Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9727 del 16/02/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9727 Anno 2016
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: RAGO GEPPINO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GUADAGNO MICHELE N. IL 25/04/1972
avverso la sentenza n. 1317/2013 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 13/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GEPPINO RAGO;

Data Udienza: 16/02/2016

1. GUADAGNO Michele, a mezzo del proprio difensore, ha proposto
ricorso per cassazione contro la sentenza pronunciata in data
13/03/2014 dalla Corte di Appello di L’Aquila deducendo: a) l’errata
qualificazione del fatto (furto invece che ricettazione); b) mancata
concessione dell’attenuante di cui all’art. 648/2 cod. pen. e del minimo

2. Il ricorso è manifestamente infondato.
Relativamente alla censura sub a) oltre che non risulta proposta
con i motivi di appello, va osservato che non è chiaro sulla base di quali
elementi fattuali il ricorrente sarebbe l’autore del reato presupposto.
La censura sub b) attiene al merito (correttamente la Corte ha
escluso l’ipotesi di cui all’art. 648/2 cod. pen. alla stregua della
giurisprudenza di legittimità) e alla discrezionalità della pena che, nella
specie risulta essere stata esercitata congruamente avendo la Corte
concesso anche un’ulteriore attenuante e diminuito la pena.
La censura sub c) è manifestamente infondata in quanto la
ricettazione si prescrive in dieci anni (art. 648/1 e non secondo comma).
Alla declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art.
616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende
di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal
ricorso, si determina equitativamente in C 1.000,00.
P.Q.M.
DICHIARA
Inammissibile il ricorso e
CONDANNA
il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C
1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
Roma 16/02/2016

_ ■ TE

della pena; c) prescrizione

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