Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9728 del 14/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 9728 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: DI SALVO EMANUELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI LODI
nei confronti di:
TROGLIO ANDREA N. IL 03/02/1986
avverso l’ordinanza n. 327/2013 TRIBUNALE di LODI, del
29/04/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
lette le conclusioni del PG Dott. Vito D’AMBROSIO per
l’annullamento con rinvio;

Uditi di sor Avv.;

Data Udienza: 14/11/2013

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lodi
ricorre per cassazione avverso l’ordinanza emessa, il 29-4-13, dal giudice
monocratico del predetto tribunale, di fronte al quale l’arrestato Troglio
Andrea era stato presentato per la convalida dell’arresto e il contestuale
giudizio direttissimo. Con la predetta ordinanza , non è stato convalidato
l’arresto per ritenuta insussistenza dello stato di flagranza.
2. Il ricorrente rappresenta che dagli atti emerge che i Carabinieri , giunti nei
pressi di un campo agricolo, notarono due soggetti che, alla loro vista , si
dettero alla fuga. Li inseguirono e, dopo aver bloccato uno di essi, trovato
in possesso della somma di 45 euro , tornarono sul luogo da cui i due
erano fuggiti , rinvenendo svariati involucri contenenti 56 gr di hashish , 5
gr di cocaina , gr 16, 50 e 1,50 di eroina , un bilancino di precisione , un
rotolo di pellicola trasparente e una torcia. Erroneamente il giudice ha
pertanto ritenuto che, sulla base di queste risultanze, non sia ravvisabile
la flagranza di reato , formulando una valutazione inerente — caso mai —
alla sussistenza del reato ipotizzato , che è un profilo distinto da quello
della legittimità dell’arresto. Ma anche relativamente a quest’ultima ,
occorre osservare come il giudice , affermando che l’unico elemento a
carico dell’indagato è rappresentato dalle informazioni apprese dalla fonte
confidenziale , non abbia tenuto conto , nella sua motivazione , né del
rinvenimento dello stupefacente e degli altri materiali appena descritti nel
luogo in cui si trovava il Troglio né del comportamento dell’indagato che,
alla vista dei militari , fuggì precipitosamente.
Si chiede pertanto annullamento dell’ordinanza impugnata.
3.Con requisitoria scritta depositata il 17-7-13, Il P.G. presso questa Corte
ha chiesto annullamento con rinvio.

CONSIDERATO IN DIRITTO
4.11 ricorso è fondato. In sede di convalida dell’arresto o del fermo, infatti, il giudice
è tenuto a valutare la sussistenza degli elementi che legittimavano l’adozione della
misura precautelare, ponendosi in una prospettiva ex ante, tenendo cioè conto della
situazione prospettatasi alla polizia giudiziaria o da quest’ultima accertabile con
l’ordinaria diligenza , al momento dell’arresto o del fermo ( Sez 111 20-11-2007 n.
2454/08, rv. n. 238533; Sez V 27-3-2009 n. 21577 , rv. n. 243885). Esula dall’area
della presente disamina , costituendo problematica estranea alla fattispecie
i

