Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9734 del 03/12/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 9734 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: FIDELBO GIORGIO

SENTENZA

sul ricorso proposto dalla persona offesa Antonio Nardella, nato a San
Giovanni Rotondo (FG) il 22.8.1968;
avverso il decreto del 22 gennaio 2013 emesso dal Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Lecce;
visti gli atti, il decreto impugnato e il ricorso;
lette le richieste del sostituto procuratore generale Alfredo Montagna, che ha
concluso per il rigetto del ricorso;
udita la relazione del consigliere dott. Giorgio Fidelbo.

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1. Antonio Nardella, amministratore della Stone Project s.r.I., ricorre in
qualità di persona offesa contro il decreto del 22 gennaio 2013 con cui il G.i.p.

Data Udienza: 03/12/2013

del Tribunale di Lecce ha disposto l’archiviazione del procedimento a carico di
Roberto Gentile.
Il ricorrente deduce la nullità del provvedimento per mancanza,
contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, lamentando che il
giudice nell’escludere la rilevanza penale dei comportamenti posti in essere
dall’indagato avrebbe svolto un accertamento del tutto ipotetico, senza alcun

dall’atto di opposizione presentato contro la richiesta di archiviazione, in cui si
era sostenuta la sussistenza del reato di cui all’art. 228 legge fallimentare nei
confronti dell’indagato, giudice delegato al fallimento della Sax Aura s.r.I., in
concorso con la curatrice.
L’indagato, tramite il proprio difensore di fiducia, ha depositato una
memoria con cui chiede il rigetto del ricorso.

2. Come è noto il ricorso per cassazione proposto avverso il
provvedimento di archiviazione per vizi di motivazione che non si risolvano in
violazioni del contraddittorio fondati su una diversa interpretazione della legge
sostanziale è inammissibile.
Nella specie il ricorrente non ha lamentato né la mancata fissazione
dell’udienza a seguito di opposizione, né l’omessa motivazione
sull’inammissibilità della stessa opposizione, limitandosi a censurare il merito
dell’archiviazione deducendo vizi di motivazione e proponendo una
ricostruzione dei fatti alternativa come se dovesse contestare una sentenza di
merito.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della
cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in euro 500,00.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso il 3 dicembre 2013
Il Consig re estensore

riscontro concreto con gli elementi emersi dallo svolgimento delle indagini e

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