Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9714 del 16/02/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9714 Anno 2016
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: RAGO GEPPINO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SEFEROVIC RAMBO N. IL 12/04/1992
avverso la sentenza n. 17080/2014 GIP TRIBUNALE di ROMA, del
24/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GEPPINO RAGO;
Data Udienza: 16/02/2016
1. SEFEROVIC Rannbo, in proprio, ha proposto ricorso per
cassazione contro la sentenza pronunciata in data 24/02/2015 con la
quale il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma gli aveva
applicato la pena concordata con il P.M., deducendo la violazione
dell’art. 129 cod. proc. pen. in relazione alla mancata motivazione in
2. La censura è manifestamente infondata: infatti, quanto alla
violazione dell’art. 129 cod. pen., questa Corte, ha reiteratamente
affermato che, in funzione della particolarità del rito e della centralità
dell’atto negoziale che lo caratterizza – fermo restando che alla parte è
preclusa la possibilità di contestare, con i motivi di impugnazione, i
termini fattuali dell’imputazione (SSUU 20/1999) – occorre una specifica
indicazione di tutti gli elementi strutturali della motivazione «soltanto
nel caso in cui dagli atti o della deduzioni delle parti emergano concreti
elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità,
dovendo invece ritenersi sufficiente in caso contrario, una motivazione
consistente nella enunciazione anche implicita che è stata compiuta la
verifica richiesta della legge e che non ricorrono le condizioni per la
pronuncia di proscioglimento ex art 129 cpp»: SS.UU. 5777/1992.
Sulla base di tali principi deve ritenersi che il Tribunale ha
operato il doveroso controllo sull’insussistenza delle condizioni ex art
129 cpp., rilevando che dagli atti non risultavano elementi evidenti che
potessero portare ad una pronuncia di proscioglimento, ai fatti era stata
data la corretta qualificazione giuridica e la pena era congrua.
Tanto basta per ritenere adempiuto all’obbligo di motivazione
richiesto sul punto.
3. In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a
norma dell’art. 606/3 c.p.p, per manifesta infondatezza: alla relativa
declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al
versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che,
1
ordine alla sussistenza di cause di non punibilità.
ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in C 1.500,00 ciascuno
P.Q.M.
DICHIARA
CONDANNA
il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C
1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma 16/02/2016
IL CONSIGLIER
( Dott. G. Ra9
IL
:DENTE
(Dott. Giova
W.tallevi)
Inammissibile il ricorso e