Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9719 del 14/01/2014
Penale Sent. Sez. 6 Num. 9719 Anno 2014
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CASTAGNETTI IVAN n. 6/9/1969
avverso la sentenza n. 500/2009 del 27/9/2012 della CORTE DI APPELLO
DI BOLOGNA
visti gli atti, l’ordinanza ed il ricorso
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO
Udito il Procuratore iGenetrale pecsona del Dott. GABFgELE MAZZOTTA
CAAA: 1,e0
\` 4t.JL
IN,d2/11
concluso d”–e GAQ t.A.Uv•ì
MOTIVI DELLA DECISIONE
Castagnetti Ivan propone ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello
di Bologna del 27 settembre 2012 che, in riforma della sentenza del Tribunale di
Parma che lo assolveva dal reato di favoreggiamento in favore del responsabile
della aggressione di Tanzi Mirko, su appello del PM e della parte civile, dichiarava
non luogo a procedere per intervenuta prescrizione e condannava Castagnetti al
risarcimento dei danni in favore della parte civile Tanzi sul presupposto della sua
responsabilità penale. Con unico motivo deduce la violazione di legge ed il vizio
di motivazione in relazione alla valutazione delle prove ed alla motivazione
insufficiente per la riforma di una sentenza di assoluzione .
Il 25/11/2013 la parte civile ha comunicato la revoca della propria
costituzione.
Il ricorso va accolto limitatamente alle statuizioni civili.
I motivi riferiti alla erroneità della sentenza impugnata per la parte in cui,
riformando la sentenza di assoluzione, ha disposto il proscioglimento per
Data Udienza: 14/01/2014
prescrizione escludendo che allo stato potesse disporsi l’assoluzione nel merito
ex art. 129 cod. proc. pen., sono inammissibili. Tali motivi, difatti, affrontano
temi di merito che non possono essere dedotti in questa sede di legittimità e,
comunque, non sarebbe possibile disporre l’annullamento della sentenza con
rinvio in quanto, ai sensi dello stesso art. 129 cod. proc. pen., prevale la regola
di immediata applicazione della causa di estinzione del reato rispetto ad
un’ipotesi in cui, dovendo eventualmente accogliersi il ricorso per vizio di
motivazione, dovrebbe disporsi il rinvio per nuovo esame.
della revoca della costituzione di parte civile da parte di quest’ultimo è venuta
meno la relativa domanda per cui il ricorso va accolto esclusivamente avverso le
statuizioni civili con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata limitatamente alla decisione sulle domande civili.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni
civili di cui dis ne la revoca. Rigetta nel resto.
Roma copi i eciso nella camera di consiglio del 14 gennaio 2014
Il Consi i zie estensore
il Presidente
Pierluie
Tito arrib
Ste no
Quanto ai motivi riferiti alle statuizioni civili in favore di Tanzi, a seguito