Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9712 del 16/02/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9712 Anno 2016
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: RAGO GEPPINO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CORSARO UGO N. IL 17/06/1963
avverso la sentenza n. 2229/2014 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 14/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GEPPINO RAGO;

Data Udienza: 16/02/2016

2′

1. CORSARO Ugo, a mezzo del proprio difensore, ha proposto
ricorso per cassazione contro la sentenza pronunciata in data
14/01/2015 dalla Corte di Appello di Palermo deducendo l’omessa
motivazione in ordine alla ritenuta recidiva.
2. La suddetta censura va ritenuta manifestamente infondata in

che qui va ribadita, «il rigetto della richiesta di esclusione della recidiva
facoltativa, pur richiedendo l’assolvimento di un onere motivazionale,
non impone al giudice un obbligo di motivazione espressa, ben potendo
quest’ultima essere anche implicita»: Cass. 40218/2012 Rv. 254341;
Cass. 22038/2010 Rv. 247634: Cass. 5542/1979 Rv. 145166.
Nella fattispecie, la Corte, contrariamente a quanto dedotto, ha
addotto una puntuale motivazione (pag. 3), avendo negato l’esclusione
della recidiva basandosi sulla negativa personalità dell’imputato.
La censura, quindi, va ritenuta manifestamente infondata in
quanto la motivazione addotta dalla Corte territoriale deve ritenersi
congrua e logica e, quindi, non censurabile in questa sede di legittimità,
essendo stato correttamente esercitato il potere discrezionale spettante
al giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio.
Alla declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto
dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende
di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal
ricorso, si determina equitativannente in C 1.000,00.
P.Q.M.
DICHIARA
Inammissibile il ricorso e
CONDANNA
Il ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell somma di C
1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
Roma 16/02/2016
IL CONSIGLIERE EST.
(Dott. G. Rago

IL
(Dott. Giov

SIDENTE
Diotallevi)

quanto, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità

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