Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9733 del 16/02/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9733 Anno 2016
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: RAGO GEPPINO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MORINO ANNA N. IL 27/04/1981
avverso la sentenza n. 910/2012 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del
10/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GEPPINO RAGO;

Data Udienza: 16/02/2016

1. MORINO Anna, a mezzo del proprio difensore, ha proposto
ricorso per cassazione contro la ser enza pronunciata in data
10/03/2014 dalla Corte di Appello di MMI deducendo la manifesta
illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi
relativamente al ritenuto reato di ricettazione.

La censura, oltre che generica, va ritenuta null’altro che un modo
surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova
valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame
dalla Corte di merito la quale, con motivazione logica, priva di aporie e
del tutto coerente con gli indicati elementi probatori, ha puntualmente
disatteso la tesi difensiva. Pertanto, non avendo la ricorrente
evidenziato incongruità, carenze o contraddittorietà motivazionali, la
censura, essendo incentrata tutta su una nuova ed alternativa
rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, va dichiarata
inammissibile. Sul punto, va, infatti, rilevato che, in sede di legittimità,
non è possibile dedurre come motivo il “travisamento del fatto”, giacchè
è preclusa la possibilità per il giudice di legittimità di sovrapporre la
propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei
precedenti gradi di merito: ex plurimis Cass. 4675/2006 Rv. 235656.
Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento
in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e
valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in C 1.000,00.
P.Q.M.
DICHIARA
Inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favor da Cassa
delle Ammende
Roma 16/02/2016

IL P

2. Il ricorso è manifestamente infondato.

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