Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9732 del 27/11/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 9732 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: PATERNO’ RADDUSA BENEDETTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GUIDA NICOLA N. IL 01/09/1969
avverso l’ordinanza n. 2882/2013 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
24/04/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO
PATERNO’ RADDUSA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. .i. Ct
c-U.D c)–k
AA
Ce-A-An 3 (1-0-£ Za MA CIAAAAA’1/41

Udit i difensor Avv.; _I
/0.}…..) c17

)

Data Udienza: 27/11/2013

1. Guida Nicola , per il tramite del difensore fiduciario , propone ricorso per
Cassazione avverso la ordinanza del Tribunale di Napoli , quale giudice del riesame
ex art 309 cpp , con la quale è stata data conferma alla O.C.C. emessa dal Gip
presso il medesimo Tribunale ai danni del ricorrente , cui sono contestati
l’associazione ex ad 416 bis ( capo A della rubrica) e quella di cui all’ad 74 Dpr
309/90 , aggravata ex art 7 Legge 203/01 ( capo B ) , nonché diversi reati fine
attratti all’egida dell’ad 73 Dpr 309/90 nonchè degli artt 10 e 14 legge 497/74 per
2. Lamenta la difesa violazione di legge e vizio di motivazione avuto riguardo agli
elementi indiziari posti a fondamento della misura , non dotati della necessaria
gravità. Assolutamente genericO sarebbe il tenore delle chiamate ; e le stesse non
trovano riscontro integrativo nelle intercettazioni il cui dato oggettivo non
consente di pervenire ad una adeguata piattaforma indiziaria quanto ai diversi
reati fine contestati. Così l’intercettazione richiamata per il capo D non da conto
del fatto che alla richiesta veicolata coincide una sostanziale incertezza in ordine al
posto ove la droga veniva custodita , negandosi così effettiva disponibilità della
sostanza ; generiche anche le intercettazioni di cui ai capi K e L che assurgono a
dimostrazione della gravità indiziaria malgrado la assoluta sinteticità dei dati
captati che, con riferimento al colloquio riferito alla imputazione da ultimo citata ,
si riferivano non a droga bensi a soldi nella disponibilità della famiglia del
ricorrente , a lavori edili da realizzare ed ad affitti da riscuotere . Quanto poi alle
imputazioni provvisorie di cui al capo O, nonché a quelle dei capi K ed L ,
dimensione ponderale ed egida cronologica dei colloqui lasciano pensare ad una
detenzione assorbita assorbita nella vicenda di cui al capo D , essendo verosimile
che si trattasse della medesima sostanza ivi indicata.
3. IL ricorso è inammissibile per le ragioni precisate da qui a poco.
4. Al Guida in particolare, viene addebitato in via cautelare l’essere intraneo e con
ruolo apicale al clan camorristico Gallo – Cavalieri ; ruolo che ha continuato a
mantenere malgrado la carcerazione , interessandosi al fine , tramite l’ausilio dei
più stretti parenti ( scambiandosi informazioni, in alcuni casi anche tramite pizzini,
tutte attività fatte oggetto di osservazione e intercettazioni).
A supporto della contestazione cautelare , le dichiarazioni di diversi collaboranti,
tutte puntualmente richiamate nel provvedimento impugnato; dichiarazioni
convergenti e sovrapponibili , destinate a riscontrarsi reciprocamente sia nel dato
legato alla riferita intraneità in posizione di vertice ascritta al ricorrente sia in

la detenzione illegale di alcune pistole.

ragione della specifica attribuzione al Guida di concreti e specifici momenti
partecipativi. Tutti i collaboranti ne evidenziano l’importanza apicale all’interno del
clan Cavalieri ; alcuni si soffermano al ruolo di rilievo nel settore degli stupefacenti
, con peculiare riferimento anche alla partecipazione al sistema delle puntate cui
partecipava anche in carcere per il tramite della moglie ; altri lo descrivono
siccome attivo nel capo delle estorsioni nonché coinvoloto in diversi episodi di

4.2 II dato legato alle propalazioni accusatorie dei collaboranti trova ragioni di
supporto e riscontro, ben oltre la soglia della gravità indiziaria , nelle
intercettazioni richiamate a fondamento della decisione contrastata nonché
nell’ulteriore materiale di indagine utilizzato nel valutare la posizione del ricorrente
. Si tratta , per quanto anticipato, di dati emersi dai colloqui e dai contatti tenuti
dal ricorrente , detenuto, con i parenti più stretti e con la moglie in particolare,
grazie ai quali il Guida veicolava all’esterno direttive tali da consentirgli di
mantenere intor il ruolo apicale rivestito all’interno delle associazioni in
contestazione.
Il tenore dei dialoghi captati non lascia margine al dubbio rispetto alla mantenuta
intraneità del Guida al clan camorristico in contestazione; e sull’abbrivio già
decisivo tracciato da quanto emergente dalle captazioni , destinato a comprovare
anche le diverse ipotesi ex art 73 dpr 309/90 imputate al ricorrente , si pongono
ad integrazione del mffiteriale indiziario le dichiarazioni dei due chiamanti in
~6.4…”.0…. e /-0.9~
correitaV-c—he , grazie al convergente riferimento operato alla partecipazione al
sistema delle puntate, sempre per conto del Guida , definiscern termini di palese
evidenza anche la partecipazione all’associazione ex ad 74 DPR 309/90.
5. A fronte di siffatto dato , le doglianze mosse dalla difesa della ricorrente si
connotano per la loro assoluta genericità nonché per la tendenza a parcellizzare il
portato dei colloqui prescindendo dalla doverosa lettura unitaria degli stessi .
Ancora, il ricorso risulta primariamente connotato dall’inammissibile indicazione di
letture interpretative del dato captato ( si veda con riferimento alle intercettazioni
legate alle contestazioni sub K, L, O ), alternative rispetto a quelle fornite nel
provvedimento impugnato , senza che tuttavia sia stata resa indicazione alcuna in
punto alla manifesta illogicità della valutazione offerta dal Tribunale, peraltro
ampiamente condivisibile rispetto al tenore dei contenuti trascritti.

violenza riferibili al clan.

E così, guardando all’unica contestazione destinata ad assumere un contenuto più
dettagliato sul piano della logicità del ritenere del Tribunale della libertà , quella
legata alle intercettazioni inerenti il capo D, deve escludersi ogni illogicità al
percorso argomentativo tracciato dal Tribunale in forza al quale, diversamente da
quanto sostenuto in senso contrario dalla difesa , proprio la modestia delle
indicazioni fornite dal Guida alla moglie costituisce valido riscontro in ordine alla
piena consapevolezza non solo della presenza e della disponibilità dello

mercato.
6. Ne viene , in conclusione , la manifesta infondatezza del gravame , la
conseguente declaratoria di inammissibilità dello stesso e da qui la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese del giudizio e di una somma equitativamente
determinata in euro 1000 in favore della cassa delle ammende
Pqm
Dichiara inammissibile il ricorso e condannai* ricorrente al pagamento delle spese
del processo ed alla somma di euro 1000 in favore della cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenTidi cui all’art 94 -1 ter d.att. cpp.
Così deciso il 27 novembre 2013
Il Consigliere relatore

il

stupefacente ma anche delle modalità alternative di collocazione della stessa sul

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