Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9733 del 27/11/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 9733 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: PATERNO’ RADDUSA BENEDETTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GIORDANO MARIAGRAZIA N. IL 12/11/1971
avverso l’ordinanza n. 2880/2013 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
24/04/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO
PATERNO’ RADDUSA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. I a cr, v\”C..0 .9
ecytr,

kg,-C2S -2…52

\ 4/1- Q~U4-A-ki

Udit i difensor Avv.; n:C c327. eko

ke 042–R-S2

A-A c-/-/
.J

Data Udienza: 27/11/2013

Inammssibile spese 1000
1. Giordano Maria Grazia , per il tramite del difensore fiduciario , propone ricorso per
Cassazione avverso la ordinanza del Tribunale di Napoli , quale giudice del riesame ex ad 309
cpp , con la quale è stata data conferma alla O.C.C. emessa dal Gip presso il medesimo
Tribunale ai danni della ricorrente , cui sono contestati l’associazione ex art 416 bis ( capo A
della rubrica) e quella di cui all’art 74 Dpr 309/90 , aggravata ex art 7 Legge 203/01 ( cpo B )
, nonché diversi reati fine attratti all’egida dell’ad 73 Dpr 309/90 nonchè a quella di cui agli
artt 10 e 14 legge 497/74 per la detenzione illegale di alcune pistole.

indiziari posti a fondamento della misura , non dotati della necessaria gravità. Assolutamente
generico sarebbe il tenore delle due chiamate in correità ; e le stesse non trovano riscontro
integrativo nelle intercettazioni , il cui dato oggettivo non consente di pervenire ad una
adeguata piattaforma indiziaria quanto ai diversi reati fine contestati. Così l’intercettazione
richiamata per il capo D non dà conto del fatto che alla richiesta del marito , che si concretava
in alcune direttive, sia poi seguita una effettiva azione che desse conto della disponibilità in
capo alla donna della sostanza cui si fa cenno nel colloquio captato ; generico sarebbe anche
il dato emergente dalle intercettazioni sottese alla valutazione indiziaria resa con di cui ai capi
K e L, considerata la assoluta sinteticità e neutralità dei dati captati. Del pari , anche le
intercettazioni poste a fondamento del fumus per la detenzione illegale delle armi lasciano
pensare alla assenza di disponibilità delle stesse in capo alla Giordano, essendone la
collocazione effettiva ignota alla ricorrente.
Considerato in diritto
3. Il ricorso, per quanto precisato di seguito, va dichiarato inammissibile.
4. Alla Giordano, in particolare, viene ascritta intraneità al clan camorristico Gallo – Cavalieri ,
segnatamente per aver veicolato all’esterno del carcere le direttive rivolte agli altri affiliati dal
marito , Guido Nicola , detenuto, posto all’apice del detto gruppo criminale ; ancora ,
interessandosi degli affari del gruppo, curando la contabilità dell’attività illecita e
rendicontando il tutto al marito , percependo un regolare stipendio , occultando armi ,
interessandosi di altri detenuti e preoccupandosi dell’intervenuta collaborazione di alcuni
sodali.
A supporto della contestazione cautelare, diverse intercettazioni , relative ai colloqui in
carcere con il marito, puntualmente richiamate nel provvedimento impugnato e tutt’altro che
prive di forza indiziaria ed anzi , per come puntualmente chiarito dalla motivazione in
contestazione, destinate da sole a supportare adeguatamente tutte le diverse contestazioni ,
sia quelle di matrice associativa che quelle afferenti i diversi reati fine contestati
4.1 Ancora , la ricorrente è stata ritenuta partecipe dell’associazione finalizzata al traffico di
stupefacenti , gemmazione del clan camorristico sopra indicato. Partecipazione conclamata non
solo dal costante intervento della Giordano , cristallizzato dalle intercettazioni in atti, nel
sistema di veicolazione commerciale della sostanza per conto e nell’interesse della associazione

2. Lamenta la difesa violazione di legge e vizio di motivazione avuto riguardo agli elementi

in contestazione , ma anche dalle dichiarazioni dei due collaboranti Sentiero, Pasquale e
Giuseppe , che hanno confermato, con dichiarazioni convergenti e sovrapponibili sul punto ,
come durante la carcerazione del Guida era la moglie del suddetto che si interessava per suo
conto di partecipare agli investimenti legati alle puntate (id est l’investimento , frazionato tra
più sodali, di denaro finalizzato all’acquisto complessivo di cospicue partite di sostanza
dall’estero da importare e collocare presso le piazze di spaccio gestite dal clan ).
4.2 In particolare, le intercettazioni richiamate danno conto in modo inequivoco dei profili
partecipativi sopra evidenziati che non lasciano margine al dubbio quanto alla intraneità della

quanto emergente dalle captazioni , destinato a comprovare anche le diverse ipotesi ex ad 73
dpr 309/90 imputate alla ricorrente , si pongono ad integrazione del materiale indiziario le
dichiarazioni dei due chiamanti in correità che , grazie al convergente riferimento operato alla
partecipazione al sistema delle puntate, sempre per conto del Guida , definiscein termini di
palese evidenza anche la partecipazione all’associazione ex art 74 DPR 309/90.
5. A fronte di siffatto dato , le doglianze mosse dalla difesa della ricorrente si connotano per la
loro assoluta genericità nonché per la tendenza a parcellizzare il portato dei colloqui
prescindendo dalla doverosa lettura unitaria degli stessi . Ancora, il ricorso risulta
primariamente connotato dall’inammissibile indicazione di letture interpretative del dato
captato alternative rispetto a quelle fornite nel provvedimento impugnato , senza che tuttavia
sia stata resa indicazione alcuna in punto alla manifesta illogicità della valutazione offerta dal
Tribunale, peraltro ampiamente condivisibile rispetto al tenore dei contenuti trascritti.
E così, guardando all’unica contestazione destinata ad assumere un contenuto più dettagliato ,
quella legata alle intercettazioni inerenti il capo D, deve escludersi ogni illogicità al percorso
argomentativo tracciato dal Tribunale in forza al quale, diversamente da quanto sostenuto in
senso contrario dalla difesa , proprio la modestia delle indicazioni fornite dal Guida alla moglie
costituisce valido riscontro in ordine alla piena consapevolezza in capo a quest’ultima non solo
della presenza e della disponibilità dello stupefacente ma anche delle modalità alternative di
collocazione della stessa sul mercato.
6. Ne viene , in conclusione , la manifesta infondatezza del gravame , la conseguente

Giordano al clan camorristico guidato dal marito; e sull’abbrivio già decisivo tracciato da

declaratoria di inammissibilità dello stesso e da qui la condanna della ricorrente al pagamento
delle spese del giudizio e di una somma equitativamente determinata in euro 1000 in favore
della cassa delle ammende
Pqm
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del
processo ed alla somma di euro 1000 in favore della cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimeni di cui all’ad 94 -1 ter d.

cpp.

Così deciso il 27 novembre 2013

Il Consigliere relatore

il Presi

Depositato

Cern:~

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