Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9730 del 27/11/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 9730 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: PATERNO’ RADDUSA BENEDETTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GRAUSO TERESA N. IL 18/01/1947 parte offesa nel procedimento
c/
GOLIA FRANCESCO N. IL 16/06/1950
avverso il decreto n. 36587/2012 GIP TRIBUNALE di NAPOLI, del
06/02/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO
PATERNO’ RADDUSA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi d nsor Avv.;

Data Udienza: 27/11/2013

1. Grauso Teresa , per il tramite del difensore fiduciario, quale persona offesa nel
procedimento distinto dal nr 35652/12 RG , propone ricorso per cassazione
avverso il decreto del GIP presso il Tribunale di Napoli con il quale è stata
disposta l’archiviazione delle indagini promosse ai clgnni di Golia Francesco ,
indagato del reato di cui all’art 328 cp comma II .
,
2. Segnala al fine la d#fesa della ricorrente che dopo una prima richiesta di
archiviazione opposta , il Gip aveva disposto indagini supplettive; il PM procedeva

il Gip provvedeva accogliendo l’istanza con decreto de plano , pur in presenza di
una nuova opposizione articolata dalla persona offesa . Ciò in modo da violare
irrimediabilmente il contraddittorio e giustificare il ricorso di legittimità , non
avendo il decidente neppure preso in considerazione , quantomeno per
affermarne l’inammissibilità , l’opposizione mossa.
3. La Procura Generale , con requisitoria scritta , ha chiesto dichiararsi
l’inammissibilità perché dagli atti non è dato rinvenire la presenza della nuova
opposizione atta ad ostacolare il provvedimento di archiviazione de plano.
4.Con memoria depositata il 28 ottobre 2013 la difesa dell’indagato Golia
Francesco ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso perché tardivo
rispetto alla data nella quale il difensore della Grauso aveva avuto conoscenza
della archiviazione stessa sia perché proposto da un difensore diverso da quello
nominato dalla persona offesa mai revocato o sostituito .
5. Con ulteriore memoria depositata il 19 novembre 2013 la difesa della
ricorrente ha contestato le ragioni di inammissibilità sollevate dalla Procura
Generale e dedl’indagato.
6. Il ricorso merita l’accoglimento.
7. Invero, costituisce ius receptum, nell’elaborazione giurisprudenziale di questa
Suprema Corte, il principio secondo cui l’archiviazione può essere pronunciata
“de plano”, in presenza di un’opposizione della persona offesa alla richiesta dal
P.M. avanzata, ove ricorrano due condizioni delle quali il Giudice deve
necessariamente dare atto con adeguata motivazione, ossia l’inammissibilità
dell’opposizione – per l’omessa indicazione dell’oggetto dell’investigazione
suppletiva e/o dei relativi elementi di prova – e l’infondatezza della notizia di
reato (Sez. 4, n. 167 del 24/11/2010, dep. 04/01/2011, Rv. 249236; Sez. 2, n.
40515 del 28/09/2005, dep. 08/11/2005, Rv. 232674; Sez. 2, n. 47980 del

dunque a nuova iscrizione e nuovamente veicolava istanza di archiaviazione i che

01/10/2004, dep. 10/12/2004, Rv. 230707; Sez. U, n. 2 del 14/02/1996, dep.
15/03/1996, Rv. 204132).
Ne consegue che , in presenza di opposizione , laddove il giudice ometta come
nella specie, radicalmente di valutarne le ragioni per evidenziarne
l’inammissibilità si produce, pertanto, una violazione del diritto al contraddittorio,
che è, prima di tutto e in ogni caso, diritto all’effettivo ascolto delle ragioni
innanzi al Giudice rappresentate (Sez. 5, n. 16505 del 21/04/2006, dep.
8. La fondatezza del ricorso non risulta minata dalle osservazioni di segno
contrario contentk, nella requisitoria scritta d@lla Procura Generale e nella
memoria difensiva dell’indagato.
9. Quanto alla prima , perché la presenza dell’opposizione appare documentata
dalla produzione in atti ( l’opposizione depositata presso la Procura competente
in data 1 ottobre 2012).
10. Del pari, sono infondate le contestazioni sollevate dalla difesa dell’indagato
perché
– in punto alla intempestività , anche a voler fare risalire il termine di decorrenza
del ricorso per cassazione , pari a quindici giorni, a norma dell’art. 585, comma
primo, lett. a), cod. proc. pen. dalla conoscenza effettiva del provvedimento ( in
tal senso cfr la sentenza di questa sezione della Corte n. 47982 del 27/11/2012
Rv. 254103) la stessa deve ritenersi acquisita dalla data di rilascio della copia del
provvedimento da impugnare ( nel caso il 16 dicembre 2013 ) con conseguente
tempestività del gravame ( del 29 dicembre successivo) non potendosi ritenere
per contro utile al fine la mera richiesta di visura allegata agli atti dalla difesa del
Golia
-in ordine alla assenza di mandato difensivo, contraddette dal mandato ai sensi
dell’ad 96- 101 spillato al ricorso per cassazione in originale;
-relativamente infine alla affermata carenza di legittimazione , per la coerenza a
norma delle considerazioni espresse dalla difesa del ricorrente con la memoria in
atti in linea con il costante orientamento espresso sul punto da questa Corte ( ex
plurimis si veda Sez. 6, Sentenza n. 5376 del 12/11/2002 Rv. 223937) in forza
al quale il reato di omissione di atti di ufficio, punito dall’art. 328 comma
secondo cod. pen. integra un delitto plurioffensivo, nel senso che lede, oltre
all’interesse pubblico al buon andamento ed alla trasparenza della pubblica
amministrazione, anche il concorrente interesse del privato leso dall’omissione o

15/05/2006, Rv. 234453).

dal ritardo dell’atto amministrativo dovuto. Tale norma, infatti, da un lato
presuppone una richiesta presentata da un soggetto che vi abbia interesse, in
quanto titolare di una situazione giuridica qualificata come diritto soggettivo o
interesse legittimo e, dall’altro, tutela l’aspettativa dell’istante ad ottenere il
provvedimento richiesto o in alternativa, la comunicazione dei motivi del ritardo
o della mancata adozione del provvedimento. Ne consegue che il richiedente
interessato riveste la posizione di persona offesa dal reato, tutelata dalle

PQM
Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al
Tribunale di Napoli per l’ulteriore corso.
Così deciso il 27 novembre 2013
Il Consigliere relatore

il Pre idente
,

garanzie procedimentali previste dagli artt. 408-410 cod. proc. pen.

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