Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9727 del 18/02/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 9727 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GRIECO PIETRO N. IL 16/07/1955
avverso la sentenza n. 3009/2009 CORTE APPELLO di BARI, del
26/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/02/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI
Udito il Procuratore generale in persona del Dott. 1,R ds004,4).0 GODA
che ha concluso per a‹
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit iklifensoikAvv. Avt rAyt,› C4570

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Data Udienza: 18/02/2014

Considerato in fatto e ritenuto in diritto

1. Con sentenza del 26.10.2012 la Corte di appello di Bari – a seguito di
gravame interposto dall’imputato GRIECO Pietro avverso la sentenza
emessa il 18.5.2009 dal GUP del Tribunale di Bari – in riforma di detta
sentenza, confermando la penale responsabilità del predetto imputato

attenuanti generiche e rideterminato la pena inflitta sospendendola
condizionalmente.
2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato
deducendo con unico ed articolato motivo violazione degli artt. 54 e 384
c.p. in ragione di una inopinabile situazione esimente riconducibile alla
sfera applicativa delle predette norme, avendo la stessa Corte di appello
rilevato più volte la forte percezione di timore da parte del GRIECO
derivante dal pericolo di ritorsioni e, con molta probabilità, per effetto di
pressioni subite anteriormente alla condotta favoreggiatrice. Il
ricorrente, inoltre, invita la Corte a valutare l’eventuale rinvio della
questione alle SS.UU. stante il dedotto contrasto delle decisioni delle
sezioni semplici in ordine alla ricorrenza nella specie al paradiga dell’art.
384 c.p. piuttosto che di quello dell’art. 54 c.p..
3. Il ricorso è fondato.
4. Non osta all’esame della doglianza la sua proposizione per la prima volta
in questa sede di legittimità . Invero, è costante insegnamento di questa
Corte che la esimente della necessità a salvare se stesso o un prossimo
congiunto da un grave e inevitabile nocumento alle libertà o all’onore
(ipotizzabile in taluni reati contro l’amministrazione della giustizia) va
applicata, in appello o in Cassazione, dai giudici anche in assenza di uno
specifico motivo di gravame.(Sez. 6, Sentenza n. 2623 del 12/11/1980
Rv. 151429 Imputato: IODICE).
5. In tema di falsa testimonianza, ai fini della configurabilità dell’esimente
di cui all’art. 384, comma primo, cod. pen., rileva non solo il pericolo di
un nocumento alla libertà o all’onore dell’autore del reato o di un suo
prossimo congiunto, ma altresì quello di un nocumento all’incolumità
fisica

(Sez.

Imputato:

6,

Sentenza n.

26061

del

08/03/2011 Rv. 250748

Cerrone.) essendo necessario che il pericolo non sia

genericamente temuto ma sia collegato a circostanze obiettive, attuali e
concrete che ne delimitino con
1

precisione contenuto ed

in ordine al delitto di favoreggiamento ascrittogli , ha concesso le

effetti.(Fattispecie in materia di favoreggiamento personale) (Sez. 6,
Sentenza n. 8638 del 26/04/1999 Rv. 214315 Imputato: Aprano P.) in
quanto l’esimente implica un rapporto di derivazione del fatto commesso
dalla esigenza di tutela di detti beni che va rilevato sulla base di un
criterio di immediata ed inderogabile conseguenzialità e non di semplice
supposizione (Sez. 6, Sentenza n. 10271 del 15/11/2012 Rv. 255716
Imputato: Spano)..

dell’imputato esito di verosimili pressioni esercitate su di lui da soggetti
appartenenti ad ambienti della criminalità organizzata ed

ha

specificamente rimarcato la pericolosità e l’efferatezza di tale contesto in
relazione al timore di rappresaglie da parte di chi aveva , come il
ricorrente, assistito all’omicidio, documentato anche da un brutale
pestaggio subito da un altro testimone del fatto verificatosi il giorno
successivo ad esso ad opera di numerosi soggetti legati alla criminalità
organizzata a cui appartenevano anche vittima ed assassino. Ha
considerato – infine – l’oggettivo stato psichico di timore manifestato
dallo stesso ricorrente, attraverso il suo tremore e sudore, al momento
in cui gli veniva chiesto l’individuazione fotografica.
7. Ritiene la Corte che a tale accertamento di fatto, ed in applicazione del
richiamato orientamento di legittimità, consegua la sua qualificazione
sub specie della invocata esimente ex art. 384 co. 1 c.p. in ragione del
fondato, attuale e concreto timore dell’imputato di pericolo di
nocumento al bene della sua vita e della sua incolumità personale che,
come detto, sorregge la esimente in parola la quale, quindi, deve essere
nella specie riconosciuta.
8.

Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio
perché il fatto non costituisce reato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non
costituisce reato.
Così deciso in Roma, 18.2.2014.

6. Ebbene, nella specie il giudice di merito ha ritenuto la condotta

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