Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9715 del 14/11/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 9715 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: DI SALVO EMANUELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
NICANDRO EDMONDO N. IL 12/08/1978
avverso la sentenza n. 192/2011 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 23/04/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO
Udito il Procuratore Generale in persona del Do tt.
che ha concluso per

Udito, per la parte ci e, l’Avv

7r4 ([

,

Data Udienza: 14/11/2013

RITENUTO IN FATTO

,

Nicandro Edmondo ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte
d’appello di Lecce, in data 23-4-12, con la quale è stata confermata la sentenza
di condanna emessa in primo grado, in ordine al delitto di cui all’art 385 cp.
2. Il ricorrente deduce , con il primo motivo , violazione dell’art 385 cp e vizio di
motivazione ,poiché non sussiste l’elemento materiale del reato, in quanto si è
trattato di un allontanamento temporaneo ,senza alcuna volontà di sottrarsi ai
controlli da parte delle Forze dell’ordine e con immediato rientro presso
l’abitazione in cui l’imputato era ristretto agli arresti domiciliari, come
confermato da uno degli operanti.
3. Con il secondo motivo , si lamenta la mancata concessione delle attenuanti
generiche, nonostante la modestia del fatto, concretatosi nello spostarsi in un
luogo a circa 200 metri dall’abitazione; e dell’attenuante di cui all’art 385 co 4 cp
, sebbene l’imputato sia spontaneamente rientrato nella propria abitazione,
trovandovi gli operanti.
3.1. Con il terzo motivo, si deduce estinzione del reato per prescrizione poichè il
delitto, commesso il 9-4-05, si prescriveva il 9-10-12. La sentenza d’appello è
stata emessa il 23-4-12 ma è stata depositata il 22-1-13 : dunque il reato si è
prescritto in data antecedente al deposito della sentenza di secondo grado.
Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il

primo

motivo di ricorso esula dal numerus clausus delle censure

deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di
ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito ,le cui
determinazioni , al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette
da motivazione congrua , esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logicogiuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisunn . In tema di sindacato
del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello
di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in
ordine all’affidabilità delle fonti di prova , bensì di stabilire se questi ultimi
abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una
corretta interpretazione di essi , dando esaustiva e convincente risposta alle
deduzioni delle parti , e se abbiano esattamente applicato le regole della logica
nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di
determinate conclusioni a preferenza di altre ( Sez un.13-12-95 Clarke , rv
i

1.

203428). Nel caso di specie, la Corte d’appello ha evidenziato come l’imputato si
sia allontanato dall’abitazione in cui era ristretto agli arresti domiciliari ,
rientrandovi dopo che la madre aveva tardato ad aprire la porta , affermando
che il figlio era in casa ma stava dormendo ,nonostante l’assenza accertata dai
verbalizzanti.
3.1.Dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è dunque enucleabile una
accuratamente in esame le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla
conferma della sentenza di prime cure attraverso un itinerario logico-giuridico in
nessun modo censurabile ,sotto il profilo della
apprezzamenti di fatto

razionalità ,e sulla base di

non qualificabili in termini di contraddittorietà o di

manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede . Né la Corte suprema può
esprimere alcun giudizio sull’attendibilità delle acquisizioni probatorie , giacchè
questa prerogativa è attribuita al giudice di merito , con la conseguenza che le
scelte da questo compiute, se coerenti, sul piano logico, con una esauriente analisi
delle risultanze agli atti , si sottraggono al sindacato di legittimità ( Sez. un. 25-11’95 , Facchini, rv203767).
3.2.Va d’altronde ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il
quale ogni allontanamento , ancorchè limitato nel tempo e nello spazio , realizza il
delitto di cui all’art 385 cp (ex plurimis , Sez VI 26 -5- 90, Nataletti , Cass. pen. 1992
, 645 ; Sez VI 27-4-98, Bemi , Cass. pen 1999 , 2144) , anche se il soggetto venga
sorpreso nelle immediate vicinanze dell’abitazione ( Sez VI 7-1-2003, n. 15741, rv. n.
226808; Sez VI, 18-12-2007, n. 3212, Riv. Pen. 2008, 758). L’elemento soggettivo si
esaurisce poi nel dolo generico , ad integrare il quale è sufficiente la coscienza e
volontà di allontanarsi dal luogo in cui si è ristretti, con la consapevolezza di trovarsi
legalmente agli arresti domiciliari o nelle altre situazioni che fungono da
presupposto del reato ( Sez VI , 10-2-2005 , n. 20943). Non occorre dunque alcuna
volontà di sottrarsi ai controlli da parte delle Forze dell’ordine.
4.Anche le determinazioni del giudice di merito in ordine alla concessione delle
circostanze attenuanti generiche sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette
da motivazione esente da vizi logico-giuridici . Nel caso di specie , la motivazione
del giudice d’appello è senz’altro da ritenersi adeguata , avendo la Corte territoriale
fatto riferimento all’assenza di ragioni per concedere le predette attenuanti e al

2

attenta analisi della regiudicanda , avendo i giudici di secondo grado preso

disvalore etico-giuridico del comportamento dell’imputato che, coinvolgendo anche
• la madre, cercò di nascondere il proprio allontanamento.
5.E’ manifestamente infondato l’ asserto formulato dal ricorrente, secondo il quale
il rientro spontaneo presso la propria abitazione integra gli estremi dell’attenuante
ex art 385 ult co cp ,poichè quest’ultima presuppone la presentazione presso un
organo che ufficialmente constati la cessazione della condizione di evaso ( ex
2004 n. 19645, rv n. 228317).
6. Manifestamente infondata è anche l’asserzione secondo la quale il reato è estinto
per prescrizione. L’interruzione del termine prescrizionale opera infatti dalla data
della pronuncia della sentenza e non da quella del deposito di essa ( Cass. 20-101980 , Gareti , Cass. pen 1982, 486) .
7. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp , con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro mille , determinata secondo equità , in favore della Cassa delle
ammende.

PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, all ‘udienza del 14-11-13 .

plurimis , Cass. Sez VI, 13-6-2003 n 37386, Cass. pen 2005, 1940; Cass. Sez VI 18-2-

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