RITENUTO IN FATTO

concreta sub iudice ,nella quale non risulta acquisito, successivamente all’arresto,
alcun elemento significativamente modificativo del quadro probatorio, il quesito
se nello spettro cognitivo e valutativo del giudice possano rientrare elementi
acquisiti dopo l’adozione della misura precautelare ( in senso positivo, Sez IV 4-52007 n.22505, rv. n. 237602, che evidenzia come , qualora da essi risulti
l’insussistenza del fumus delicti , diversamente opinando, si priverebbe
ingiustificatamente la persona arrestata della possibilità di far valere il suo diritto
utilizzati soltanto per l’ulteriore pronuncia sullo status libertatis ma non ai fini della
convalida ( Sez III 7-7-10, n. 35962, rv. n. 248479). Rimane però fermo che il giudice
deve operare un controllo di mera ragionevolezza , nell’ottica del quale deve porsi
nella stessa situazione in cui ha operato la polizia giudiziaria e verificare se la
decisione di procedere all’arresto rimanga o meno nei limiti di un giudizio
ragionevolmente fondato e perciò rientrante nel perimetro delle valutazioni
demandate dal sistema ala polizia giudiziaria ( Sez I 20-5-03 n. 23567, rv. n. 225009;
Sez VI 11-12-2002n. 8024/03, rv. n. 224093; Sez IV 22-2-2007 , n. 14474, rv. n.
236204) .
5.Nel caso in disamina , risulta dalla stessa motivazione del provvedimento
impugnato che l’indagato venne sorpreso dalla polizia giudiziaria in prossimità del
luogo in cui venne rinvenuta la droga e che immediatamente egli , unitamente ad
un altro soggetto in sua compagnia , all’arrivo degli operanti , si dette alla fuga. E’
dunque contraddittorio sostenere che unico elemento a carico del Troglio fosse
costituito dalle informazioni di fonte confidenziale poiché il giudice stesso ha dato
atto della sussistenza dei due ulteriori elementi appena menzionati. Su questi ultimi
l’ordinanza tace , omettendo di esaminare la valenza dimostrativa, in ordine al
reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, della presenza del soggetto sul
luogo in cui è stata rinvenuta la sostanza, unitamente ad un bilancino di precisione
e a materiali vari , atti al confezionamento di dosi di stupefacente, nonché della
fuga da parte dell’indagato , non appena scorti gli operanti.
6. Alla luce di tali risultanze , non può ritenersi che il giudice abbia correttamente
applicato i principi enucleabili dal sistema ed elaborati dalla giurisprudenza in tema
di flagranza del reato. Come è noto ,infatti , l’art 382 cpp individua tre ipotesi di
flagranza:la prima è quella di colui che venga colto nell’atto di commettere il reato.
Quest’espressione comprende sia l’ipotesi il cui il reato sia stato appena consumato
sia quella in cui esso sia ancora in itinere, sempre che , in tal caso , la condotta
2

all’eventuale riparazione ex art 314 cpp, ) oppure se questi ultimi possano essere

presenti i caratteri dell’univocità e della idoneità , sì da integrare almeno l’ipotesi del
tentativo , atteso che altrimenti non sarebbe configurabile alcun reato. Dunque , in
questa ipotesi , l’essenza della flagranza risiede nel rapporto di simultaneità tra il
fatto- reato e la sua scoperta. Una seconda ipotesi di flagranza è quella in cui , subito
dopo il reato , il colpevole venga inseguito dalla polizia giudiziaria , dalla persona
offesa o da terzi. Il necessario presupposto di questa fattispecie è la fuga
ingiustificata del soggetto, che acquista un valore sintomatico, in quanto correlata
quasi-flagranza di reato , ricomprende l’azione di ricerca immediatamente posta in
essere , anche se non subito conclusa , purchè protratta senza soluzione di
continuità , sulla scorta delle indicazioni delle vittime, dei correi o di altre persone a
conoscenza dei fatti ( Sez II 10-11-10 n. 44369 , rv .n. 249169; Sez V 7-6-99,
Giannatiempo , rv. n. 214469; Sez IV 20-6-2006n. 29980, rv. n. 234816). Anche in
tal caso elemento caratteristico dell’istituto è il requisito dell’immediatezza
temporale ,che attiene all’inseguimento ma anche alla sorpresa con cose o tracce
del reato , che integra la terza ipotesi di flagranza. Quest’ultima implica il
rinvenimento di elementi di carattere obiettivo , che rendano il fatto manifesto ,
nella sua oggettività, e ragionevolmente ascrivibile al soggetto da arrestare. E, per
l’appunto , nel caso sub iudice, secondo quanto risulta dalla stessa ordinanza
impugnata , la sorpresa dell’indagato sul luogo in cui è stata rinvenuta la droga e
l’ingiustificata fuga costituiscono elementi di carattere obiettivo sulla base dei quali
ritenere la flagranza ex art 382 cp , presupposto della convalida dell’arresto.
Erroneamente pertanto il giudice non lo ha convalidato.
L’ordinanza impugnata va dunque annullata senza rinvio perchè sussistevano i
presupposti per la convalida dell’arresto.
PQM
La Corte annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata perché sussistevano i
presupposti per la convalida dell’arresto.
Così deciso in Roma, all ‘udienza del 14-11-13 .

ad un reato appena scoperto. La nozione di inseguimento , nell’ambito della c.d.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA