in persona del sostituto dott. Eduardo Y.
Scardaccione, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. È impugnata l’ordinanza del 25/07/2013 con la quale il Tribunale di Catania, in
funzione di giudice del riesame, ha respinto il ricorso proposto da Filippo
Grazioso contro l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari dello stesso
Tribunale, in data 15/07/2013: provvedimento, quest’ultimo, di applicazione
della misura cautelare della custodia in carcere per i delitti di coltivazione di
piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, detenzione illegale di

Data Udienza: 10/12/2013

e^

..,

sostanze stupefacenti, detenzione illegale di arma da fuoco con matricola abrasa,
e vari altri.
L’odierno ricorrente è stato arrestato in esito alle perquisizioni condotte
presso la sua abitazione e quella contigua, nella disponibilità di Alfio Grazioso.
Per quanto concerne la prima, la polizia giudiziaria ha rinvenuto un fucile con
matricola abrasa, una piccola coltivazione in giardino di piante di marijuana, una
serra predisposta per analoga coltivazione, anche mediante termoregolatori. In
casa di Alfio Grazioso, oltreché vasi vuoti e alogene da riscaldamento, è stata

Dall’ordinanza del Tribunale, che ricostruisce in dettaglio le circostanze
appena evocate, si apprende anche delle dichiarazioni confessorie rese dal
Grazioso e dal coimputato nel corso dell’udienza camerale celebrata dallo stesso
Tribunale.
In punto di esigenze cautelari, riguardo all’odierno ricorrente, il
provvedimento impugnato desume il carattere non occasionale dei
comportamenti delittuosi dalla qualità e quantità dei fatti in contestazione, oltre
che da un significativo precedente penale, individuando un rischio di reiterazione
di gravi condotte criminose, suscettibile di contenimento solo mediante la
restrizione carceraria.

2. Filippo Grazioso propone personalmente ricorso, denunciando, con un unico
motivo proposto a norma dell’art. 606, comma 1, lettera e) , cod. proc. pen.,
mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione del
provvedimento impugnato.
Premesse brevi note sulla nozione di indizio, il ricorrente afferma che
l’ordinanza di riesame sarebbe completamente priva di motivazione sul
fondamento indiziario della misura applicata. Quanto alle esigenze cautelari, il
rischio di fuga ed il pericolo di reiterazione dei reati dovrebbero essere desunti
da elementi oggettivi e concreti, non bastando i precedenti penali ad escludere
l’idoneità di misure alternative alla custodia in carcere.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
È infatti privo del minimo riferimento al caso di specie, e si risolve, per un
primo verso, nella astratta e generica denuncia di una carenza motivazionale che
palesemente non sussiste.
Il ricorrente, per altro verso, contesta la decisione assunta dal Giudice del
riesame in punto di adeguatezza della sola custodia in carcere per l’assicurazione

2

trovata marijuana pronta al commercio, per circa trecento grammi di peso.

delle esigenze cautelari ricorrenti nel caso di specie. Ciò, semplicemente,
mediante l’enunciato che i precedenti penali non sarebbero necessariamente
ostativi all’applicazione di misure non carcerarie. Come si è visto, il
provvedimento impugnato non si limita a richiamare il pregiudizio registrato a
proposito del Grazioso, ma ne apprezza la gravità e lo pone in rapporto al forte
segnale di pericolosità che promana dai fatti, dettagliatamente descritti. Un
ragionamento logico, completo e conforme ai principi che regolano la materia.
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna

ammende, che la Corte stima di quantificare in mille euro.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui al comma 1-ter dell’art.
94 delle disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento della
somma di euro 1.000, 00 in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter,
disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 10/12/2013.

dell’interessato al pagamento di una somma in favore della Cassa delle

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