Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9729 del 14/11/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 9729 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: DI SALVO EMANUELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI PERUGIA
nei confronti di:
FEDERICI ROSA N. IL 03/01/1965
avverso l’ordinanza n. 54/2013 TRIB. LIBERTA’ di PERUGIA, del
25/06/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. c
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Data Udienza: 14/11/2013

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia
ricorre per cassazione
avverso l’ordinanza del locale Tribunale del
riesame , in data 25 -6-13 , che , investito della richiesta di riesame
presentata nell’interesse di Federici Rosa , avverso il decreto di sequestro
preventivo, emesso, il 28-5-13, dal Gip presso il Tribunale di Perugia, ha
dichiarato la propria incompetenza per territorio e ha disposto la
trasmissione degli atti al Pubblico ministero presso il Tribunale di Foggia.
2. Il ricorrente deduce abnormità della statuizione relativa alla trasmissione
degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia ,
la declaratoria di
poiché l’art 22 co 1 cpp stabilisce che , ove
incompetenza intervenga nel corso delle indagini preliminari , come nel
caso in disamina , occorre restituire gli atti al pubblico ministero
procedente poiché il tribunale del riesame è giudice della competenza solo
in relazione al singolo atto , senza alcuna possibilità di ordinare la
trasmissione degli atti ad altro ufficio , potere riservato , nella fase delle
indagini preliminari , al solo p.m. Tanto più che , nel caso in disamina , è
stato materialmente trasmesso all’ufficio ad quem l’intero incartamento
processuale , determinandosi così la paralisi dell’attività d’indagine della
Procura di Perugia. Per di più , il Tribunale si è erroneamente limitato a
trattare la questione relativa alla competenza , senza entrare nel merito ,
come invece avrebbe dovuto.
Si chiede pertanto annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3.11 provvedimento

gravato è inoppugnabile. Se ne potrebbe ammettere

per cassazione soltanto ove si ritenesse
l’impugnabilità mediante ricorso
l’abnormità dell’ordinanza in disamina. Senonchè presupposto dell’abnormità è la
mancanza di un mezzo di impugnazione l’abnormità è infatti ravvisabile
esclusivamente in mancanza di ulteriori strumenti di gravame lato sensu ovvero di
rimedi offerti dal sistema per ovviare all’anomalia della pronuncia giudiziale ( Sez.
Un. 26 marzo-22 giugno 2009 n. 25957, Toni , rv 243590). Viceversa, nel caso in
disamina , esistono appropriati strumenti per rimuovere l’efficacia del
provvedimento emanato dal Tribunale del riesame. Quest’ultimo infatti è un
provvedimento sulla competenza , che , a norma dell’art 568 co 2 cpp , può dar
luogo a conflitto ex art 28 cpp. Né potrebbe diversamente opinarsi sulla base del
rilievo inerente alla natura della pronuncia giudiziale , che , nel caso di specie , è
un’ordinanza. Benchè infatti l’art 568 co 2 cpp si riferisca testualmente alle
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RITENUTO IN FATTO

”sentenze”, è da ritenersi che la portata precettiva di tale disposizione prescinda
dalla forma del provvedimento, poiché il profilo dirimente, ai fini in disamina, è che
si tratti di pronuncia sulla competenza. Ne deriva che non sono assoggettabili né a
ricorso per cassazione né ad alcun altro gravame i provvedimenti in merito alla
competenza — e , segnatamente, quelli di carattere declinatorio- , abbiano essi la
forma di sentenza o quella di ordinanza , in quanto , a norma dell’art 28 cpp , tali
decisioni importano esclusivamente, ove il giudice ad quem vada in contrario avviso
17-1-11 n. 15792 , rv. n. 249962). Nè ha rilievo alcuno che tale strumento non sia
posto a disposizione del pubblico ministero presso il giudice a quo, titolare
dell’indagine , perché l’apparato requirente , nella sua impersonalità , potrà
comunque attivarsi mediante l’esperimento, da parte del pubblico ministero ad
quem , della procedura ex art 30 co 2 cpp, in presenza dei presupposti previsti da
tale norma . Ciò, d’altronde, sotto altro profilo, elimina il pericolo che si determini
una stasi del procedimento perché gli organi giurisdizionali ad quem possono sia
procedere ex artt 28 ss che dare corso al procedimento, ove condividano il decisum
del Tribunale che ha trasmesso gli atti . Dunque, anche sotto questo profilo, deve
escludersi la ravvisabilità di un’ipotesi di abnormità funzionale , riscontrabile
esclusivamente nel caso di stasi del procedimento e di impossibilità di proseguirlo.
Mentre l’esperibilità di uno strumento atto ad elidere gli effetti della decisione ,
espungendo dall’orizzonte qualificatorio la categoria dell’abnormità, preclude
l’esame della questione se ci si trovi o meno di fronte ad un’ipotesi di abnormità
strutturale , ravvisabile ogniqualvolta il giudice eserciti un potere non attribuitogli
dall’ordinamento processuale ( carenza di potere in astratto ); o un potere previsto
dall’ordinamento ma nel contesto di una situazione processuale radicalmente
diversa da quella prefigurata dal sistema e cioè completamente al di fuori dei casi
consentiti , al di là di ogni ragionevole limite ( carenza di potere in concreto : Sez. Un
26-3-2009 n 7, Toni, cit.).
4.L’ordinanza impugnata

non può dunque qualificarsi abnorme e ,
conseguentemente, il ricorso , in ossequio al principio di tassatività delle
impugnazioni , va dichiarato inammissibile poiché proposto avverso un
provvedimento inoppugnabile.

PQM
2

, l’elevabilità del conflitto ( Sez I 15-6-90 n. 1746, Desiderio, rv. n. 184954; Sez I

La Corte dichiara inammissibile il ricorso

Così deciso in Roma, all ‘udienza del 14-11-13 .

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