Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9731 del 27/11/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 9731 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: PATERNO’ RADDUSA BENEDETTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TOSIC MARKO N. IL 30/04/1978
avverso il decreto n. 352/2013 GIUDICE DI PACE di ROVERETO, del
24/06/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO
PATERNO’ RADDUSA;
-lette/sentite le conclusioni del PG Dott. zrieca..e….
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Udit i difensor Avv.;

Data Udienza: 27/11/2013

1. I difensori fiduciari di Tosic Marko propongono ricorso per cassazione avverso
l’ordinanza del Giudice di Pace di Rovereto con la quale è stata rigettata la
richiesta di revoca o modifica del decreto di convalida del provvedimento
adottato, nei confronti del ricorrente , dal Questore di Trento ai sensi dell’ad 75
bis Dpr 309/90.
2. Si evidenzia in ricorso che la ragione della reiezione è stata individuata nella
màncata indicazione di un mutamento delle condizioni poste a fondamento della

andavano addotti impugnando il provvedimento genetico e inidonei a fondare la
richiesta di revoca o modifica. Per contro viene evidenziato egnalat .g• che utili
alla revoca o alla modifica devono ritenersi tutti gli elementi comunque non presi
in considerazione al momento della emissione della misura genetica alla stregua
di quanto ritenuto solitamente in giurisprudenza per le misure cautelark.in nome
dell’ad 299 cpp . E tali dovevano ritenersi sia la sentenza del GUp del Tribunale
di Rovereto ai sensi dell’ad 129 cpp con riferimento alla contestata violazione di
domicilio posta a fondamento, tra gli altri elementi,

della pericolosità sociale

ascritta del ricorrente; del pari dovevano ritenersi tali anche gli ulteriori sviluppi
del procedimento penale per violenza e minaccia a PU , resistenza e lesioni; gli
ulteriori elementi destinati a chiarire le condizioni di vita sociale e familiare del
ricorrente , non conosciuti dal Giudice di pace al momento della convalida e che
avrebbero potuto portare quantomeno ad una modifica del provvedimento
genetico. Poiché dunque con il provvedimento impugnato il Giudice ha
integralmente omesso di prendere in considerazione tali dati s tanto darebbe corso
alla violazione di legge utile al ricorso cassazione.
3. Il ricorso è fondato.
4. L’ad 75 bis del DPR 309/90 prevede espressamente che la revoca e la
modifica dei provvedimenti assunti in forza della medesima norma sono
suscettibili di ricorso in cassazione per violazione di legge . Nella giurisprudenza
di questa Corte ( cfr da ultimo Sez. 4, Sentenza n. 6869 del 25/01/2011 ,Rv.
249358) le misure in questione vengono assimilate, per la loro natura, alle
misure di prevenzione , oggi disciplinate dal codice antimafia e in precedenza
regolate dalla legge n. 1423 del 1956 . Da qui la immediata riferibilità alle stesse
degli sviluppi interpretativi dettati in materia di modifica e revoca delle misure di
prevenzione; ciò in presenza oltre che della sostanziale assimilazione sopra
segnalata anche di un identico tenore del relativo dato normativo (ad 7 della

misura essendo limitata l’istanza alla segnalazione di profili valutativi che

legge 1423/56, pedissequamente riprodotto dall’ad 11 del d.lvo159/11, per un
verso ed il comma III dell’ad 75 bis per quel che immediatamente interessa).
Ne viene che alla modifica o alla revoca può pervenirsi “quando sia cessata o
mutata la causa che lo ha determinato” ma anche nell’ipotesi in cui dovessero
risultare insussistenti i presupposti per l’applicazione della misura ,
illegittimamente applicata “ah origine”, così come affermato, per le misure di
prevenzione , dalle Sezioni Unite di questa Corte (sez. U., n. 18, del 10.12.1997

delle disciplina della revisione).
Se dunque , come affermato nell’arresto delle SS. UU. reso in materia di
prevenzione , la revoca può operare sia con efficacia “ex nunc” (dovuta alla
sopravvenuta cessazione dei presuppositi utili alla applicazione della misura ) che
con efficacia “ex tunc” (resa nei casi di accertamento dell’insussistenza originaria
dei presupposti) ; se , ancora, siffatte considerazioni , per quanto sopra
evidenziato, stante l’evidente analogia tra le misure di prevenzione e quelle del
D.P.R. n. 309 del 1990, art. 75 bis, in ragione della relativa natura sono
estensibili a queste ultime ; ecco che , conseguentemente, deve ritenersi ben
legittima la revoca, ad opera del Giudice di Pace, del provvedimento di convalida
del decreto del Questore applicativo di una delle misure previste dal D.P.R. n.
309 del 1990, art. 75 bis, anche nell’ipotesi in cui la revoca sia disposta per
l’accertata mancanza – “ah origine” – dei presupposti previsti dalla legge per
l’applicazione della misura.
Si aggiunga che non ogni questione può ritenersi utile al fine. Ovviamente , se il
tema dedotto a supporto della istanza è già stato considerato e valutato dal
provvedimento genetico , l’accoglimento risulta ovviamente precluso dalla
cristallizzazione della decisione assunta non altrimenti impugnata , salvo che si
tratti di fatti già valutati la cui sussistenza , per emergenze successive sia stata
negata in radice ( dando corpo ad una ipotesi di revoca con efficacia ex tunc); e
del resto , sono suscettibili di incidere con efficacia ex tunc sulla misura anche le
questioni precedenti al provvedimento non prese in considerazione dallo stesso.
Le questioni invece successive al provvedimento destinate a mutarne i
presupposti ( modifica) fino ad eliderli in radice ( revoca ), sono destinate
sempre ad operare con efficacia ex nunc.
5. Questo il quadro normativo di riferimento , emergono con evidenza i vizi
inficianti il provvedimento impugnato.

Cc. – dep. 30.03.1998 – rv. 210041 in ragione della affermata non applicabilità

Se per il vero il tenore della richiesta sembrava volto ad una mera rivisitazione
del provvedimento genetico in surroga ad una impugnazione mai formulata , è
parimenti incontrovertibile che il provvedimento impugnato , nella sua estrema
sinteticità, detta un principio in diritto inesatto e risulta comunque fondato su
una assolutamente apodittica valutazione resa in punto alla inidoneità al fine
degli elementi addotti .
Alla luce di quanto sopra , infatti , appare evidentemente errata in diritto

fondamento del provvedimento genetico possono giustificare la modifica o la
revoca dello stesso. In ogni caso , poi , è assolutamente apodittica la ritenuta
insussistenza di tale mutamento delle condizioni, negato senza prendere in alcun
modo in considerazione le indicazioni in fatto e diritto segnalate a supporto della
istanza e oggi ribadite con il ricorso che occupa.
6. Delineati dunque gli affermati profili utili a fondare la revoca o la modifica nei
termini di cui al ricorso sarà compito del Giudice di pace competente precisare se
gli elementi addotti sono o meno successivi al provvedimento adottato sul piano
della relativa formazione. Nel primo caso chiarendo l’incidenza degli stessi
rispetto alla invocata modifica o revoca ; nel secondo caso, dovrà precisare se gli
stessi sono stati presi in considerazione al momento della emissione del
provvedimento genetico e , in caso negativo valutarne l’incidenza.
PQM
Annulla l’impugnato provvedimento e rinvia per nuovo esame al Giudice di Pace
di Rovereto.
Così deciso il 27 novembre 2013
Il Consigliere relatore

t
il Presi ente

l’affermazione in forza alla quale solo il mutamento delle condizioni poste a

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