Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9711 del 13/02/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 9711 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: IANNELLO EMILIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI FORLI’
nei confronti di:
HAMROUNI YOUSSEF N. IL 04/01/1983
DALI HAMZA N. IL 25/12/1986
avverso l’ordinanza n. 357/2012 TRIBUNALE di FORLI’, del
13/03/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMILIO IANNELLO;
lette/sete le conclusioni del PG Dott. ANTONIO flCQ%dt”
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Data Udienza: 13/02/2014

Ritenuto in fatto

1. Con il ordinanza del 13/3/2012 il Tribunale di Forlì non convalidava
l’arresto in flagranza di HAMROUNI Youssef e DALI Hamza cui essi erano tratti
perché ritenuti responsabili in concorso del delitto di tentato furto aggravato
perpetrato alle ore 21:15 del giorno prima in Cesena.
Partendo dalla premessa che nella specie si tratti di tentato furto semplice,
ha ritenuto il giudice a quo che l’arresto non sarebbe ammesso né ai sensi del

consumati, tra cui anche il furto semplice, ma con esclusione di quelli tentati, né
ai sensi del comma 1 del predetto articolo, non essendo raggiunti i limiti edittali
richiesti.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Forlì, lamentando vizio di motivazione,
identificabile nella premessa dell’esposto ragionamento.
Trattandosi infatti di tentato furto aggravato, la pena edittale massima si
poneva al di sopra del limite fissato dall’art. 381, comma 1, cod. proc. pen., per
la legittimità dell’arresto facoltativo in flagranza.

3.

Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per

l’accoglimento del ricorso, con l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza
impugnata.

Considerato in diritto

3. Il ricorso è fondato.
Come correttamente evidenziato dal P.M. ricorrente, risultando dallo stesso
provvedimento impugnato che il tentato furto ha avuto ad oggetto un veicolo
parcheggiato sulla pubblica via, ricorre nella specie la circostanza aggravante ad
effetto speciale prevista dall’art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen.,
derivandone che la determinazione della pena

ex

art. 278 (riferito

espressamente anche a fattispecie di delitto tentato) e 379 cod. proc. pen. non
va effettuata – come erroneamente postulato nell’ordinanza impugnata prendendo in considerazione la sanzione penale prevista per il reato di furto
semplice, bensì quella del furto aggravato, disposta ex art. 625, comma 1, cod.
pen. (reclusione da uno a sei anni), diminuita di un terzo per il tentativo ex art.
56 cod. pen..

2

comma 2 dell’art. 381 cod. proc. pen., perché riguardante modelli penali di delitti

Ne deriva che il limite edittale previsto dal comma 1 dell’art. 381 c.p.p. deve
considerarsi nel caso di specie rispettato, così da giustificare e legittimare la
misura precautelare disposta dalla polizia giudiziaria; tanto più che nella specie,
è pure configurabile l’ulteriore circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 5 cod.
pen., essendo il tentato furto avvenuto in ora notturna, derivandone l’ulteriore
innalzamento della pena edittale ai sensi dell’art. 625, secondo comma, cod.
pen..

L’annullamento va disposto senza rinvio, con trasmissione degli atti al
Tribunale di Forlì giacché, in caso di accoglimento del ricorso per cassazione del
Pubblico Ministero avverso l’ordinanza di diniego della convalida di arresto, il
ricorso, avendo ad oggetto la rivisitazione di una fase ormai definitivamente
perenta, è finalizzato esclusivamente alla verifica della correttezza dell’operato
degli agenti di polizia giudiziaria, mentre l’eventuale rinvio del provvedimento
impugnato solleciterebbe soltanto una pronuncia meramente formale, senza
alcuna ricaduta di effetti giuridici (v. ex aliis Sez. 3, n. 26207 del 12/05/2010,
P.M. in proc. Camara, Rv. 247706; Sez. 1, n. 5983 del 21/01/2009, P.M. in proc.
Abdelsalam Ibrahim, Rv. 243358; Sez. 1, n. 25142 del 07/06/2007, P.M. c.
Gheorghe, non mass.; Sez. 6, n. 16798 del 28/03/2007, P.M. in proc. Faiban,
non mass.; Sez. 6, n. 24679 del 11/07/2006, Adamo, Rv. 235136).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato perché l’arresto è stato
effettuato legittimamente.
Così deciso il 13/02/2014

4. L’ordinanza impugnata deve, dunque/ essere annullata.

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