Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 972 del 11/12/2013
Penale Sent. Sez. 3 Num. 972 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MARINI LUIGI
SENTENZA
sul ricorso proposto da
FIORENZA Alessandro Egidio, nato a Milano il 13/12/1968
avverso l’ordinanza del 21/1/2013 del Giudice delle indagini preliminari del
Tribunale di Milano che ha convalidato il provvedimento con cui il Questore di
Milano ha imposto per la durata di tre anni al sig. Fiorenza l’obbligo ex art.6,
commi 1 e 2, della legge 13 dicembre 1989, n.401 di presentarsi presso gli uffici
di pubblica sicurezza in occasione degli incontri di calcio cui partecipa la squadra
di calcio “Milan F.C.”;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Marini;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale, Alfredo Montagna, che ha concluso chiedendo annullarsi l’ordinanza
senza rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 21/1/2013 il Giudice delle indagini preliminari del
Tribunale di Milano ha convalidato il provvedimento con cui il Questore di Milano
ha imposto per la durata di tre anni al sig. Fiorenza l’obbligo ex art.6, commi 1 e
2, della legge 13 dicembre 1989, n.401 di presentarsi presso gli uffici di pubblica
Data Udienza: 11/12/2013
sicurezza in occasione degli incontri di calcio cui partecipa la squadra di calcio
“Milan F.C.”.
2. Avverso tale decisione il sig. Fiorenza propone ricorso in sintesi
lamentando:
Errata applicazione di legge ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. per essere la
condotta presa in esame non riconducibile alle ipotesi previste dall’art.6 della
legge 13 dicembre 1989, n.401, bensì alla diversa ipotesi disciplinata dall’art.2bis della legge n.41 del 2007; in particolare, l’art.6 prevede un elenco tassativo
forme “indirette” non possono costituire il presupposto di applicazione della
misura (Sez.1, 15/7/2003, n.29581 e 26/2/2002, n.7534)
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.
PROBLEMI: a) tassatività, art.6 – b) diritto di critica
Il provvedimento del Questore di Milano e l’ordinanza di convalida hanno
qualificato come condotta che istiga alla violenza l’apposizione all’interno dello
stadio Meazza di Milano di uno striscione recante la scritta “Micale e Speziale
innocenti onore a Arcidiacono”. Osserva a tale proposito il Giudice delle indagini
preliminari che Micale e Speziale vanno identificati nei due tifosi del Catania
condannati con sentenza irrevocabile per l’omicidio dell’Ispettore capo Raciti a
seguito dei gravi disordini verificatisi nel 2007 al termine dell’incontro fra le
squadre di calcio di Catania e Palermo; a sua volta, Arcidiacono va identificato
nel calciatore che ha esibito la maglietta con la scritta “Speziale è innocente” e
che fu per questo destinatario di provvedimento ex art.6 della legge 13 dicembre
1989, n.401. Ciò premesso, ritiene il giudice che l’affermazione dell’innocenza
dei due tifosi condannati costituisce una forma indiretta ma univoca di
incitazione alla violenza contro le forze dell’ordine, riconducibile al dettato
dell’art.6, citato, e che occorre procedere al fine di prevenire futuri simili
comportamenti.
2. Osserva la Corte che l’art.2-bis della legge 19 ottobre 2001, n.377
punisce, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con la pena
dell’arresto da tre mesi le condotte consistenti in “introduzione o esposizione di
striscioni e cartelli che, comunque, incitino alla violenza o che contengono
ingiurie o minacce”. La differenza fra le previsioni contenute nell’art.6 della legge
13 dicembre 1989, n.401 (e successive modifiche) e quella della adesso
richiamata legge n.377 del 2001 è stata posta a fondamento della sentenza della
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di ipotesi che contemplano condotte di diretto incitamento alla violenza, così che
Sez.1, n.29581 dell’1/7/2003, Troise, che ha chiarito come possa applicarsi la
più grave ipotesi ex art.6 allorché il contenuto delle frasi incriminate consista in
un inequivoco e diretto incitamento alla violenza, restando invece punite ai sensi
del citato art.2-bis della legge n.377 del 2001 le frasi che possano essere
interpretate in tal senso (induzione “indiretta” alla violenza”).
3. La Corte ritiene che, nel caso in esame, difetti il carattere di chiara e
diretta induzione alla violenza e che l’ordinanza non abbia fatto corretta
applicazione della legge, con la conseguenza che l’ordinanza stessa deve essere
autorità di pubblica sicurezza e così come deve essere dichiarata l’inefficacia del
decreto del Questore di Milano in data 10 gennaio 2013.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dichiara l’inefficacia del decreto del
Questore di Milano in data 10 gennaio 2013, limitatamente all’obbligo di
presentazione.
Così deciso il 11/12/2013
annullata nella parte in cui dispone l’obbligo per il sig. Fiorenza di presentarsi alle