Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9718 del 14/01/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 9718 Anno 2014
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LAI ANTONIO n. 27/12/1964
avverso la sentenza n. 245/2008 del 23/6/2011 della CORTE DI APPELLO
DI CAGLIARI
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GABRIELE MAZZOTTA che ha
concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lai propone ricorso avverso la sentenza del 23/6/2011 – 18/2/2013 della
Corte di Appello di Cagliari che confermava la sua condanna per il reato di
omissione di atti di ufficio commesso il 12 marzo 2005, riducendo la misura del
risarcimento in favore della parte civile.
Il fatto contestato era il rifiuto, nella qualità di medico in servizio presso la
guardia medica di Serrenti, di visitare o comunque di prescrivere la terapia
idonea per evitare l’aggravamento della patologia di Mereu Luigi che si era
rivolto a lui per chiedere assistenza.
Con il primo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in
quanto erroneamente era stata ritenuta dovuta la sua prestazione di medico a
fronte di un caso in cui non ricorreva

l’ indifferibilità e doverosità della

prestazione stessa, trattandosi di un episodio di epistassi in un quadro di
ipertensione. La stessa sentenza aveva rilevato che il successivo ricovero
ospedaliero del Mereu Luigi era dovuto alla somministrazione di due farmaci

Data Udienza: 14/01/2014

antipertensivi che avevano aggravato le condizioni di salute e non alla omessa
attività di assistenza medica da parte del ricorrente. L’intervento domiciliare era
stato effettuato da lui solo per le insistenze dei familiari ed in tale occasione
aveva potuto chiaramente constatare la assenza di ragioni di urgenza.
Con secondo motivo deduce il vizio di motivazione essendo state utilizzate le
dichiarazioni delle persone offese e dei suoi familiari senza tenere conto delle
ragioni che ne facevano ritenere l’inattendibilità.
Il ricorso va accolto per essere il reato ascritto estinto.

condizioni cui all’articolo 129 cod. proc. pen. per disporre l’immediato
assoluzione nel merito.
I motivi sviluppati dal ricorso sul punto della responsabilità vanno comunque
esaminati perché la contestazione della sussistenza di responsabilità penale
rileva anche in ordine alle statuizioni civili, cui è anche riferita l’impugnazione.
Per tale profilo va rilevato come entrambi i motivi proposti non possono
essere valutati in questa sede affrontando essenzialmente questioni di merito
che richiedono una nuova e diversa valutazione del materiale probatorio laddove
il controllo del giudice di legittimità sulla sentenza è limitato alla verifica della
completezza della motivazione ed alla assenza di palesi vizi logici o travisamenti
di singole prove.
Con il primo motivo, non essendo in sé in contestazione il tema delle ipotesi
in cui vi sia obbligo di intervento del medico addetto al servizio di guardia
medica, il ricorso chiede sostanzialmente una rivalutazione delle condizioni di
fatto per giungere a diversa conclusione in ordine alla indifferibilità ed urgenza
dell’accertamento; si tratta, evidentemente, di operare una nuova e diversa
lettura delle medesime prove, attività che, come già detto, non è consentita in
questa sede. Il carattere di argomentazioni tendenti sostanzialmente alla critica
delle valutazioni svolte dal giudice di merito ed alla prospettazione di una
interpretazione alternativa e ancor più netto nel secondo motivo, come risulta
dalla sintesi che ne è stata fatta sopra.
Quindi, trattandosi sostanzialmente di motivi non ammessi in questa sede,
ne consegue la conferma delle statuizioni civili della sentenza impugnata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione. Conferma le statuizioni civili.
Roma c sì deciso nella camera di consiglio del 14 gennaio 2014
Il Conti
Pierlupg

iere estensore
i Stefano,

I Rresidente
Tit Garri

Difatti è intervenuta la prescrizione del reato contestato, non ricorrendo le

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